18.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L. linea NK603) geneticamente modificato tollerante al glifosato

[notificata con il numero C(2004) 2761]

(Il testo in lingua spagnola è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l'immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica di immissione in commercio di tale prodotto, a norma della procedura stabilita da detta direttiva.

(2)

Una notifica relativa all'immissione in commercio di un granturco geneticamente modificato (Zea mays L. linea NK603), destinato ad essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura, è stata presentata dalla Monsanto S.A. alla competente autorità spagnola che l'ha trasmessa alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri esprimendo parere favorevole.

(3)

Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all'immissione in commercio di tale prodotto.

(4)

Il 25 novembre 2003 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), secondo cui il granturco Zea mays L. linea NK603 è sicuro quanto il granturco convenzionale e non è da ritenersi, pertanto, che la sua immissione in commercio per uso alimentare, nei mangimi e a fini di trasformazione possa avere un effetto negativo sulla salute umana e animale o, in tale contesto, sull'ambiente.

(5)

Da un esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l'immissione in commercio del granturco Zea mays L. linea NK603 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull'ambiente.

(6)

Un identificatore unico deve essere assegnato al prodotto ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003.

(7)

Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità in conformità dei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3).

(8)

Secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non ci sono motivi per istituire condizioni specifiche di manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche.

(9)

Prima dell'immissione in commercio del prodotto, si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l'etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi di detta immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia appropriata di rilevamento.

(10)

Le disposizioni di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché alla scadenza del periodo istituito dall’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure in questione come previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), tali misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, le competenti autorità spagnole rilasciano l'autorizzazione scritta all'immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all'articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe SA (riferimento C/ES/00/01).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione scritta indica specificamente le condizioni a cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1.   L'organismo geneticamente modificato immesso in commercio come tale o come ingrediente di altro prodotto, in prosieguo «il prodotto», è costituito da grani di granturco (Zea mays L.), aventi maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, derivati dall'evento di trasformazione della linea NK603 del granturco, trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di restrizione MluI isolato dal plasmide PV-ZMGT32L e contenente le seguenti sequenze di DNA in due cassette intatte:

a)

Cassetta 1:

Un gene 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps) derivato dal ceppo CP4 dell'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, regolato dal promotore del gene dell'actina 1 del riso, sequenze di terminazione dell'Agrobacterium tumefaciens e la sequenza di peptidi di transito cloroplastico del gene epsps dell'Arabidopsis thaliana.

b)

Cassetta 2:

Un gene 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps) derivato dal ceppo CP4 dell'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, regolato dal promotore intensificato 35S del virus mosaico del cavolfiore, sequenze di terminazione dell'Agrobacterium tumefaciens e la sequenza di peptidi di transito cloroplastico del gene epsps dell'Arabidopsis thaliana.

Il frammento di restrizione MluI, che contiene le due cassette specificate alle lettere a) e b) del primo comma, non contiene il gene neomicina fosfotransferasi II che conferisce resistenza a determinati antibiotici aminoglicosidi o l'origine di replicazione dell'Escherichia coli, benché entrambe le sequenze siano presenti nel plasmide PV-ZMGT32L originario.

2.   L'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6.

3.   L'autorizzazione riguarda grani di progenie derivate da incroci della linea NK603 del granturco con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

Articolo 3

Condizioni di immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura e l'impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

a)

l'autorizzazione scritta deve avere una validità di 10 anni;

b)

l'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

c)

fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo;

d)

la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;

e)

fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano generale di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente derivanti dalla manipolazione o dall'uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2.   Il titolare dell'autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano alla sorveglianza generale dello stesso.

3.   Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, fatto salvo l'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati della sorveglianza generale e, in base ai risultati, proposte in merito ad una modifica del piano di monitoraggio.

4.   Il titolare dell'autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

a)

le reti di sorveglianza, in particolare quelle indicate nella tabella 1 del piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;

b)

tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell'autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione non è applicata prima che divenga applicabile una decisione comunitaria che autorizzi l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 come prodotti alimentari o come ingredienti di prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprenda un metodo di rilevamento di tali prodotti, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).