15.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2004/338/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea «il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali».

(2)

Al fine di esercitare appieno questo ruolo di impulso e di definizione degli orientamenti politici generali dell'Unione, il Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, ha stabilito un certo numero di regole per la preparazione, lo svolgimento e le conclusioni dei suoi lavori. Ai fini della trasparenza e dell'efficacia è opportuno menzionare esplicitamente nel regolamento interno del Consiglio l'esistenza di queste regole di carattere organizzativo che dovranno tradursi in misure pratiche di attuazione.

(3)

È importante che il Consiglio nell'organizzare i propri lavori rispetti delle regole che gli consentiranno di utilizzare al meglio il tempo necessariamente limitato di cui dispone. A tal fine il 18 marzo 2003 il Consiglio ha adottato un codice di condotta inteso a migliorare sotto il profilo dell'efficienza la preparazione e lo svolgimento delle sessioni del Consiglio e delle riunioni dei suoi organi preparatori. È opportuno inserire detto codice di condotta nel regolamento interno onde conferirgli un carattere giuridicamente vincolante.

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (2002/682/CE, Euratom) (1) è sostituito dalle disposizioni seguenti, che entrano in vigore il 23 marzo 2004.

«

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1.   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (2).

2.   Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, se del caso previa consultazione della presidenza precedente e di quella successiva, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative.

3.   Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (3).

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

Articolo 2

Formazioni del Consiglio, ruolo del Consiglio Affari generali e relazioni esterne e programmazione

1.   Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione Affari generali e relazioni esterne (in appresso Consiglio Affari generali e relazioni esterne) convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), decide in merito all'elenco di tali formazioni, riportato nell'allegato I.

2.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è competente per i due principali settori di attività seguenti, per i quali tiene sessioni distinte con ordini del giorno separati e se possibile in date diverse, riguardanti rispettivamente:

a)

preparazione e seguito da dare alle riunioni del Consiglio europeo, compreso il necessario coordinamento di tutti i lavori preparatori, il coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione, così come di qualsiasi fascicolo affidatole per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria;

b)

l'insieme dell'azione esterna dell'Unione, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica europea di sicurezza e difesa, il commercio estero, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

3.   Al fine di preparare le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a):

a)

redige un progetto di ordine del giorno commentato in base a una proposta della presidenza almeno quattro settimane prima della riunione del Consiglio europeo;

b)

tiene una sessione preparatoria finale alla vigilia della riunione del Consiglio europeo e approva l'ordine del giorno.

I contributi ai lavori del Consiglio europeo da parte di altre formazioni del Consiglio sono trasmessi al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una riunione di cui al paragrafo 2, lettera a), almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Fatti salvi motivi urgenti e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o comitato preparatorio del Consiglio può riunirsi tra la sessione preparatoria finale di cui alla lettera b) e la riunione del Consiglio europeo.

Le misure necessarie all'organizzazione pratica dei lavori del Consiglio europeo sono prese dalla presidenza d'intesa con il segretariato generale, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio europeo stesso.

4.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), raccomanda al Consiglio europeo, per adozione, un programma strategico pluriennale per i tre anni a venire, che si basa su una proposta congiunta redatta dalle presidenze interessate, in consultazione con la Commissione.

5.   Alla luce di tale programma strategico pluriennale, e previe appropriate consultazioni, le due presidenze che dovranno assumere le funzioni nell'anno seguente presentano congiuntamente un progetto di programma operativo annuale delle attività del Consiglio per l'anno in questione. Tale progetto di programma è presentato ogni anno in dicembre al Consiglio Affari generali e relazioni esterne. Tale progetto di programma riguarda anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione. Le due presidenze interessate mettono a punto tale programma in base ai lavori del Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a).

6.   La futura presidenza fissa ordini del giorno indicativi provvisori delle sessioni del Consiglio previste per il prossimo semestre, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali ordini del giorno indicativi provvisori sono fissati al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni della presidenza, sulla base del programma operativo annuale e previa consultazione della Commissione. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.

Analoghi ordini del giorno indicativi provvisori per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo a quello di cui al primo comma sono fissati dalla presidenza interessata, previa consultazione della Commissione e della successiva presidenza, al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle sue funzioni.

Nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo che non dovesse più apparire giustificabile non è convocata dalla presidenza.

