32004D0405

2004/405/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2004, recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/04/2004 pag. 0002 - 0002


Decisione del Consiglio

del 19 aprile 2004

recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

(2004/405/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, e all'articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del 21 novembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004,

visto il parere della Commissione del 1o marzo 2004,

considerando quanto segue:

Con l'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea(1), occorre inserire le nuove lingue ufficiali, ossia il ceco, l'estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l'ungherese nell'elenco delle lingue processuali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24) e l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17) è modificato come segue:

L'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:"Le lingue processuali sono il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

I testi del regolamento di procedura della Corte in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese saranno adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.