2004/317/CE: Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2003, relativa all'aiuto di Stato a cui il Regno Unito intende dare esecuzione nell'ambito dell'Environmental Grant Funding e del Lease Guarantee Fund del programma WRAP (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4087]
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 07/04/2004 pag. 0059 - 0070
Decisione della Commissione dell'11 novembre 2003 relativa all'aiuto di Stato a cui il Regno Unito intende dare esecuzione nell'ambito dell'Environmental Grant Funding e del Lease Guarantee Fund del programma WRAP [notificata con il numero C(2003) 4087] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/317/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli(1) e aver tenuto conto di tali osservazioni, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 9 luglio 2002, registrata il 16 luglio, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il Waste Resource Action Programme (Programma d'azione risorse e rifiuti: in appresso, WRAP). Con lettera del 2 agosto 2002, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità britanniche hanno inviato con lettera del 28 agosto. In seguito a una riunione svoltasi il 29 agosto tra la Commissione e le autorità britanniche, queste hanno fornito altre informazioni con lettera del 13 settembre 2002, registrata il 18 settembre. Il 23 ottobre la Commissione ha chiesto ancora altre informazioni, che le autorità britanniche hanno trasmesso con lettera del 3 dicembre 2002, registrata il 6 dicembre. Con lettera del 15 gennaio 2003, registrata il 23 gennaio, le autorità britanniche hanno chiesto una nuova riunione con la Commissione, che si è svolta il 21 gennaio 2003. In seguito a tale riunione, le autorità britanniche hanno fornito informazioni supplementari con una serie di lettere datate tra il 24 gennaio e il 7 febbraio 2003. (2) Il 19 marzo 2003 la Commissione ha deciso di approvare in parte il programma WRAP e d'iniziare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo al WRAP Environmental Grant Funding (regime WRAP di aiuti all'ambiente) e ad una parte del WRAP Lease Guarantee Fund (fondo WRAP di garanzia per locazioni), notificata ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(2) (in appresso: disciplina ambientale). Con lettera del 21 marzo 2003, la Commissione ha informato il Regno Unito di tale decisione. Il caso è stato registrato con il numero C 21/2003. (3) Con un messaggio inviato per via elettronica l'8 aprile 2003 e registrato alla medesima data con il numero A/32568, le autorità britanniche hanno chiesto che fossero soppresse dalla decisione della Commissione alcune informazioni di natura riservata. La Commissione ha risposto con lettera del 22 aprile 2003 e le autorità britanniche hanno risposto a loro volta con un messaggio elettronico del 2 maggio, registrato con il numero A/33144. Con lettera del 7 maggio 2003, la Commissione ha inviato altre osservazioni relative alla natura riservata delle informazioni. Con lettera del 12 maggio 2003, registrata il 19 maggio con il numero A/33512, le autorità britanniche hanno espresso il loro accordo sulle osservazioni della Commissione. (4) Con lettera del 25 aprile 2003, registrata il medesimo giorno con il numero A/32958, il Regno Unito ha inviato la sua risposta riguardo all'inizio della procedura. (5) La decisione della Commissione d'iniziare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in oggetto. (6) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di ventinove interessati e le ha trasmesse al Regno Unito con lettera del 17 luglio 2003. Il Regno Unito ha inviato le proprie osservazioni con messaggio elettronico del 26 agosto 2003, registrato il medesimo giorno con il numero A/35866. (7) Nella decisione del 23 luglio 2003 relativa all'aiuto di Stato C 61/2002, la Commissione ha deciso di approvare parte dell'aiuto concesso alla Shotton Newsprint. Tale aiuto rientra nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente. (8) Con lettera del 1o agosto 2003, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità britanniche hanno fornito con lettera del 3 settembre 2003, registrata il 4 settembre con il numero A/36039. (9) Il 12 settembre 2003 si è svolta una riunione tra la Commissione e rappresentanti del governo britannico e del programma WRAP. Nel corso dell'incontro, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche altre informazioni, che queste hanno fornito con due messaggi elettronici, in data rispettivamente del 26 settembre 2003, registrato il 29 settembre con il numero A/36643, e 30 ottobre 2003, registrato il 31 ottobre con il numero A/37458. 