2004/368/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria di quattro accordi connessi
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 29/04/2004 pag. 0001 - 0002
Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria di quattro accordi connessi (2004/368/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 128 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo ("Accordo SEE") stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare parte contraente dell'accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. (2) A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca ("Stati in fase di adesione") hanno chiesto di diventare parti dell'accordo SEE, del quale la Comunità ed i suoi Stati membri sono parti contraenti. (3) I negoziati di allargamento del SEE, in base al mandato ricevuto dalla Commissione il 9 dicembre 2002, si sono conclusi il 3 luglio 2003 ed il 14 ottobre 2003 le parti contraenti - Islanda, Liechtenstein, Norvegia ("Stati AELS (EFTA), membri del SEE"), la Comunità, gli Stati membri dell'UE e gli Stati in fase di adesione - hanno firmato un accordo relativo alla partecipazione degli Stati in fase di adesione allo Spazio Economico Europeo ("Accordo per l'allargamento del SEE") nonché quattro accordi connessi. (4) Il trattato di adesione all'UE deve entrare in vigore il 1o maggio 2004, data alla quale gli Stati in fase di adesione saranno pienamente integrati nel mercato interno. (5) L'accordo SEE estende il mercato interno agli Stati AELS, membri del SEE e, in attesa di completare le procedure necessarie a mettere in vigore l'accordo per l'allargamento del SEE, è necessario provvedere a dare provvisoriamente applicazione all'accordo per l'allargamento del SEE ed ai quattro accordi connessi dal 1o maggio 2004, in modo da garantire il buon funzionamento del mercato interno nello Spazio Economico Europeo. (6) È quindi opportuno approvare gli accordi relativi all'applicazione provvisoria, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno Stato AELS, membro del SEE, relativi all'applicazione provvisoria dal 1o maggio 2004 dell'accordo per l'allargamento del SEE e dei quattro accordi connessi. I testi degli accordi in forma di scambio di lettere sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone), abilitata (e) a firmare gli accordi in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004. Per il Consiglio Il Presidente M. McDowell