7.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa

(2004/677/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune del Consiglio 2004/551/PESC, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3.2,

Considerando quanto segue:

(1)

Gli esperti nazionali distaccati (qui di seguito denominati «END») e i militari nazionali distaccati devono permettere all'Agenzia europea per la difesa (qui di seguito denominata «Agenzia») di beneficiare delle loro conoscenze ed esperienze professionali di alto livello, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile.

(2)

Il sistema degli END deve favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti assegnando temporaneamente all'Agenzia esperti provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri.

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regime si applica agli END presso l'Agenzia dagli Stati membri partecipanti alla medesima.

2.   Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo.

3.   L'Agenzia decide, in funzione delle necessità e delle possibilità di bilancio, l'assunzione di END. Il Direttore esecutivo dell'Agenzia stabilisce le modalità di tale assunzione, previo parere conforme del Comitato direttivo dell'Agenzia.

4.   Gli END devono avere la cittadinanza di uno Stato membro e la loro assunzione avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri e l'Agenzia cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.

5.   Il distacco è reso effettivo tramite uno scambio di lettere tra il Direttore esecutivo dell'Agenzia e la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END presso l'Agenzia.

6.   Gli END devono provenire dai governi o dai ministeri degli Stati membri.

Articolo 2

Durata del distacco

1.   La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

2.   La durata probabile del distacco è stabilita all’inizio, nell’ambito dello scambio di lettere di cui all’articolo 1, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.

3.   L'esperto nazionale che è già stato distaccato presso l’Agenzia può essere nuovamente distaccato, conformemente alle norme interne relative alla durata massima della presenza di questo personale presso i servizi dell'Agenzia e comunque sempre alle condizioni seguenti:

a)

l’esperto nazionale continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco;

b)

tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco sono trascorsi almeno tre anni; questa disposizione non impedisce all'Agenzia di accettare il distacco di un esperto nazionale che sia già stato distaccato una prima volta per meno di quattro anni; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante del periodo di quattro anni.

Articolo 3

Sede di distacco

La sede di distacco è la sede dell'Agenzia o il luogo in cui è situata la direzione/unita dell'Agenzia alla quale è assegnato l'END.

Articolo 4

Funzioni

1.   Gli END eseguono la missione, espletano le mansioni e svolgono le funzioni che sono loro affidate dal Direttore esecutivo dell'Agenzia.

Le funzioni esercitate sono definite di comune accordo dall'Agenzia e dall'amministrazione nazionale che distacca l'esperto nazionale nell'interesse dell'Agenzia e tenendo conto delle qualifiche del candidato.

2.   L’END partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:

a)

se accompagna il Capo dell'Agenzia o un agente temporaneo, oppure

b)

se è solo, in qualità di osservatore o a fini d’informazione.

Il Direttore esecutivo può derogare a questa regola sulla base di un mandato conferito all’END e dopo aver accertato l’assenza di un potenziale conflitto di interessi. Salvo mandato speciale conferito, sotto l'autorità del Capo dell'Agenzia europea per la difesa, dal Direttore esecutivo, l'END non può impegnare l'Agenzia nei confronti dell'esterno.

3.   L'Agenzia resta l’unico responsabile per l’approvazione dei risultati dei compiti svolti dall’END.

4.   L'Agenzia, il datore di lavoro dell’END e l’END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi e l’eventuale comparsa di tali conflitti in relazione alle funzioni dell’esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l’END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all’END non debbano essere assegnati tali funzioni. L’END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l’END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo o origine a conflitti di interessi.

5.   Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.

6.   In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l'Agenzia può mettere fine al distacco dell’esperto nazionale ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 5

Diritti e obblighi

1.   Durante il periodo di distacco:

a)

l’esperto nazionale esercita le sue funzioni e regola la sua condotta unicamente in base agli interessi dell'Agenzia;

b)

l’esperto nazionale si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione presso l'Agenzia;

c)

l’esperto nazionale che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato;

d)

l’esperto nazionale non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l’attività dell'Agenzia o dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l’autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione europea;

e)

i diritti derivanti da lavori eseguiti dall’END nell’esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia;

f)

l’END è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni;

g)

l’END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati;

h)

l’END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro o dal proprio governo nazionale in relazione allo svolgimento dei propri compiti. Egli non effettua alcuna prestazione per il proprio datore di lavoro, per governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche.

2.   Durante e dopo il distacco, l’esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.

3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove mansioni che gli verranno affidate e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'END informa tempestivamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che è chiamato a svolgere per conto del proprio datore di lavoro e che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.

4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia.