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1. Il programma WRAP ed i suoi obiettivi (10) L'aiuto è concesso nell'ambito del programma d'azione risorse e rifiuti (WRAP). Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, il programma intende promuovere lo sviluppo di mercati efficienti di materiali e prodotti riciclati, stimolando la domanda di tali merci. Al WRAP partecipano l'associazione senza scopo di lucro Wastewatch, l'Environmental Services Association (Associazione per servizi ambientali) e il Segretariato di Stato per l'ambiente, le sostanze alimentari e gli affari rurali. L'aiuto è gestito dal WRAP, che è finanziato dal governo per il periodo 2001-2004, assiste il governo e ne attua le politiche, pur avendo lo statuto d'impresa privata. (11) Costituiscono la base giuridica del programma l'articolo 153 dell'Environmental Protection Act (Legge per la tutela dell'ambiente), del 1990, e il Financial Assistance for Environmental Purposes (N°2) Order (Ordinanza n. 2 sull'assistenza finanziaria per finalità ambientali), del 2000. (12) L'obiettivo del WRAP è promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti e lo sviluppo di mercati efficienti di prodotti riciclati. In particolare, lo scopo delle autorità britanniche è conseguire gli obiettivi comunitari per il riciclaggio dei rifiuti, stabiliti nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(4) (in appresso: direttiva sulle discariche), che impone agli Stati membri di ridurre il conferimento di rifiuti urbani alle discariche, e nella direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggi(5) (in appresso: direttiva sugli imballaggi), che impone d'incrementare in misura considerevole, entro il 2006, l'attività di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggi. (13) Per incrementare il riciclaggio dei rifiuti nel Regno Unito, il WRAP prevede varie sottomisure, notificate il 16 luglio 2003. La Commissione ha approvato le seguenti: il WRAP Grant Funding Regional Scheme (regime WRAP di aiuti regionali), notificato ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale; il WRAP SME Grant Funding Scheme (regime WRAP di aiuti alle PMI), notificato a norma del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(6); il WRAP Pilot Fund (fondo pilota WRAP); la parte del già menzionato WRAP Lease Guarantee Funding (fondo WRAP di garanzia per locazioni) che era stata notificata ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(7) e del regolamento (CE) n. 70/2001. Per quanto riguarda le altre due sottomisure - il regime WRAP di aiuti all'ambiente e la parte del fondo WRAP di garanzia per locazioni notificata ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - la Commissione ha deciso d'iniziare la procedura formale d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. 2.2. Il regime WRAP di aiuti all'ambiente 2.2.1. Finalità e funzionamento del regime (14) Scopo del regime è sovvenzionare gli investimenti d'imprese private in impianti di riciclaggio, così da accrescere il riciclaggio dei rifiuti nel Regno Unito. Secondo le autorità britanniche, un simile aiuto agli investimenti è necessario perché il rendimento di questo tipo d'investimenti è incerto, dati i rischi ed i costi correlati all'acquisizione e all'utilizzo di rifiuti idonei e la difficoltà di promuovere l'acquisto di prodotti fabbricati con materiali riciclati. Le imprese selezionate s'impegnano a riciclare una determinata quantità di rifiuti all'anno e concludono contratti con le autorità locali per la fornitura di tali rifiuti. In tal modo, le autorità locali sono incentivate a introdurre sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, poiché hanno la garanzia di vendere i rifiuti selezionati. Costituendo queste unità di riciclaggio, si prevede quindi di sviluppare mercati di rifiuti. (15) I rifiuti ai quali si applica il regime in oggetto sono quelli del legno, del vetro, della plastica e degli aggregati e il compost. Per selezionare i beneficiari degli aiuti e per determinare l'entità proporzionale del finanziamento, il WRAP rivolge inviti pubblici, che vengono annunciati sulla stampa specializzata in tutta la Comunità, a proporre progetti per ciascun tipo di prodotto. Per la selezione dei progetti si applicano vari criteri: l'offerta più conveniente sotto il profilo economico, la portata e la rilevanza dei risultati in rapporto agli obiettivi ambientali della procedura e la fattibilità dal punto di vista organizzativo. 