12.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/69


Rettifica della decisione 2004/479/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce misure transitorie relative ad alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/479/CE si legge come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che stabilisce misure transitorie relative ad alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri

[notificata con il numero C(2004) 1743]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, di Malta, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri, menzionati nella decisione 98/536/CE della Commissione (1), avranno difficoltà a svolgere, a partire dal 1o maggio 2004, taluni compiti in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

(2)

Questi laboratori necessitano di un periodo di tempo limitato per prepararsi, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di metodi analitici, al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui alla direttiva 96/23/CE.

(3)

Per agevolare il passaggio dal regime esistente a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi laboratori un periodo transitorio affinché possano effettuare le necessarie preparazioni.

(4)

I laboratori suddetti hanno fornito garanzie attendibili circa l'esistenza dei dovuti accordi conclusi con altri laboratori della Comunità europea, che svolgeranno i compiti necessari durante tale periodo.

(5)

Considerato lo stadio di preparazione di questi laboratori, il periodo transitorio deve essere limitato a un massimo di 12 mesi.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 1o maggio 2005 i laboratori che figurano nella colonna D dell'allegato possono svolgere i compiti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ai sensi della quale i laboratori di cui alla colonna B sono elencati nella decisione 98/536/CE della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro

(A)

Laboratorio nazionale di riferimento

(B)

Gruppo di residui

(C)

Laboratorio associato

(D)

Repubblica ceca

National Reference Laboratory for residues of Veterinary Drugs Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A 621 00 Brno

Gruppo A6 (nitrofurani)

RIKILT — Institute of Food Safety- Wageningen - NL

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Gruppo A2, A3, B2 a) (avermectine)

EELA - Finlandia

Gruppo A5

LABERCA- Nantes Francia

Gruppo A6 (conferma)

Chemistry Unit — GALAB- Germania

Group B2 a)-levamisolo, B3e)

Danish Veterinary and Food Administration — Danimarca

Gruppo B3e)

Danish Veterinary and Food Administration — Danimarca

Cipro

Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για

τον έλεγχο των υπολειμμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κίμωνος 44

1451 Λευκωσία

National Reference Laboratory for the Control of Residues

General State Laboratory

Kimonos 44

1451, Nicosia

 

 

Lettonia

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

Gruppo B1 nel miele

Gruppo B3 e) nel pesce

EELA - Finlandia

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Gruppo B1, B3e) nel pesce

Gruppi A6, B1, B2c) nel miele

W.E.J GmbH

Stenzelring 14 b

21107 Hamburg

Germania

Slovenia

Nacionalni veterinarski Inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Gruppi A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d.

Chelab- Italia

Amitraz nel miele

Regional Public Health Laboratory of Nova Gorica (ZZV-Ng)

Mercurio nel pesce

Institute of Public Health - Ljubljana

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

SK - 949 01 Nitra

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Hlinkova 1/B

SK - 040 01 Košice

Conferma per i gruppi A1, A3, A4, A5

ISCVBM BRNO (Repubblica ceca)

Conferma per il gruppo B3d)

State Veterinary Institute JIHLAVA (Repubblica ceca)


(1)  GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39.

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003.