5.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo l'Agenzia, se lo ritiene opportuno, può mettere fine al distacco dell’esperto nazionale ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 6

Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche

1.   Per essere distaccato presso l'Agenzia, l’esperto nazionale deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell’esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle dei gradi AD5-AD16 e AST5-AST11 definiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), in appresso denominato «Statuto». Il datore di lavoro degli esperti nazionali fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall’esperto negli ultimi dodici mesi.

2.   Per l'esercizio delle sue funzioni l’END deve possedere una conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria.

Articolo 7

Sospensione del distacco

1.   Il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tali sospensioni:

a)

il versamento delle indennità di cui agli articoli 15 e 16 è sospeso;

b)

il rimborso delle spese di cui agli articoli 18 e 19 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.

2.   L'Agenzia informa il datore di lavoro dell’END.

Articolo 8

Fine del distacco

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell’END, con lo stesso preavviso e su riserva dell’accordo dell'Agenzia.

2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

a)

dal datore di lavoro dell’END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

b)

per accordo tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall’END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell’END lo richiedano;

c)

dall'Agenzia, in caso di mancato rispetto da parte dell’END degli obblighi cui è soggetto a titolo del presente regime. L'interessato è messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne informa immediatamente il datore di lavoro.

CAPO II

CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 9

Sicurezza sociale

1.   Precedentemente all’inizio del distacco, il datore di lavoro dell’esperto nazionale certifica all'Agenzia che detto esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all’amministrazione pubblica da cui dipende e che quest’ultima si assume l’onere delle spese sostenute all’estero.

2.   Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l’END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presenta alla divisione della competente direzione/unità per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.

Articolo 10

Orario di lavoro

1.   L’END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro. Tali norme possono essere modificate per necessità di servizio dal Direttore esecutivo.

2.   Per tutta la durata del distacco, l’esperto nazionale lavora a tempo pieno.

3.   L’END può praticare un orario flessibile solo a condizione di esserne autorizzato dal servizio dell'Agenzia a cui è assegnato. Tale autorizzazione è comunicata per informazione all’unità responsabile dell'Agenzia.

4.   Agli END possono essere concesse le indennità in vigore presso l'Agenzia nel quadro di un servizio continuo o a turni.

Articolo 11

Assenza per malattia o incidente

1.   In caso di assenza dovuta a malattia o incidente, l’END avverte tempestivamente il proprio superiore gerarchico, indicando il suo attuale recapito. L’END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

2.   Se le assenze per malattia o incidente di durata non superiore a tre giorni superano, nell’arco di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l’END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.

3.   Se l’assenza per malattia è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall’END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4.   Tuttavia, l’END vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 12

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1.   L'END ha diritto a due giorni lavorativi e mezzo di congedo per mese intero di servizio prestato (trenta giorni per anno civile).

2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione della direzione/unità a cui l’END è assegnato.

3.   Su richiesta motivata, l'END può ottenere un congedo speciale nei casi seguenti:

matrimonio dell’esperto nazionale: 2 giorni;

malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;

decesso del coniuge: 4 giorni;

malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni all'anno;

decesso di un ascendente: 2 giorni;

nascita di un figlio: 2 giorni;

malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni all'anno;

decesso di un figlio: 4 giorni.

4.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell’END, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le domande vengono esaminate caso per caso.

5.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

Articolo 13

Congedo di maternità

1.   In caso di maternità, all’END nazionale è concesso un congedo di maternità di sedici settimane, nel corso del quale le vengono versate le indennità di cui all’articolo 15.

2.   In caso di allattamento, l’END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo essa beneficia delle indennità di cui all’articolo 15.

3.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro dell’END preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l’interesse dell'Agenzia lo giustifica.

4.   In alternativa, l’END può chiedere una sospensione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per i congedi di maternità e di allattamento. In tal caso il distacco è prolungato con un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

Articolo 14

Gestione e controllo

La gestione e il controllo dei giorni di congedo sono affidati all'amministrazione dell'Agenzia. Il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze è di competenza della direzione o dell'unità a cui l'END è assegnato.

CAPO III

INDENNITÀ E SPESE

Articolo 15

Indennità di soggiorno

1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un’indennità di soggiorno giornaliera equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, né da parte dell'Agenzia, né da parte del datore di lavoro gli sarà corrisposta un’indennità mensile supplementare, equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio. La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza.

3.   Le indennità devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia.

4.   Agli END che, nel corso dei tre anni conclusisi sei mesi prima dell’inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco, è corrisposta un’indennità di soggiorno giornaliera ai sensi del paragrafo 1. Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli esperti nazionali distaccati per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco o per una organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.