2.2.2. Tipi di progetti da sovvenzionare (16) Nell'ambito del regime di aiuti all'ambiente, il WRAP intende finanziare progetti in diversi settori. (17) Nel settore del legno, il WRAP finanzierà tre o più progetti aventi l'obiettivo di costituire nuove capacità di riciclaggio per la fabbricazione di prodotti finali di vario tipo: lettiere per animali, pacciame orticolo e paesaggistico, carbone attivo (un tipo particolare di filtro per applicazioni d'ingegneria chimica industriale). Secondo le autorità britanniche, i cascami di legno non sono utilizzati abitualmente per la fabbricazione di prodotti finali. Per esempio, le lettiere per animali sono fabbricate di norma con legno vergine: nel 2001, nel Regno Unito soltanto il 5 % delle lettiere sono state fabbricate con cascami di legno, poiché, secondo le autorità britanniche, i cascami da destinare al riciclaggio di norma costano di più del legno vergine utilizzato per applicazioni equivalenti. È quindi necessario erogare aiuti, per stimolare gli investimenti in nuove infrastrutture di riciclaggio (per esempio, moderni impianti di decontaminazione). (18) Nel settore del vetro, il WRAP intende finanziare un nuovo impianto in grado di trattare 80 mila tonnellate all'anno di rifiuti di vetro (di provenienza domestica e commerciale), riducendoli in granuli di dimensioni molto piccole, inferiori a 90 micron. Ciò consentirà e faciliterà nuovi riutilizzi, in particolare dei rifiuti di vetro verde, che attualmente hanno riutilizzi molto limitati. Questa fine polvere di vetro potrebbe essere utilizzata come flussante per mattoni e per porcellane per sanitari. Si tratta di una tecnologia relativamente innovativa. Secondo quanto consta alle autorità britanniche, nella Comunità vi è un unico impianto di questo tipo, in Svezia, dove il vetro in granuli è utilizzato come additivo del cemento. Un possibile beneficiario è già stato selezionato: si tratta di un progetto in joint venture tra la Cleanaway Ltd e la Glass Group Ltd. Le autorità britanniche fanno notare, inoltre, che il progetto offre altri vantaggi oltre a quello di evitare che 80 mila tonnellate di vetro finiscano nelle discariche: per esempio, l'utilizzo del vetro nella porcellana per sanitari riduce il fabbisogno di materia prima. (19) Nel settore della plastica, il WRAP intende sovvenzionare l'installazione di un nuovo impianto automatizzato di selezione e riciclaggio di bottiglie di plastica, in grado di separare i diversi materiali secondo il polimero e il colore. Il materiale selezionato sarebbe quindi convertito in materie prime plastiche, da utilizzare per la produzione di nuove bottiglie di plastica. Nel Regno Unito la selezione dei rifiuti della plastica è effettuata a mano e, per produrre bottiglie di plastica, allo "stato dell'arte" s'impiegano polimeri vergini. Nel 2001, nel Regno Unito sono state commercializzate 460 mila tonnellate di bottiglie di plastica, di cui meno di 500 tonnellate (0,1 %) contenevano materiale riciclato. (20) Per quanto riguarda gli aggregati, le autorità britanniche hanno già imposto una tassa sull'estrazione degli aggregati dal terreno, nell'intento d'incentivare il riutilizzo dei rifiuti di aggregati (derivanti per esempio dalle attività di costruzione ed escavazione). Poiché gli aggregati vergini sono poco costosi e gli impianti di riciclaggio, invece, costano molto, la tassa non costituisce di per se stessa, per il mercato, un incentivo sufficiente ad investire in impianti di questo tipo. Di conseguenza, il WRAP intende finanziare fino a 20 progetti nel Regno Unito per l'installazione d'impianti di selezione e riciclaggio dei rifiuti di aggregati. Questi progetti s'incentrerebbero sui rifiuti di aggregati che attualmente non vengono quasi per nulla riciclati: in particolare, quelli fortemente contaminati dal terreno, dall'argilla e da altre sostanze. Si prevede che l'intervento del WRAP aumenterà di due milioni di tonnellate, entro il 2004, il riciclaggio dei rifiuti di aggregati. (21) Per quanto riguarda il settore del compost, nell'ambito del WRAP lo si ritiene un settore non sviluppato, privo di