Articolo 3 (4)

Ordine del giorno

1.   Tenuto conto del programma annuale del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

3.   I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo.

4.   Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5.   Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7 l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

6.   L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

7.   Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

8.   Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A possa dare adito a un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9.   Le domande di iscrizione di un punto Varie sono corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio, impedito di assistere a una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1.   Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

2.   La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3.   I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.

4.   Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1.   Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e le disposizioni applicabili all'accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2.   Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 7

Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore

Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni).

In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 9.

Articolo 8

Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

1.   Le deliberazioni del Consiglio su atti da adottare in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE sono aperte al pubblico nel modo seguente:

a)

la presentazione da parte della Commissione delle sue più importanti proposte legislative e il successivo dibattito in seno al Consiglio sono aperti al pubblico. L'elenco di tali proposte è adottato all'inizio di ciascun semestre dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), su raccomandazione della presidenza previa consultazione della Commissione;

b)

la votazione sugli atti legislativi è aperta al pubblico, come pure le deliberazioni finali del Consiglio che precedono tale votazione e le relative dichiarazioni di voto (5).

In questi casi le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico mediante trasmissione della sessione del Consiglio con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

Per quanto possibile il segretariato generale informa il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione di questo paragrafo.

2.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), tiene ogni anno un dibattito pubblico di orientamento sul programma operativo annuale del Consiglio ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione. Questo dibattito pubblico di orientamento annuale è oggetto di trasmissione pubblica con mezzi audiovisivi.

3.   Il Consiglio tiene almeno un dibattito pubblico sulle nuove proposte legislative importanti, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

Il Consiglio o il Coreper possono decidere a maggioranza qualificata, caso per caso, che abbiano luogo altri dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione.

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti.

I dibattiti pubblici sono oggetto di trasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.

Articolo 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali

1.   In aggiunta ai casi in cui le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 7, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici.

La stessa regola si applica:

a)

ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano l'adozione di una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE;

b)

ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione;

c)

ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano lo stabilimento da parte del Consiglio di una convenzione sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2.   Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a)

quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

b)

quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

c)

negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c), le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3.   Le deliberazioni che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

Articolo 10

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II.

Articolo 11

Modalità di votazione e quorum

1.   Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2.   I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (6).

4.   Affinché il Consiglio possa procedere a una votazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.

Articolo 12 (7)

Procedura scritta

1.   Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

2.   Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

3.   Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

4.   Su iniziativa della presidenza, per l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU). In tal caso, la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio (8).

5.   Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 13

Processo verbale

1.   Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale/alto rappresentante per la politica e la sicurezza comune (in appresso segretario generale) o dal segretario generale aggiunto. Essi possono delegare il loro potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:

la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2.   Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

3.   Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

Articolo 14

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1.   Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2.   Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Articolo 15

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare il loro potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

Articolo 16 (9)

Impossibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato III, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1.   Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

a)

gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE;

b)

gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato Euratom;

c)

le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, nonché le relative motivazioni;

d)

le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

e)

le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

f)

le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

g)

gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

h)

gli accordi internazionali conclusi in base all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10).

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

2.   Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

a)

le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE;

b)

le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

c)

le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

d)

le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea.

4.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, i seguenti atti:

a)

le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea;

b)

le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino, del trattato sull'Unione europea;

c)

le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

d)

altri atti del Consiglio quali decisioni sui generis e risoluzioni.

5.   Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati o organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 18

Notifica degli atti

1.   Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome.

2.   I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome:

a)

le raccomandazioni;

b)

le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea;

c)

le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

d)

le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli articoli 12 e 34 del trattato sull'Unione europea;

3.   Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 19 (11)

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1.   Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso (12), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

a)

principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

b)

norme che fissano i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

c)

disposizioni di bilancio;

d)

norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

2.   Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare.

3.   Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

4.   Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 3 salvo decisione contraria del Coreper.

5.   La preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

6.   Se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo comma è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate.

Nel caso specifico dell'esame del bilancio comunitario per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche.

7.   In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper (13):

a)

decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

b)

autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

c)

decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio (articolo 8, paragrafo 3);

d)

decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni nei casi previsti all'articolo 9, paragrafi 2 e 3;

e)

decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

f)

approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

g)

decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

h)

decisione di consultare un'istituzione o un organo;

i)

decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

j)

decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE;

k)

approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.

Articolo 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

1.   La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato IV concernenti i metodi di lavoro per un Consiglio allargato.

