2.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2004/668/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.

(2)

A norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.

(3)

A norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 1985, prima della scadenza di tali accordi di pesca, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato, da ultimo con la decisione 2003/539/CE (1) del Consiglio, del 15 luglio 2003, fino al 9 aprile 2004.

(4)

È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 185 del 24.7.2003, pag. 25.