5.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l’esperto nazionale ha diritto al versamento - tramite anticipo - di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l’estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

6.   In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, l'Agenzia viene informata in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità vengono detratti dall’indennità versata dall'Agenzia ai sensi di tale paragrafo 1.

7.   Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

8.   Per l'END assegnato ad un ufficio di collegamento dell'Agenzia, qualora circostanze particolari del paese di assegnazione lo giustifichino, le indennità di soggiorno di cui al presente articolo possono essere sostituite da un’indennità di alloggio, con decisione motivata del Direttore esecutivo.

Articolo 16

Indennità forfettaria supplementare

1.   Tranne nel caso in cui il luogo di residenza sia situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di servizio, all’END viene corrisposta, se del caso, un’indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari), maggiorato dell’indennità di soggiorno corrispostagli dall'Agenzia, e lo stipendio di base di un funzionario di grado AD7 o AST5, primo scatto, in funzione della categoria statutaria alla quale l’END è assimilato.

2.   Tale indennità viene adeguata una volta all’anno, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità.

Articolo 17

Luogo di residenza

1.   Ai fini del presente regime, si considera luogo di residenza il luogo in cui l’END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è situata la direzione/unità dell'Agenzia alla quale l’esperto nazionale è assegnato. Tali luoghi devono essere menzionati nello scambio di lettere di cui all’articolo 1, paragrafo 5.

2.   Nel caso in cui, al momento di un distacco in qualità di END, l’esperto si trovi già distaccato per conto del suo datore di lavoro in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede principale di quest’ultimo, si considera luogo di residenza quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.

3.   Il luogo di residenza è considerato la sede di distacco:

a)

se, nel corso del periodo di tre anni conclusisi sei mesi prima del distacco, l'END risiedeva abitualmente o esercitava la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco;

b)

se, al momento della domanda di distacco da parte dell'Agenzia, la sede di distacco è il luogo di residenza principale del coniuge o del figlio/dei figli a carico dell’END.

Ai fini della presente disposizione, l’END che risiede a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco è considerato residente in quella sede.

4.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco non vengono prese in considerazione.

Articolo 18

Spese di viaggio

1.   L'END il cui luogo di residenza è situato a più di 150 km dalla sede di distacco ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

a)

per se stesso;

dal luogo di residenza alla sede di distacco, all’inizio del periodo di distacco;

dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco;

b)

per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui queste persone coabitino con l'END e il trasloco debba essere rimborsato dall'Agenzia;

dal luogo di residenza alla sede di distacco, all’inizio del periodo di distacco;

dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco.

2.   Salvo in caso di viaggio aereo, l’importo del rimborso è forfettario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di seconda classe senza supplemento. La stessa tariffa si applica se il viaggio è effettuato in automobile. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo può coprire al massimo il costo di un biglietto a tariffa ridotta (PEX o APEX) dietro presentazione dei biglietti e delle carte d’imbarco, se il tragitto per ferrovia è superiore a 500 km o se l’itinerario abituale comporta l’attraversamento di un mare.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli END che dimostrino di aver cambiato il luogo in cui eserciteranno l’attività principale una volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio verso tale luogo nel rispetto dei limiti sopra citati. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di residenza.

4.   Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla sede di distacco, l'END ha diritto una volta all’anno al rimborso forfettario per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di residenza secondo le disposizioni in vigore presso l'Agenzia.

Articolo 19

Spese di trasloco

1.   Fatta salva l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4, seconda frase, l'END può trasferire i suoi effetti personali dal luogo di residenza alla sede di distacco, a spese dell'Agenzia e previa autorizzazione di quest’ultima, secondo le disposizioni in vigore presso l'Agenzia in relazione al rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la durata iniziale del distacco deve essere di tre anni;

b)

il luogo di residenza deve essere situato a una distanza pari o superiore a 100 km dalla sede di distacco;

c)

il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di inizio del distacco;

d)

l’autorizzazione deve essere richiesta almeno due mesi prima della data prevista per il trasloco;

e)

le spese di trasloco non sono rimborsate dal datore di lavoro;

f)

l'END deve trasmettere gli originali di preventivi, ricevute e fatture all'Agenzia, nonché un attestato in cui il datore di lavoro dichiari di non prendere a carico le spese di trasloco.

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, qualora il trasloco verso la sede di distacco sia stato rimborsato dall'Agenzia, l’END ha diritto, alla fine del distacco, previa autorizzazione, al rimborso delle spese di trasloco dalla sede di distacco al luogo di residenza, conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia concernenti il rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché le condizioni seguenti:

a)

il trasloco non può essere effettuato prima dei tre mesi precedenti alla fine del distacco;

b)

il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla fine del distacco.