Al fine di assicurare il buon svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni e in particolare:

a)

limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;

b)

predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

c)

organizzare il tempo dedicato a un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola;

d)

chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;

e)

chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafi da 4 a 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza è assistita dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

Articolo 21 (14)  (15)

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia a una riunione successiva del Coreper i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7 per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

Articolo 22

Qualità redazionale (16)

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998.

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

Articolo 23

Il segretario generale e il segretariato generale

1.   Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

2.   Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale (17).

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il segretario generale aggiunto adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3.   Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma annuale. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.

In conformità delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, il segretario generale assiste il Consiglio e la presidenza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, compreso il coordinamento dei lavori dei rappresentanti speciali.

Se del caso, il segretario generale può invitare la presidenza a convocare un comitato o un gruppo di lavoro, in particolare per questioni di politica estera e di sicurezza comune, o a iscrivere un punto all'ordine del giorno di un comitato o gruppo di lavoro.

4.   Il segretario generale o il segretario generale aggiunto sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

5.   Il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto, ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti alla sezione II — Consiglio — del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 24

Sicurezza

La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 25

Funzioni di depositario di accordi e convenzioni

Quando il segretario generale è designato depositario di un accordo concluso in base all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea o dalla Comunità e da uno o più Stati o organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.

Articolo 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario Generale aggiunto o da Alti funzionari del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 27

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano all'allegato V.

Articolo 28

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Conseil de l'Union européenne

Rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ALLEGATO I

ELENCO DELLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

1.

Affari generali e relazioni esterne (18)

2.

Economia e finanza (19)

3.

Giustizia e affari interni (20)

4.

Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

5.

Competitività (mercato interno, industria e ricerca) (21)

6.

Trasporti, telecomunicazioni e energia

7.

Agricoltura e pesca

8.

Ambiente

9.

Istruzione, gioventù e cultura (22).

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE.

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari a una stessa formazione del Consiglio; l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza (23).

Per quanto riguarda il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, ciascun governo si fa rappresentare nelle varie sessioni di questa formazione dal ministro o dal sottosegretario di Stato di sua scelta.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Campo di applicazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

Articolo 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non sarà divulgato, il terzo interessato è consultato se:

a)

si tratta di un documento sensibile, quale definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

b)

il documento proviene da uno Stato membro; e

è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001,

lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

2.   In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso deve o non deve essere divulgato.

3.   Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

4.   Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 243 del trattato che istituisce le Comunità europee.

Articolo 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.eu.int o per fax al numero (32-2) 285 63 61.

Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, e al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

Documenti provenienti dagli Stati membri

Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al segretariato generale.

Articolo 5

Domande deferite dagli Stati membri

Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

Articolo 6

Indirizzo per le domande

Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al segretario generale del Consiglio/alto rappresentante, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, o per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.eu.int o per fax al numero (32-2) 285 63 61.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal segretariato generale.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

Articolo 9

Oneri

Gli oneri per la produzione e l'invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

Articolo 10

Registro pubblico dei documenti del Consiglio

1.   Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

2.   Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1o luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (24) e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

Articolo 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

1.   Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

diffusione: la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati,

documenti legislativi: i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo quale definito all'articolo 7 del regolamento interno del Consiglio.

3.   Il segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti, non appena diffusi:

a)

documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

b)

ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

c)

testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a)

ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

b)

altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

5.   Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi:

a)

note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni o organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

b)

note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note punti I/A e punti A), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento;

c)

decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione.

6.   Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 5, lettera c), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione.

ALLEGATO III

1.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

a)

articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

b)

articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

c)

articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

d)

articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

e)

articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi all'adozione di una posizione comune nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi a casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2);

f)

articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

g)

articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

h)

articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (25);

i)

articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea);

j)

articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una posizione comune adottata sulla base dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea o di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

k)

articolo 17, paragrafo 4, lettera c) (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di eventuali misure di attuazione o di applicazione delle decisioni o convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea);

l)

articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

2.

Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

a)

articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

b)

articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

c)

articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

d)

articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

ALLEGATO IV

METODI DI LAVORO PER UN CONSIGLIO ALLARGATO

Preparazione delle riunioni

1.

La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti.

2.

La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l'accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto a una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato.

3.

Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione.

4.

Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all'organizzazione e all'ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l'ordine del giorno e l'organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso.

5.

La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un'accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell'esame di ciascun punto dell'ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l'ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper.

Svolgimento delle riunioni

6.

Nessun punto è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative.

7.

