32004D0421

2004/421/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA e Europa Metalli S.p.A. (Caso C.38.240 — Tubi industriali) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4820]

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 28/04/2004 pag. 0050 - 0053


Decisione della Commissione

del 16 dicembre 2003

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA e Europa Metalli S.p.A.

(Caso C.38.240 - Tubi industriali)(1)

[notificata con il numero C(2003) 4820]

(I testi in lingua finlandese, francese, tedesca e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/421/CE)

Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17(2), con la presente comunicazione la Commissione pubblica i nomi delle parti e la sintesi della decisione, avendo riguardo all'interesse legittimo delle imprese alla non divulgazione dei loro segreti commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html.

I. SINTESI DELL'INFRAZIONE

DESTINATARI E NATURA DELL'INFRAZIONE

(1) I destinatari della decisione sono: Wieland Werke AG ("Wieland Werke"), Outokumpu Copper Products OY ("OCP") e Outokumpu Oyj (di seguito indicate collettivamente come "Outokumpu"), KM Europa Metal AG ("KME" o "KM Europa Metal"), Tréfimétaux SA ("TMX" o "Tréfimétaux") e Europa Metalli S.p.A. ("EM" o "Europa Metalli").

(2) I destinatari hanno preso parte ad una violazione unica, complessa e continuata dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito il "trattato") e, dal 1o gennaio 1994, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito l'"accordo SEE"), concernente la maggior parte del SEE e consistente nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati e nello scambio di informazioni riservate relative al mercato dei tubi industriali di rame.

IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

(3) Outokumpu Oyj ha preso parte direttamente all'infrazione dal maggio al dicembre 1988, data in cui la divisione di tubi industriali dell'impresa è stata conferita a OCP, la sua controllata di recente costituzione, che ha proseguito con l'infrazione. Outokumpu Oyj ha controllato l'intero capitale di OCP sin dalla costituzione di quest'ultima nel dicembre 1988. La società madre e la controllata al 100 % sono ritenute responsabili in solido dell'infrazione per il periodo successivo alla costituzione della controllata.

(4) Per quanto riguarda il gruppo KME, di cui fanno parte KM Europa Metal (Germania), Tréfimétaux (Francia) e Europa Metalli (Italia), sono stati individuati due periodi distinti ai fini dell'imputazione delle responsabilità. Si ritiene che nel corso del primo periodo, dal 1988 al 1995, KME costituisse un'impresa distinta rispetto a EM e TMX, a prescindere dal fatto che nel 1990 la società holding comune, la Società Metallurgica Italiana ("SMI"), avesse acquisito il controllo di maggioranza di KME. Il consiglio di amministrazione e le strutture di gestione operativa di KME hanno agito in coordinamento con quelli di EM e TMX solo dopo la ristrutturazione del gruppo, avvenuta nel 1995, anno in cui a KME è stato conferito il 100 % del capitale di EM e TMX. Per quanto riguarda il periodo 1995-2001, si ritiene che le imprese appartenenti al gruppo KME abbiano agito sul mercato come un'unica entità economica, il che implica che per detto periodo esse sono responsabili in solido dell'infrazione.

(5) Si ritiene che per il periodo 1988-1995 Europa Metalli e TMX, sua controllata al 100 %, abbiano formato un'unica entità economica e abbiano pertanto agito come un'impresa singola, con responsabilità in solido dell'infrazione.

DURATA DELL'INFRAZIONE

(6) Le imprese hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:

a) Wieland Werke AG dal 3 maggio 1988 fino al 22 marzo 2001;

b) Outokumpu Oyj individualmente dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988 e in solido con Outokumpu Copper Products Oy dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001;

c) Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 (in solido con Outokumpu Oyj);

d) KM Europa Metal AG individualmente dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con Tréfimétaux SA e Europa Metalli S.p.A. dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

e) Europa Metalli S.p.A. in solido con TMX dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Tréfimétaux SA dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

f) Tréfimétaux SA in solido con Europa Metalli S.p.A. dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli S.p.A. dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

IL MERCATO DEI TUBI INDUSTRIALI IN RAME

(7) I tubi di rame si dividono in generale in due categorie: i) tubi per impianti idrotermosanitari utilizzati per il trasporto di acqua potabile, acqua per il riscaldamento, gasolio, gas naturale e ii) tubi per usi industriali, che a loro volta si suddividono in due categorie a seconda dell'uso finale. Di queste ultime la categoria principale, in termini di volume, è quella destinata agli impianti per il condizionamento e la refrigerazione (settore ACR), mentre gli altri campi di applicazione industriale sono raccordi, refrigerazione, caldaie a gas, filtri essiccatori e tubi per telecomunicazioni.

