13.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino

[notificata con il numero C(2004) 4090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 94/432/CE della Commissione del 30 maggio 1994 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (2) è stata modificata a più riprese.

(2)

Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/23/CEE è necessario disporre di definizioni precise; è pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio suino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a cadenze regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto».

(3)

Ai sensi della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino. Gli Stati membri il cui patrimonio suino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono essere autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno, in aprile, a maggio/giugno o in novembre/dicembre, o a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno. Infine, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi di un mese fisso dell'anno.

(4)

Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga.

(5)

A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche ed estendere talune deroghe ai succitati nuovi Stati membri.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS.

(7)

Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 94/432/CE.

(8)

La presente decisione è conforme al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   «Azienda agricola», ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/23/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2.   L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE verte su quanto segue:

a)

le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

b)

le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

3.   Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione (4), dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato I. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio suino è inferiore all’1 % del patrimonio suino nazionale.

Articolo 3

Le classi di ampiezza dei capi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE figurano nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino, sono elencati nell’allegato III, lettera a), della presente decisione.

2.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre sono elencati nell’allegato III, lettera b), della presente decisione.

3.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno sono elencati nell’allegato III, lettera c), della presente decisione.

4.   Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno sono elencati nell’allegato III, lettera d), della presente decisione.

Articolo 6

La decisione 94/432/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 179 del 13.7.1994, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1

(4)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/369/CE (GU L 127 del 23.5.2003, pag. 48)


ALLEGATO I

SUDDIVISIONI TERRITORIALI

Belgio

NUTS 2

Repubblica ceca

NUTS 2

Danimarca

Germania

NUTS 1

Estonia

NUTS 2

Grecia

NUTS 2

Spagna

NUTS 2

Francia

NUTS 2

Irlanda

NUTS 2

Italia

NUTS 2

Cipro

Lettonia

NUTS 2

Lituania

NUTS 2

Lussemburgo

Ungheria

NUTS 2

Malta

NUTS 2

Paesi Bassi

NUTS 2

Austria

NUTS 2

Polonia

NUTS 2

Portogallo

NUTS 2

Slovenia

NUTS 2

Slovacchia

NUTS 2

Finlandia

NUTS 2

Svezia

NUTS 2

Regno Unito

NUTS 1


ALLEGATO II

CLASSI DI AMPIEZZA DEGLI EFFETTIVI SUINI DETENUTI

Categorie

Totale suini/detentore

Detentori Numero

Capi Numero

Numero di scrofe ≥ 50 kg/detentore

Detentori Numero

Capi Numero

Numero suini da ingrasso ≥ 50 kg/detentore

Detentori Numero

Capi Numero

I

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

1-2 (1)

 

 

II

3-9 (1)

 

 

3-4 (1)

 

 

3-9 (1)

 

 

III

1-9

 

 

5-9 (1)

 

 

1-9

 

 

IV

10-49

 

 

1-9

 

 

10-49

 

 

V

50-99

 

 

10-19

 

 

50-99

 

 

VI

100-199

 

 

20-49

 

 

100-199

 

 

VII

200-399

 

 

50-99

 

 

200-399

 

 

VIII

400-999

 

 

100-

 

 

400-999

 

 

IX

1 000

 

 

100-199 (2)

 

 

1 000

 

 

X

1 000-1 999 (2)

 

 

200-499 (2)

 

 

1 000-1 999 (2)

 

 

XII

2 000-4 999 (2)

 

 

500- (2)

 

 

2 000- (2)

 

 

XIII

5 000 (2)

 

 

 

 

 

2 000-4 999 (3)  (2)

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

5 000 (3)  (2)

 

 

 

Totale

 

 

Totale

 

 

Totale

 

 


(1)  Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, MT, NL, SE, SK.

(2)  Ripartizione facoltativa per CZ, GR, LT, LU, MT, PT, SE, SI, SK.

(3)  Ripartizione facoltativa per FR, PL.


ALLEGATO III

a)

Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino

 

Francia

 

Italia

b)

Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre

 

Cipro

 

Estonia

 

Grecia

 

Finlandia

 

Irlanda

 

Lettonia

 

Lituania

 

Lussemburgo

 

Malta

 

Portogallo

 

Slovacchia

 

Slovenia

 

Svezia

c)

Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno

aprile

maggio/giugno

Paesi Bassi

Germania

Belgio

d)

Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno

 

Belgio, maggio

 

Danimarca, maggio

 

Germania, maggio

 

Paesi Bassi, aprile

 

Polonia, agosto

 

Svezia, giugno