un'infrastruttura completa di raccolta, trattamento e compostaggio di rifiuti organici (provenienti soprattutto da giardini e da parchi pubblici). Ciò è dovuto al costo relativamente elevato dell'installazione delle infrastrutture e allo scarso valore dei prodotti del compostaggio. Il WRAP intende finanziare fino a 20 progetti miranti a trasformare i rifiuti organici in prodotti di base per il compostaggio ed a fabbricare prodotti orticoli più elaborati, miscelando i prodotti di base con altre sostanze. I prodotti finali sarebbero perlopiù utilizzati nell'orticoltura, anche biologica, e nell'architettura di paesaggi. Si prevede che quest'intervento del WRAP aumenterà di 500 mila tonnellate il riciclaggio di rifiuti organici e la quota dei prodotti del compostaggio nei suddetti settori. Per esempio, nel Regno Unito la percentuale di prodotti del compostaggio è stata nel 2002 inferiore al 3 % dei 3 milioni di metri cubi di materie prime utilizzate in orticoltura. Il prodotto normalmente utilizzato per quest'applicazione finale è la torba. La sua sostituzione con prodotti del compostaggio comporterebbe anche il vantaggio ecologico di preservare le torbiere. 2.2.3. Costi ammissibili (22) Le autorità britanniche hanno incluso nel calcolo dei costi ammissibili l'intero importo degli investimenti correlati alle attività di riciclaggio. (23) Per esempio, per i progetti legno, gli investimenti ammissibili comprendono gli impianti per la separazione, truciolatura e triturazione, atti a produrre differenti varietà di legno riciclato, per la decontaminazione e per la lavorazione del prodotto finale (per esempio, impianti di verniciatura, pressatura e imballaggio). Per il progetto vetro, gli investimenti ammissibili comprendono l'impianto di granulazione, per ottenere fini granuli di vetro. Per il progetto plastica, gli investimenti ammissibili comprendono gli impianti di selezione e di lavorazione dei rifiuti della plastica. Per il compost, gli investimenti ammissibili comprendono gli impianti di triturazione, aerazione, mescolamento e miscelazione dei rifiuti organici. Infine, per gli aggregati, gli investimenti ammissibili comprendono gli impianti di selezione, lavaggio, frantumazione e granulazione dei materiali aggregati, per soddisfare le specifiche delle applicazioni finali. (24) Da tali costi ammissibili destinati agli investimenti, le autorità britanniche detrarranno i costi degli investimenti necessari per soddisfare le norme vincolanti in materia di conformità. Inoltre, esse detrarranno gli utili netti del beneficiario nell'arco dei cinque anni, tenendo conto delle economie effettuate nel quinquennio di durata dell'investimento, di ogni aumento della produzione nel corso del medesimo quinquennio e di ogni maggiorazione del reddito o altri profitti realizzati in tale periodo. Per esempio, nel progetto aggregati della Huntsmans Quarries Ltd., il calcolo dei profitti comprende una stima, basata sui costi indicati dall'impresa stessa, degli utili al netto delle imposte, nel quale sono inclusi i costi di esercizio, il costo del capitale e la tassa sugli aggregati. Ai suddetti utili, valutati a 110 mila GBP, le autorità britanniche hanno aggiunto anche una stima delle riserve accantonate dalla Huntsmans(8), valutate a 26532 GBP. Dal totale, le autorità britanniche hanno poi detratto altri vari costi supplementari, tra cui quelli generali di gestione. Ne è risultata una valutazione dei profitti netti, nei primi cinque anni, di 109632 GBP. In qualche caso, come per il progetto vetro, non si prevede un utile netto. Se invece si dovesse registrare un profitto netto, il WRAP imporrebbe il rimborso della corrispondente quota dell'aiuto. 2.2.4. Intensità dell'aiuto (25) L'intensità dell'aiuto in forma di sovvenzioni non supererà il 30 %, maggiorata dei punti percentuali autorizzati al punto 34 della disciplina ambientale per i progetti a favore di piccole e medie imprese e/o imprese situate in regioni assistite. (26) Le autorità britanniche accerteranno che nessun progetto riceva aiuti da altre fonti per i medesimi costi ammissibili, nel caso che gli aiuti cumulati superino le intensità applicabili in base alla disciplina ambientale. Per garantire il rispetto di questo principio, i beneficiari dovranno presentare una dichiarazione relativa agli altri aiuti da essi richiesti. 