31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 396/62


Rettifica della rettifica della decisione relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l’importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio ( GU L 151 del 30.4.2004 )

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 208 del 10 giugno 2004 )

A pagina 35, allegato I, in fine, sono aggiunte le seguenti note:

«Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

“I”

:

territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;

“II”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

“III”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

“IVa”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

“IVb”

:

territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;

“V”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;

“VI”

:

limitazioni geografiche;

“VII”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

“VIII”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;

“IX”

:

territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.».

A pagina 39, nota 13, è sostituito il seguente testo:

«Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.».

A pagina 42, allegato IV, parte 4, è aggiunto il seguente sottotitolo:

«Specie animali».