3.   L’esperto nazionale il cui distacco prende fine su sua richiesta o su richiesta del datore di lavoro prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del distacco non ha diritto al rimborso delle spese di trasloco al luogo di residenza.

4.   L'END che dimostri di aver cambiato il luogo in cui eserciterà l’attività principale una volta finito il distacco ha diritto al rimborso delle spese di trasloco verso questo luogo, a condizione che tale importo non superi l’importo a cui avrebbe avuto diritto in caso di trasloco al luogo di residenza.

Articolo 20

Missioni e spese di missione

1.   L'END può essere inviato in missione nel rispetto dell’articolo 4.

2.   Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso il Segretariato Generale del Consiglio.

Articolo 21

Formazione

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l’interesse di quest’ultima lo giustifichi. Nell’autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 22

Disposizioni amministrative

1.   L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco alla direzione/unità competente per l’espletamento delle formalità amministrative necessarie. L’assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedici del mese.

2.   L'END assegnato ad un ufficio di collegamento dell'Agenzia deve presentarsi presso la direzione/unità competente dell'Agenzia nel paese di assegnazione.

3.   I pagamenti sono effettuati in euro dalla direzione/unità competente dell'Agenzia su un conto bancario aperto presso un istituto bancario nella sede di distacco.

CAPO IV

APPLICAZIONE DEL REGIME AL PERSONALE MILITARE NAZIONALE DISTACCATO

Articolo 23

Regime dei militari distaccati

Fatti salvi gli articoli da 24 a 33, il presente regime si applica anche ai militari distaccati presso l'Agenzia.

Articolo 24

Condizioni

I militari distaccati devono essere, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro partecipante.

Articolo 25

Impegno nei confronti dell'esterno

Salvo mandato speciale conferito sotto l'autorità del Direttore esecutivo, i militari distaccati non possono in alcun modo impegnare l'Agenzia nei confronti dell'esterno.

Articolo 26

Nulla osta di sicurezza

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dev'essere stabilito il livello appropriato di nulla osta di sicurezza del militare distaccato, che non può essere inferiore a SEGRETO.

Articolo 27

Esperienza professionale

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, può essere distaccato presso l'Agenzia ogni militare che svolga mansioni di concetto o di studio e dimostri un elevato grado di competenza per i compiti da svolgere.

Articolo 28

Sospensione a fine del distacco

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 al militare distaccato, l'autorizzazione è data dal Direttore esecutivo.

2.   In deroga all'articolo 8, si può porre fine ad un distacco se gli interessi dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

Articolo 29

Inadempimento grave

1.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, si può porre fine ad un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi, ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione è adottata dal Direttore esecutivo dopo che l'interessato è stato messo in grado di presentare la propria difesa. Prima di adottare la decisione, il Direttore esecutivo ne informa il Rappresentante Permanente dello Stato membro di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale decisione, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 non sono più corrisposte.

Anteriormente alla decisione di cui al precedente comma al militare distaccato può essere applicata una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal Direttore esecutivo dopo che l'interessato sia stato messo in condizione di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli articoli 15 e 16 non sono pagate per tutta la durata di detta sospensione che non può oltrepassare tre mesi.

2.   Il Direttore esecutivo può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte del militare distaccato, del regime stabilito dalle norme contenute nella presente decisione.

3.   Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali.

Articolo 30

Congedo speciale

In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare, non retribuito, per motivi di formazione da parte del datore di lavoro e su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo.

Articolo 31

Indennità

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, può stabilire che le indennità che vi sono previste non saranno versate.

Articolo 32

Luogo di residenza

1.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3, lettera a) la sua residenza sia situata a 150 km o meno dal luogo del distacco.

2.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando il luogo di residenza principale del congiunto o del figlio (dei figli) di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) è situato in uno Stato membro diverso da quello del distacco.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Modifiche e norme di applicazione

Le disposizioni del presente regime relative agli articoli 4, 5, 8, 10, da 12 a 14, da 21 a 32 possono essere modificate, nella misura necessaria, dal Comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.10 e all'articolo 11, paragrafo 3.2 dell'azione comune 2004/551/PESC. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle.

Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del Comitato direttivo.

Articolo 34

Valutazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione o alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, a seconda della data più prossima, il Consiglio dell'Unione europea esamina e modifica il presente statuto o decide in merito alla scadenza dello stesso, a seconda dei casi.

Articolo 35

Effetto

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

(2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).