2.2.5. Dotazione (27) Il regime WRAP di aiuti all'ambiente dispone di una dotazione pari a 20,3 milioni di EUR. Gli importi totali sono rispettivamente di 0,75 milioni di EUR per i tre progetti legno, di 1 milione di EUR per il progetto vetro, di 3,3 milioni di EUR per il progetto plastica, di 8,55 milioni di EUR per i 20 progetti aggregati e di 5,7 milioni di EUR per i 20 progetti compost. 2.2.6. Relazioni Le autorità britanniche riferiranno ogni anno alla Commissione sulle attività del programma. 2.3. Il fondo WRAP di garanzia per locazioni (28) Come il regime di aiuti all'ambiente, il fondo WRAP di garanzia per locazioni sovvenziona gli investimenti in attività di riciclaggio dei rifiuti, per contribuire ad accrescere tale capacità nel Regno Unito. (29) Il fondo fornirà garanzie a copertura della locazione d'impianti e attrezzature per il riciclaggio dei rifiuti e il loro utilizzo per la fabbricazione di altri prodotti. Sono ammissibili soltanto le locazioni di durata almeno quinquennale. Il valore massimo di ogni unità sovvenzionabile nell'ambito del fondo sarà di 5 milioni di GBP. Per quanto riguarda la parte del fondo di garanzia che forma oggetto della presente decisione, parte che è stata notificata ai sensi della disciplina ambientale, le autorità britanniche si sono impegnate a non sovvenzionare i processi allo "stato dell'arte", ossia quelli in cui l'utilizzo di rifiuti per fabbricare un prodotto finale è economicamente redditizio e già invalso nella pratica (per esempio, l'utilizzo di rifiuti cartacei per ottenere carta da giornale). (30) Secondo le autorità britanniche, le società di leasing sono molto riluttanti a dare in locazione impianti di riciclaggio dei rifiuti, poiché ritengono scarso il valore alla rivendita degli impianti utilizzati. Di conseguenza, i contratti di locazione per questi impianti sono considerati ad altissimo rischio e, di conseguenza, sono sproporzionatamente onerosi. (31) Per porre rimedio a una simile situazione, le garanzie fornite dal fondo coprirebbero il valore residuo dell'impianto. A norma del contratto di locazione, l'impianto rimarrà di proprietà del locatore, il quale lo venderà al termine del periodo di locazione o anche prima, in caso di fallimento del locatario. Prima della firma del contratto di locazione, l'amministratore responsabile stabilirà il valore residuo dell'impianto, di concerto con un gruppo di locatari. Il fondo s'impegnerà ad acquistare l'impianto, al valore residuo concordato, in due evenienze: se il locatario fa fallimento oppure se, al termine del periodo di locazione, il valore residuo dell'impianto risulterà inferiore al valore garantito. (32) Per calcolare l'equivalente sovvenzione netto della garanzia, le autorità britanniche hanno applicato il metodo stabilito nella comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie(9), secondo cui l'equivalente sovvenzione è pari al premio (somma garantita x rischio). Nel caso di un investimento di 100 mila GBP, il valore residuo garantito sarebbe normalmente di 20 mila GBP. Secondo il Regno Unito, un normale portafoglio finanziario commerciale prevede una base di rischio d'inadempienza del 10-20 %. Dato il profilo a maggior rischio delle attività di riciclaggio coperte dal fondo, le autorità britanniche ritengono opportuno applicare un tasso di rischio più elevato, ossia il 30 %. L'equivalente sovvenzione per un investimento di 100 mila GBP sarebbe quindi pari a 20 mila GBP x 30 % = 6 mila GBP. È improbabile che si debbano pagare premi al WRAP. Ciò significa che, in questo caso, l'intensità dell'aiuto sarebbe di 6 mila/100 mila = 6 %. Il calcolo dell'intensità dell'aiuto si basa sul presupposto che il valore residuo garantito sia stabilito al 20 % del valore dell'investimento. In qualche caso, il valore residuo garantito potrebbe superare il 20 %, e il calcolo dell'elemento d'aiuto varierebbe in conseguenza. In ogni modo, le autorità britanniche hanno confermato che, di norma, l'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare il 15 %. (33) La parte del fondo WRAP di garanzia per locazioni formante oggetto della presente decisione riguarda l'applicazione del fondo agli investimenti effettuati da grandi imprese in regioni non assistite, ed è stata notificata ai sensi della disciplina ambientale(10). Come per il regime WRAP di aiuti all'ambiente, le autorità britanniche hanno incluso nel calcolo dei costi ammissibili tutti gli investimenti correlati alle attività di riciclaggio, che