28.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 agosto 2004
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994
(2004/618/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. |
(3) |
La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio). |
(4) |
Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento. |
(5) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
(6) |
La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan. Occorre pertanto approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan relativo alla modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità (4).
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994
Egregio signor ….,
in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.
Regime di importazione definitivo
Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.
Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine:
— |
verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, |
— |
si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. |
Regime transitorio
A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.
Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.
Disposizioni generali
Ai fini del presente accordo:
— |
la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan, |
— |
le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. |
La Comunità riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.
Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004.
Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia più alta considerazione.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenstvί
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Egregio signor ….,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.
Regime di importazione definitivo
Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.
Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico CE sarà pari a zero. A tal fine:
— |
verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; il Pakistan collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria, |
— |
si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che il Pakistan proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria. |
Regime transitorio
A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controlli, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.
Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti del Pakistan per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.
Disposizioni generali
Ai fini del presente accordo:
— |
la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e con il Pakistan, |
— |
le autorità competenti del Pakistan continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità. |
La CE riconosce che il Pakistan detiene diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.
Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004.
Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.»
Mi pregio confermare l’accordo del Pakistan sul contenuto della presente lettera.
Voglia accettare, Signor..., l’espressione della mia profonda stima.
Done at Brussels,
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
On behalf of Pakistan
En nombre de Pakistán
Za Pákistán
På Pakistans vegne
Im Namen Pakistans
Pakistani nimel
Εξ ονόματος του Πακιστάν
Au nom du Pakistan
Per il Pakistan
Pakistānas vārdā
Pakistano vardu
Pakisztán nevében
Għan-nom tal-Pakistan
Namens Pakistan
W imieniu Pakistanu
Pelo Paquistão
V mene Pakistanu
V imenu Pakistana
Pakistanin puolesta
På Pakistans vägnar
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).