(8) I tubi per usi industriali, in particolare quelli per il settore ACR, sono forniti solitamente in bobine LWC temprate (bobine a spire sovrapposte) la cui lunghezza può arrivare fino a diversi chilometri. I tubi LWC, a cui si limita la decisione, sono stati introdotti negli anni '80 in sostituzione dei tubi in verghe e sono stati appositamente messi a punto per le linee automatizzate di produzione degli impianti di condizionamento dell'aria. In linea di massima, a differenza dei tubi per impianti idrotermosanitari, i tubi industriali non vengono venduti ai grossisti di elementi idraulici, bensì sono utilizzati dai clienti industriali e dai produttori di impianti o di pezzi di ricambio originali, a cui vengono forniti direttamente. In media, i tubi industriali presentano un più elevato valore aggiunto rispetto ai tubi per impianti idrotermosanitari. Anche i costi di produzione differiscono considerevolmente rispetto a quelli dei tubi per impianti idrotermosanitari.

(9) Nel 2000 il valore di mercato nel SEE dei tubi LWC era stimato a circa 290 milioni di EUR. I maggiori produttori di tubi LWC in Europa sono attualmente KME (ivi comprese EM e TMX), Outokumpu e Wieland Werke. Insieme queste imprese coprivano circa il 75-85 % del mercato totale nel SEE. Altri importanti produttori sul mercato europeo sono l'italiana Feinrohren S.p.A. e la greca Halcor S.A.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(10) Il cartello è stato organizzato nel quadro della Cuproclima Quality Association per i tubi destinati al settore ACR (condizionamento dell'aria e refrigerazione), creata in Svizzera con l'obiettivo primario di promuovere una norma di qualità per i predetti tubi industriali (di seguito "Cuproclima"). Al più tardi nella primavera del 1988 i membri di Cuproclima, tra cui i destinatari della decisione, hanno esteso la cooperazione alla concorrenza. Le discussioni sui prezzi, sui clienti, sui volumi di vendita e sulle quote di mercato individuali si svolgevano in genere il secondo giorno della sessione di riunioni di Cuproclima, dopo la discussione dell'ordine del giorno ufficiale. Le riunioni non ufficiali, che si svolgevano senza supporto documentale, si tenevano almeno una volta in primavera e una volta in autunno, e a volte con maggiore frequenza.

(11) In quella sede i produttori in questione concordavano gli obiettivi di prezzo e altre condizioni commerciali per i tubi industriali, coordinavano gli aumenti di prezzo e ripartivano le quote di mercato e i clienti sul territorio europeo. La riunione d'autunno era solitamente dedicata alla fissazione dei prezzi obiettivo per l'anno successivo, mentre nel corso della riunione di primavera veniva controllato il rispetto dei principi concordati tramite il confronto dei dati relativi alle vendite e alle quote di mercato. Oltre a scambiare informazioni riservate sulle vendite, sulle quote di mercato e sulle tariffe, i partecipanti avevano altresì designato leader di mercato competenti per i territori e i clienti assegnati, aventi il compito di raccogliere informazioni sul mercato e di monitorare le visite dei clienti.

II. AMMENDE

IMPORTO DI BASE

(12) L'infrazione consiste principalmente in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, che per loro natura configurano violazioni gravi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Il cartello era esteso all'intero mercato comune e alla maggior parte del SEE, dopo la creazione di quest'ultimo. È stato accertato che gli accordi di cartello venivano messi in pratica e che hanno avuto effetti sul mercato, sebbene tali effetti non possano essere quantificati in modo affidabile. La Commissione ritiene pertanto che i destinatari abbiamo commesso un'infrazione molto grave.

Trattamento differenziato

(13) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese, in modo da tener conto della capacità economica effettiva degli autori dell'infrazione di danneggiare in maniera significativa la concorrenza e in modo da poter fissare l'ammenda ad un livello che ne garantisca un effetto sufficientemente dissuasivo.

(14) Nel caso specifico le imprese sono state suddivise in due categorie. Nel 2000, ultimo anno completo del periodo di durata dell'infrazione, il più importante operatore sul mercato SEE dei tubi LWC, con una quota di mercato del 30-50 %, era il gruppo KME, che viene pertanto inserito nella prima categoria. Dato che detengono importanti quote di mercato comprese tra il 10 % e il 20 %, Outokumpu e Wieland Werke rientrano nella seconda categoria, di cui fanno parte le imprese che possono essere definite operatori di medie dimensioni sul mercato SEE dei tubi LWC.

