28.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2004
relativa alla posizione della Comunità circa le modifiche delle appendici all'allegato 6 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
(2004/660/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso. |
(3) |
A norma dell'articolo 11 dell'accordo agricolo il Comitato misto per l'agricoltura può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso. |
(4) |
È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
DECIDE:
Articolo 1
La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Conformemente al regolamento interno del Comitato misto per l’agricoltura, il progetto di decisione del Comitato misto per l’agricoltura, allegato alla presente decisione è firmato a nome della Comunità europea da:
— |
Michael Scannell, che esercita le funzioni di capo delegazione per le questioni di competenza della Direzione Generale salute e tutela dei consumatori; |
— |
Hans-Christian Beaumond, che esercita le funzioni di Segretario del Comitato misto per l’agricoltura. |
Articolo 3
Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE n. 4/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del …
relativa alle modifiche delle appendici all'allegato 6
(…/…/…)
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il menzionato allegato 6 è integrato da 4 appendici. |
(3) |
La prima sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti stabiliti in dette legislazioni hanno effetti equivalenti. |
(4) |
La seconda sezione dell’appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce reciprocamente i certificati redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte da organismi definiti. |
(5) |
L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi nella Comunità europea e in Svizzera. |
(6) |
L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dalla Comunità europea e dalla Svizzera. |
(7) |
L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti dai quali possono essere importate le sementi. Inoltre definisce le specie interessate e la portata del riconoscimento. |
(8) |
È opportuno modificare le appendici summenzionate per tener conto delle modifiche subite dalla legislazione successivamente alla conclusione dei negoziati, |
DECIDE:
Articolo 1
Le appendici all'allegato 6 dell'accordo sono sostituite dal testo dell’appendice allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2004.
Firmato a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Comunità europea
Michael SCANNELL
Per la Confederazione svizzera
Christian HÄBERLI
Per il segretariato del Comitato misto per l'agricoltura
Hans-Christian BEAUMOND
APÉNDICE
APPENDICE 1
LEGISLAZIONI
Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1-23).
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
2. Testi di applicazione
Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 del 11.3.1981, pag. 13).
Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).
Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
Decisione 97/788/CE del Consiglio del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA (1 2 3)
Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 2003 4217).
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).
Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ultimo l’8 marzo 2002 (RU 2002 1489).
Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
—
2. Testi di applicazione
—
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA
—
C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI
—
APPENDICE 2
ORGANISMI DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI (1 2 3)
A. COMUNITÀ EUROPEA
BELGIO
1. |
|
2. |
|
REPUBBLICA CECA
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture) |
Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock) |
Za Opravnou 4 |
150 06 Praha 5 – Motol |
DANIMARCA
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
Plantedirektoratet |
Skovbrynet 20 |
DK 2800 Kgs. Lyngby |
GERMANIA
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B |
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BN |
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HB |
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FS |
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H |
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HAL |
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HH |
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HRO |
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J |
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KA |
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KI |
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KH |
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KS |
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MEI |
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OL |
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SB |
||||||
|
TF |
ESTONIA
Taimetoodangu Inspektsioon (Estonian Plant Production Inspectorate (PPI)) |
Vabaduse plats 4 |
71020 Viljandi |
1. |
Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate) |
2. |
Plant Health Department (tuberi-seme di patate) |
GRECIA
Ministry of Rural Development and Food |
Directorate General of Plant Production |
Directorate of Inputs of Crop Production |
2 Acharnon Street |
101 76 Athens |
SPAGNA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Oficina española de variedades vegetales Madrid |
Generalidad de Cataluña |
Dirección General de la Producción Agraria Barcelona |
Comunidad Autónoma de País Vasco |
Dirección de Agricultura Vitoria-Alava |
Junta de Galicia |
Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela |
Gobierno de Cantabria |
Dirección General de Agricultura Santander |
Principado de Asturias |
Dirección General de Agroalimentación Oviedo |
Junta de Andalucía |
Dirección General de la Producción Agraria Sevilla |
Comunidad Autonoma de Murcia |
Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia |
Diputacion General de Aragón |
Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza |
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
Dirección General de la Producción Agraria Toledo |
Generalidad Valenciana |
Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería Valencia |
Gobierno de La Rioja |
Dirección General de Desarrollo Rural Logroño |
Junta de Extremadura |
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida |
Gobierno de Canarias |
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife |
Junta de Castilla y León |
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid |
Gobierno Balear |
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca |
Comunidad de Madrid |
Dirección General de Agricultura Madrid |
Comunidad Foral de Navarra |
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona |
FRANCIA
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales |
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) |
Paris |
IRLANDA
The Department of Agriculture and Food |
Agriculture House |
Kildare Street |
Dublin 2 |
ITALIA
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) |
Milano |
CIPRO
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
Department of Agriculture |
1412, Nicosia |
LETTONIA
Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service) |
Republikas lauk. 2 |
1981 Rīga |
LITUANIA
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture) |
V. Kudirkos 18 |
2600 Vilnius |
LUSSEMBURGO
L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) |
Service de la Production Végétale |
Luxembourg |
UNGHERIA
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control) |
Keleti Károly u. 24. |
Pf. 30, 93 |
H-1525 Budapest 114. |
MALTA
Agricultural Services Laboratories, |
Agricultural Services & Rural Development Division, |
Ministry for Rural Affairs and the Environment |
Ghammieri |
Marsa |
PAESI BASSI
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) |
Emmeloord |
AUSTRIA
Bundesamt für Ernährungssicherheit |
Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400 |
1226 Vienna |
POLONIA
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service) |
Ul. Wspólna 30 |
00 930 Warszawa |
PORTOGALLO
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas |
Direcção Geral de Protecção das Culturas |
Edificio I |
Tapada da Ajuda |
1349-018 Lisboa |
SLOVENIA
Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia) |
Hacquetova 17 |
1000 Ljubljana |
REPUBBLICA SLOVACCA
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Controlling and Testing Institute in Agriculture) |
Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material) |
Matúškova 21 |
833 16 Bratislava |
FINLANDIA
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion |
Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen |
BO Box 111 |
32201 Loimaa |
SVEZIA
a) |
Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate
|
b) |
Tuberi-seme di patate
|
REGNO UNITO
|
England and Wales
|
|
Scotland
|
|
Northern Ireland
|
B. SVIZZERA
Office fédéral de l'agriculture |
Service des semences et plants |
CH-3003 Berne |
Tél. +41-31-3222550 |
Fax : +41-31-3222634 |
APPENDICE 3
DEROGHE
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
a) |
che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
|
b) |
che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 del 16.4.2003, pag. 1); |
c) |
che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
|
d) |
che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
|
e) |
che autorizza ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
|
APPENDICE 4
ELENCO DEI PAESI TERZI (1 2 3)
|
Argentina |
|
Australia |
|
Bulgaria |
|
Canada |
|
Cile |
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Croazia |
|
Israele |
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Marocco |
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Nuova Zelanda |
|
Romania |
|
Serbia e Montenegro |
|
Sudafrica |
|
Turchia |
|
Stati Uniti d’America |
|
Uruguay |
(1) Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
(2) Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.