1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2004

che modifica la decisione 2004/145/CE per quanto concerne l'assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l'anno 2004

[notificata con il numero C(2004) 3547]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2004/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/145/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente l'assistenza finanziaria della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2004 (2), concede finanziamenti per l'espletamento di alcune loro funzioni e alcuni compiti.

(2)

Nell’ambito del programma di lavoro annuale del 2003, il laboratorio comunitario di riferimento per le TSE di Weybridge, nel Regno Unito (CRL), ha messo a punto, in base all'analisi dei risultati del programma comunitario di sorveglianza della BSE, un metodo integrato per la valutazione iniziale e continua della situazione nazionale riguardo alla BSE, metodo che include un modello epidemiologico per la valutazione dei risultati della sorveglianza della BSE nei singoli paesi.

(3)

Si dovrebbe organizzare un seminario di esperti degli Stati membri, in cui essi apprendano ad utilizzare il modello summenzionato. Tenuto conto della complessità del modello e delle conoscenze necessarie in campo statistico e in materia di epidemiologia veterinaria, sarebbe opportuno invitare due esperti per ogni Stato membro. In un primo tempo, quando gli Stati membri utilizzano il modello per valutare i propri programmi di sorveglianza, potrebbe inoltre essere necessaria l’assistenza di esperti del laboratorio comunitario di riferimento. L'assistenza finanziaria comunitaria al programma di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento dovrebbe pertanto essere aumentata per coprire i costi supplementari derivanti dal seminario e dal ricorso agli esperti.

(4)

Si dovrebbero applicare le norme previste dal regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (3).

(5)

La decisione 2004/145/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/145/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 417 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.».

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 105 000 EUR. A titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato nel precedente paragrafo 1 è autorizzato a richiedere un'assistenza finanziaria per un massimo di 50 partecipanti ai suoi seminari.».

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 35.

(3)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.