10.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento in Islanda per le carni di selvaggina d'allevamento e di uno stabilimento in Botswana per le carni di ratiti negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare tali prodotti

[notificata con il numero C(2004) 2681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di selvaggina d'allevamento, di coniglio e di ratiti.

(2)

L’Islanda ha trasmesso il nome di uno stabilimento che produce carni di selvaggina d'allevamento la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3)

Il Botswana ha trasmesso il nome di uno stabilimento che produce carni di ratiti la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(4)

Di conseguenza, occorre includere tali stabilimenti nell’elenco di cui alla decisione 97/467/CE.

(5)

Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco per gli stabilimenti in esame, le rispettive importazioni non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti, conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 agosto 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 del 11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/144/CE (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 33).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Nell’allegato I è inserito il seguente testo:

«País: Islandia / Země: Island / Land: Island / Land: Island / Riik: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland / Pays: Islande / Paese: Islanda / Valsts: Islande / Šalis: Islandija / Ország: Izland / Pajjiż: Islanda / Land: Ijsland / Państwo: Islandia / País: Islandia / Krajina: Island / Država: Islandija / Maa: Islanti / Land: Island

1

2

3

4

5

6

70

Vidbot

Husavik

 

CP

b, (1)

b

:

Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Biungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali ta' l-ifrat / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur


(1)  Stabilimento che utilizza soltanto materie prime provenienti da altri stabilimenti di paesi terzi riconosciuti per la produzione di alimenti».


ALLEGATO II

Nell’allegato II è inserito il seguente testo:

«País: Botsuana / Země: Botswana / Land: Botswana / Land: Botsuana / Riik: Botswana / Χώρα: Μποτσουάνα / Country: Botswana / Pays: Botswana / Paese: Botswana / Valsts: Botsvāna / Šalis: Botsvana / Ország: Botswana / Pajjiż: Botswana / Land: Botswana / Państwo: Botswana / País: Botsuana / Krajina: Botswana / Država: Bocvana / Maa: Botswana / Land: Botswana

1

2

3

4

5

6

4

Botswana Ostrich Company

Gaborone

 

SH, CP».