32004D0336

2004/336/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2004, che autorizza l'immissione sul mercato di margarine spalmabili, bevande alla frutta a base di latte, prodotti tipo yogurt e prodotti del tipo formaggi molli, addizionati di fitosteroli/fitostanoli in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 1246]

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 14/04/2004 pag. 0049 - 0051


Decisione della Commissione

del 31 marzo 2004

che autorizza l'immissione sul mercato di margarine spalmabili, bevande alla frutta a base di latte, prodotti tipo yogurt e prodotti del tipo formaggi molli, addizionati di fitosteroli/fitostanoli in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 1246]

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(2004/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1) e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 maggio 2001 Teriaka Ltd ha presentato alle autorità finlandesi competenti la richiesta di immettere sul mercato fitosteroli in qualità di nuovi ingredienti alimentari.

(2) Il 31 agosto, le competenti autorità finlandesi hanno elaborato la loro relazione di valutazione iniziale.

(3) Nella loro relazione sulla valutazione iniziale, l'ente competente finlandese per la valutazione dei generi alimentari è giunto alla conclusione che i fitosteroli/stanoli sono sicuri ai fini dell'alimentazione umana.

(4) La Commissione ha inoltrato la relazione sulla valutazione iniziale a tutti gli Stati membri, il 15 ottobre 2001.

(5) Entro il periodo di 60 giorni, previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state formulate obiezioni motivate sul prodotto in conformità con questa disposizione.

(6) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (CSAU) nel suo parere del 26 settembre 2002 intitolato "Parere generale sugli effetti a lungo termine dell'assorbimento di livelli elevati di fitosteroli provenienti da molteplici fonti alimentari, con particolare attenzione agli effetti sul betacarotene" ha indicato che non esiste alcuna prova di benefici supplementari legati a consumi superiori a 3 grammi/giorno e che consumi elevati rischiano di indurre effetti indesiderabili, per cui è prudente evitare consumi di steroli vegetali superiori a 3 grammi/giorno. Inoltre, il CSAU, nel suo parere del 5 marzo 2003 sulle domande di approvazione di una varietà di generi alimentari arricchiti di fitosteroli, è giunto alla conclusione che l'aggiunta di fitosteroli/stanoli si può considerare sicura purché il consumo giornaliero non superi i 3 grammi.

(7) Il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo(2) assicura che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per evitare un'assunzione eccessiva di fitosteroli aggiuntivi.

(8) Le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli alimenti e gli ingredienti alimentari descritti nell'allegato I con aggiunti fitosteroli/fitostanoli, come specificato nell'allegato II qui di seguito denominati "i prodotti", possono essere immessi sul mercato comunitario.

Articolo 2

I prodotti saranno presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti sia un massimo di 3 grammi (nel caso di una porzione al giorno) o un massimo di 1 grammo (nel caso di tre porzioni al giorno) di fitosteroli/fitostanoli addizionati.

Il totale di fitosteroli/fitostanoli aggiunti in un contenitore di bevande non deve superare 3 grammi.

Articolo 3

Teriaka Ltd, Siirakuja 3, 01490 Vantaa è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

ALLEGATO I

Prodotti di cui si fa riferimento all'articolo 1

Margarine spalmabili come è definito dal regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio(1), escluse materie grasse utilizzate per la cottura e la frittura e i prodotti spalmabili a base di burro o altro grasso di tipo animale.

Bevande alla frutta a base di latte, prodotti di tipo yogurt e prodotti a base di formaggio (contenuto di grassi <= 12 grammi per 100 grammi) in cui il grasso derivato da latte e/o proteina è stato parzialmente o totalmente sostituito da grasso vegetale e/o proteina.

(1) GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

ALLEGATO II

Specifiche di fitosteroli e fitostanoli da aggiungere agli alimenti e agli ingredienti alimentari

Definizione:

I fitosteroli e fitostanoli sono steroli e stanoli estratti da piante e possono essere presentati come steroli e stanoli liberi o esterifati con acidi grassi di qualità alimentare.

Composizione (con GC-FID o metodo equivalente)

< 80 % â-sitosterolo

< 15 % â-sitostanolo

< 40 % campesterolo

< 5 % campestanolo

< 30 % stigmasterolo

< 3 % brassicasterolo

< 3 % altri steroli/stanoli

Contaminazione/purezza (GC-FID o metodo equivalente):

I fitosteroli a fitostanoli estratti da fonti che non siano olio vegetale idoneo per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, ciò che è garantito al meglio da una purezza superiore al 99 % dell'ingrediente a base di fitosterolo/fitostanolo.