(15) Per quanto riguarda il gruppo KME, la Commissione ha tenuto conto della riorganizzazione societaria realizzata nel corso del periodo dell'infrazione e pertanto l'importo di base dell'ammenda è stato ripartito tra le varie imprese del gruppo.

Durata

(16) Wieland Werke, Outokumpu, KM Europa Metal, Tréfimétaux e Europa Metalli hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (entrato in vigore il 1o gennaio 1994), almeno dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001, ossia per un periodo di 12 anni e 10 mesi.

(17) Le varie imprese del gruppo KME hanno partecipato all'infrazione per tutta la durata della stessa. Ai fini del calcolo dell'aumento dell'ammenda in ragione della durata dell'infrazione si è tuttavia tenuto conto dell'organizzazione del gruppo in imprese separate nel corso di parte del periodo di durata dell'infrazione. Per quanto riguarda il periodo 1988-1995, l'aumento viene pertanto calcolato separatamente per KME AG, da una parte, e per l'impresa formata da EM e TMX, dall'altra. Per il restante periodo 1995-2001, l'aumento in ragione della durata è comune all'intero gruppo KME.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

(18) Nel presente caso la Commissione ha rilevato solo una circostanza aggravante nel comportamento recidivo di Outokumpu Oyj, già destinataria della decisione della Commissione 90/417/CECA - Prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo(3), con la quale era stata accertata un'infrazione dello stesso tipo.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

(19) La Commissione ha applicato a favore di Outokumpu una circostanza attenuante in ragione della cooperazione prestata dall'impresa al di fuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Outokumpu è stata la prima a rivelare l'intera durata del cartello nel settore dei tubi industriali. Sulla base degli elementi di prova raccolti prima dell'applicazione del trattamento favorevole a favore di Outokumpu, la Commissione avrebbe potuto accertare un'infrazione continua della durata di soli quattro anni. La cooperazione di Outokumpu ha consentito di provare l'esistenza di un'infrazione protrattasi per 12 anni e 10 mesi. L'importo di base dell'ammenda a carico di Outokumpu viene pertanto ridotto di una somma forfetaria in modo che equivalga all'importo ipotetico dell'ammenda che sarebbe stata inflitta a carico di Outokumpu per una violazione di 4 anni.

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 1996

Significativa riduzione dell'importo dell'ammenda ("Punto D": riduzione compresa tra il 10 % e il 50 %)

(20) Tutti i destinatari della decisione hanno prestato la loro cooperazione alle indagini della Commissione. L'unico punto applicabile della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 è il punto D, dato che tutti i destinatari hanno chiesto l'applicazione del trattamento favorevole dopo l'effettuazione degli accertamenti che hanno consentito di acquisire elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento e per infliggere ammende alle imprese per un'infrazione della durata di almeno quattro anni.

(21) Outokumpu ha chiesto l'applicazione del trattamento favorevole subito dopo gli accertamenti della Commissione che hanno messo in luce l'esistenza di un cartello dal 1988 al 2001. Per la sua cooperazione anticipata ed esauriente, a Outokumpu viene concessa una riduzione del 50 % dell'importo dell'ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta.

(22) Wieland Werke e KME hanno iniziato a cooperare con la Commissione solo un anno e mezzo dopo l'effettuazione degli accertamenti. Inoltre, la cooperazione non è stata del tutto spontanea, dato che è iniziata solo dopo che la Commissione ha indirizzato alle due imprese una richiesta formale di informazione. Esse sono state pertanto ricompensate con riduzioni inferiori rispetto alla riduzione accordata a Outokumpu, ossia il 20 % per Werke e il 30 % per KME. Le due diverse percentuali si giustificano con il fatto che KME ha fornito informazioni più esaurienti sulla durata e sulla continuità dell'infrazione.

DECISIONE

1. Vengono inflitte le seguenti ammende:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le imprese elencate pongono immediatamente fine all'infrazione, qualora non vi abbiano ancora provveduto. Esse si astengono dal ripetere atti o condotte analoghi all'infrazione accertata nel caso in esame e dall'adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente.

(1) Parere del comitato consultivo (GU C 102 del 28.4.2004).

(2) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

(3) GU L 220 del 15.8.1990, pag. 28.