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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2004
che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE
[notificata con il numero C(2004) 1414]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/669/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
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(3) |
Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti. |
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(4) |
Per tener conto dell’evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2000/40/CE della Commissione del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (2). Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione. |
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(5) |
Occorre adottare una nuova decisione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità triennale. |
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(6) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1o maggio 2004 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000. |
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(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i frigoriferi ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il gruppo di prodotti «frigoriferi» comprende tutti i frigoriferi elettrodomestici, i conservatori di cibi congelati, i congelatori per alimenti e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, come le batterie.
Articolo 3
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «frigoriferi» è «012».
Articolo 4
L'articolo 3 della decisione 2000/40/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2004».
Articolo 5
Ad eccezione dell’articolo 4, la presente decisione si applica dal 1o maggio 2004 al 31 maggio 2007.
I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 ottobre 2005.
I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 2000/40/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 ottobre 2005.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/214/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 23).
ALLEGATO
CRITERI ECOLOGICI
OSSERVAZIONI GENERALI
Per ottenere il marchio di qualità ecologica, gli apparecchi devono soddisfare i criteri definiti nel presente allegato, che mirano a promuovere:
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la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso dell’energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle fonti energetiche non rinnovabili), mediante la riduzione del consumo energetico, |
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la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono, e di altre sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze, |
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la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze che possono contribuire al riscaldamento globale. |
Inoltre tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori.
La marcatura dei componenti di plastica incoraggia infine il riciclaggio dell’apparecchio.
In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).
CRITERI FONDAMENTALI
1. Risparmio energetico
L’apparecchio deve appartenere alla classe di efficienza energetica A+ o A++, secondo la definizione contenuta nella direttiva 94/2/CE, modificata dalla direttiva 2003/66/CE.
Il richiedente deve fornire copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/2/CE della Commissione, modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo energetico effettuate secondo la norma EN 153, che a sua volta deve essere applicata secondo le linee guida per l’esecuzione dei test contenute nel codice operativo del CECED. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore corrispondente al suddetto requisito. Il valore dichiarato sull’etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.
2. Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential — ODP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni
I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero.
Il regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’uso e l’immissione in commercio di CFC e HCFC come fluidi refrigeranti o agenti schiumogeni nelle nuove apparecchiature.
3. Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential — GWP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni
I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riscaldamento globale (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO2 per un periodo di 100 anni).
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di riscaldamento globale.
ALTRI CRITERI
4. Prolungamento della durata di vita
La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e l'assistenza devono essere garantite per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione.
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.
5. Ritiro e riciclaggio
Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, dell’apparecchio e dei componenti che vengono sostituiti, ad eccezione degli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio nelle applicazioni mediche o nucleari).
Inoltre l’apparecchio deve soddisfare i seguenti criteri:
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5.1. |
Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio dell’apparecchio e fornire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue:
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5.2. |
Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi. |
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5.3. |
Le parti di plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di PBB o di PBDE, né devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine con catena composta da 10-13 atomi di carbonio e tenore in cloro superiore al 50 % in peso (n. CAS. 85535-84-8). Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questo requisito. |
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5.4. |
Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere preparati o sostanze ritardanti di fiamma ai quali sia attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio: Pericoloso per la salute:
Pericoloso per l’ambiente:
Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione e che pertanto non possono più essere classificati con le frasi di rischio sopra indicate, nonché nei casi in cui sulla parte trattata rimanga meno dello 0,1 % del ritardante di fiamma nella sua forma precedente all’applicazione. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere identificati nella documentazione allegata alla domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica trasmessa all’organismo competente, con indicazione della denominazione e del numero CAS. |
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5.5. |
Il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno utilizzato per l'isolamento deve essere indicato sulla targhetta applicata sull'apparecchio, o accanto alla stessa, al fine di facilitarne l’eventuale recupero. Con riferimento ai criteri 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a tali requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato della valutazione della domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati. Con riferimento al criterio 5.4, i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non devono essere classificati con nessuna delle frasi di rischio sopra indicate e non devono figurare nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e nelle successive modifiche. Nella documentazione allegata alla domanda devono essere specificati i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati nelle parti di plastica di peso superiore a 25 g, con indicazione della denominazione e del numero CAS. |
6. Istruzioni per l'uso
L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente e in particolare:
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6.1. |
sulla copertina o sulla prima pagina la seguente frase: «Il presente manuale contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale»; |
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6.2. |
raccomandazioni per un uso ottimale dell'apparecchio dal punto di vista del consumo energetico, comprendenti:
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6.3. |
l'avvertenza di evitare qualsiasi danno al condensatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore; |
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6.4. |
informazioni sul fatto che l'apparecchio è composto da parti e materiali (compresi i fluidi) riutilizzabili o riciclabili; |
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6.5. |
indicazioni al consumatore sulle modalità per usufruire dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante. |
Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del manuale di istruzioni.
7. Limitazione delle emissioni sonore
Il rumore aereo emesso dall’apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora, non deve essere superiore a 40 dB(A) (re 1 pW).
Le informazioni sul livello di rumore dell’apparecchio devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e visibile, e a tal fine devono comparire sull’etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero.
La misurazione del livello di rumore e i dati relativi al rumore devono essere conformi a quanto disposto dalla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (2), utilizzando la norma EN 28960.
Questo criterio non si applica ai congelatori orizzontali indicati alla categoria 9: «congelatori domestici orizzontali» di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE.
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.
8. Imballaggio
L’imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:
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8.1. |
Tutte le componenti dell’imballaggio devono essere facilmente separabili a mano in materiali distinti per facilitare il riciclaggio. |
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8.2. |
Ove utilizzati, gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato. |
Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e fornire all’organismo competente, insieme alla domanda, uno o più campioni dell’imballaggio.
9. Informazioni per i consumatori
Informazioni riportate sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
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Basso consumo energetico |
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Potenziale di riscaldamento globale ridotto al minimo |
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Basso livello di rumore |
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito e deve fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come appare sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata.
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).