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27.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2004
relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella
[notificata con il numero C(2004) 2781]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/564/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3) istituisce un laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e un laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella. La direttiva 2003/99/CE prevede l'abrogazione della direttiva 92/117/CEE a decorrere dal 12 giugno 2004. |
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(2) |
A norma della direttiva 2003/99/CE le competenze dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono equivalenti a quelle del laboratorio di riferimento comunitario per l'epidemiologia delle zoonosi. Al fine di agevolare la transizione alla nuova organizzazione è tuttavia opportuno mantenere per un breve periodo la designazione dell'attuale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. È quindi necessario designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4) designa il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella, designato dalla direttiva 92/117/CEE, come laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella) a decorrere dal 1o gennaio 2006. Nel frattempo per assicurare la disponibilità di un laboratorio di riferimento nella Comunità è opportuno designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella. |
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(4) |
Ai fini della gestione finanziaria è opportuno chiarire che la nuova designazione dei laboratori comunitari di riferimento di cui sopra è applicabile a decorrere dalla data in cui cessa di avere effetto la direttiva 92/117/CEE. |
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(5) |
È opportuno ridefinire con precisione le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella e dei corrispondenti laboratori nazionali di riferimento nel nuovo assetto normativo istituito dalla direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella ha sviluppato le sue attività fondamentalmente nel settore del pollame vivo e non è opportuno modificare il suo programma di lavoro per il 2004. Le nuove aree di competenza per il laboratorio comunitario di riferimento e per i laboratori nazionali di riferimento per la salmonella vanno quindi applicate soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
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(6) |
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlino, Germania, è designato laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi fino al 31 dicembre 2004.
Articolo 2
1. Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella fino al 31 dicembre 2005.
2. Le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato I. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 3
Le responsabilità ed i compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella figurano nell'allegato II. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 4
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 12 giugno 2004.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Responsabilità e compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003
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1) |
Aree di competenza
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2) |
Funzioni e compiti generali
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3) |
Funzioni e compiti specifici
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4) |
Il laboratorio comunitario di riferimento dovrà attuare un sistema di garanzia della qualità e sarà accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 entro il 12 dicembre 2005. |
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO II
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003
1) Compiti generali
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a) |
Collaborare con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza. |
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b) |
Coordinare all'occorrenza le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma degli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2003/99/CE. |
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c) |
Coordinare le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003/CE. |
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d) |
Organizzare all'occorrenza test comparativi tra i laboratori di cui alle lettere b) e c) e assicurare un seguito appropriato ai test effettuati. |
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e) |
Garantire la comunicazione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento alle autorità competenti e ai laboratori di cui alle lettere b) e c). |
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f) |
Fornire assistenza scientifica e tecnica all'autorità nazionale responsabile del loro ambito di competenza. |
2) Funzioni e compiti specifici
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a) |
Partecipare all'occorrenza ai programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici a norma della direttiva 2003/99/CE e all'analisi e alle prove per individuare la salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
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b) |
Organizzare all'occorrenza corsi di formazione per il personale dei laboratori interessati. |
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c) |
Informare all'occorrenza il laboratorio comunitario di riferimento sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo. |
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d) |
Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori interessati e informare il laboratorio comunitario di riferimento. |
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e) |
Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella. |