La presidenza si astiene dall'iscrivere all'ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l'esito delle riunioni svoltesi in un'altra sede o con uno Stato terzo o un'altra istituzione, le questioni procedurali o organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper.

8.

All'inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni.

9.

All'inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggioranza dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

10.

In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi.

11.

La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche.

12.

Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura.

13.

Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti.

14.

Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare a un unico portavoce.

15.

Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi a esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta.

16.

Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima.

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI

A.   Forma dei regolamenti

1.

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

a)

il titolo regolamento, un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto;

b)

rispettivamente la formula Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea o la formula Il Consiglio dell'Unione europea;

c)

l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola visto;

d)

la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

e)

la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula considerando quanto segue:; i considerando sono numerati;

f)

rispettivamente la formula hanno adottato il presente regolamento o la formula ha adottato il presente regolamento, seguita dal dispositivo del regolamento.

2.

I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3.

L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4.

L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

a)

i)

dalla formula: Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

oppure

ii)

dalla formula: Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea, nei casi in cui un atto non sia applicabile a e in tutti gli Stati membri (26);

b)

dalla formula: Fatto a …, addì …; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

e

c)

se trattasi:

i)

di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

“Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente”

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

ii)

di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

“Per il Consiglio

Il presidente”

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

B.   Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri (trattato CE)

1.

Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo direttiva o decisione.

2.

Le raccomandazioni e i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo raccomandazione o parere.

3.

Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti, si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato CE, alle direttive e alle decisioni.

C.   Forma delle strategie comuni del Consiglio europeo, delle azioni comuni e delle posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea. Le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni a norma dell'articolo 12 del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

a)

Strategia comune del Consiglio europeo, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b)

Azione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c)

Posizione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

D.   Forma delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea

Le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

a)

Posizione comune del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b)

Decisione quadro del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c)

Decisione del Consiglio, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

d)

Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea e l'indicazione del suo oggetto.

»

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  Decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 230 del 28 agosto 2002, pag. 7).

(2)  Questo paragrafo riprende l'articolo 204 del trattato CE.

(3)  Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché dell'Europol allegato ai trattati.

(4)  Cfr. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) seguenti:

a)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

«Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato CE e del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione stessa.»

b)

Articoli 1 e 3

«Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, conformemente al quale nei casi che richiedono una decisione rapida una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.»

(5)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera c) seguente:

c)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

«L'articolo 8 sarà attuato nel modo seguente: la presidenza indicherà nell'ordine del giorno provvisorio, utilizzando le parole deliberazione pubblica, i punti sui quali il Consiglio procederà al voto alla fine delle deliberazioni.

Questa soluzione di ordine pratico non pregiudica la norma prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.»

(6)  Questo paragrafo riprende l'articolo 206 del trattato CE.

(7)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera d) seguente:

d)

Articolo 12

«Il Consiglio conviene di esaminare l'opportunità di introdurre nel regolamento interno la possibilità di ricorrere alla procedura scritta semplificata quando il Consiglio agisce ai sensi delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea.»

(8)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera e) seguente:

e)

Articolo 12, paragrafo 4

«Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995, relative ai metodi di lavoro del Consiglio.»

(9)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera f) seguente:

f)

Articolo 16 e allegato III

«Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato III sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

Per quanto riguarda il primo caso di applicazione degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato III del presente regolamento interno.»

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  Tali disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

(12)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera g) seguente:

g)

Articolo 19, paragrafo 1

«Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.»

(13)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera h) seguente:

h)

Articolo 19, paragrafo 5

«Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, dà luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.»

(14)  Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

(15)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera i) seguente:

i)

Articolo 21

«Le relazioni dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.»

(16)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera j) seguente:

j)

Articolo 22

«Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere lo Stato membro all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.»

Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera k) seguente:

k)

Articolo 22

«I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.

I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.»

(17)  I paragrafi 1 e 2, primo comma, riprendono l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE.

(18)  Compresa la politica europea di sicurezza e difesa e la cooperazione allo sviluppo.

(19)  Compreso il bilancio.

(20)  Compresa la protezione civile.

(21)  Compreso il turismo.

(22)  Compresi gli audiovisivi.

(23)  Cfr. dichiarazione di cui alla lettera l) seguente:

l)

Allegato I, secondo comma:

“La presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.”

(24)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(25)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera m) seguente:

m)

Allegato III, paragrafo 1, lettera h)

“Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.”

(26)  Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera n) seguente:

n)

Allegato IV, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii)

“Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.”