in questo caso sono gli investimenti formanti oggetto della locazione garantita. Da questi costi ammissibili, le autorità del Regno Unito detrarranno i profitti derivanti dall'investimento nell'arco di cinque anni. (34) La dotazione del fondo di garanzia sulle locazioni è di circa 3,6 milioni di EUR, il che consente di garantire un massimo di 12 milioni di EUR in valori residui in un quinquennio (il fondo sarà operante fino al 31 dicembre 2006). Poiché il fondo è destinato principalmente alle piccole e medie imprese, è probabile che ne beneficino soltanto poche grandi aziende situate in regioni non assistite. (35) Le autorità britanniche riferiranno ogni anno alla Commissione sulle attività del fondo. 3. MOTIVI PER INIZIARE LA PROCEDURA FORMALE D'INDAGINE (36) La Commissione dubitava che il regime WRAP di aiuti all'ambiente e il fondo WRAP di garanzia per locazioni si potessero valutare in base alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. (37) In particolare, secondo il punto 29 della disciplina ambientale, gli aiuti agli investimenti possono essere autorizzati quando le aziende realizzino investimenti in mancanza di norme comunitarie vincolanti o debbano attuare investimenti per ottemperare a norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente e del fondo WRAP di garanzia per locazioni non soddisfino tale finalità e, in effetti, mirino a consentire al Regno Unito di conseguire gli obiettivi stabiliti nella direttiva sulle discariche. La Commissione fa osservare che gli aiuti agli investimenti approvati nell'ambito della disciplina ambientale si prefiggono di ridurre le emissioni e l'inquinamento provocati dal beneficiario nel corso del processo di produzione. Lo scopo del regime e del fondo in oggetto è diverso: si presume che il complesso dell'attività dei beneficiari (il riciclaggio di rifiuti) produca vantaggi ecologici. La Commissione dubitava che le finalità della disciplina ambientale si applicassero a tali situazioni. (38) Inoltre, supponendo che la disciplina ambientale sia applicabile al regime e al fondo in questione, la Commissione dubitava che il calcolo dei costi ammissibili fosse compatibile con tale disciplina, poiché le autorità britanniche includono nel calcolo tutti gli investimenti correlati alle attività di riciclaggio e non forniscono sufficienti informazioni su come intendano calcolare i profitti che i beneficiari dell'aiuto cumuleranno nell'arco di cinque anni. (39) Infine, la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità di applicare al regime e al fondo in questione la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, poiché le autorità britanniche non hanno dimostrato a sufficienza che in questo settore siano necessari aiuti e in che modo questi non incideranno sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE (40) La Commissione ha ricevuto osservazioni di 29 interessati: governo tedesco, governo irlandese, Community Recycling Network, Local Authority Recycling Advisory Committee, Friends of the Earth, Consumers' Association, Soft Drinks Association, Coca Cola Enterprises Ltd., Composting Association, Soil Association Producer Services, Royal Society for the Protection of Birds, Recycling of Used Plastics Ltd., Nampak Plastics, Dryden Aqua, Glass Recycling Group Ltd., Knauf Insulation, dott. Andrew Smith e dott. Philip Jackson per la CERAM Research Ltd., Aggregate Industries UK Ltd., Hanson Aggregates Ltd., British Aggregates Association, Wood Recyclers Association, Wood Panel Industries Federation, Kronospan Ltd., Environmental, Food and Rural Affairs Committee, on. Colin Pickthall, on. David Kidney, on. Helen Clarke e on. Julia Drown. Tutte le osservazioni, tranne quelle della British Aggregates Association, sono favorevoli al regime e al fondo WRAP. (41) La British Aggregates Association sostiene che gli aiuti proposti per il settore degli aggregati opererebbero una discriminazione tra i vari tipi di rifiuti di aggregati. Secondo tale Associazione, gli aiuti saranno concessi a chi ricicla i rifiuti della lavorazione industriale di minerali ed i residui di produzione delle cave di scisto e di ardesia: quindi, non ne deriverebbero vantaggi ecologici, poiché i materiali riciclati sovvenzionati sostituirebbero, semplicemente, altri materiali che vengono già riciclati senza sovvenzioni. (42) Le osservazioni delle altre parti interessate sono molto simili tra loro, nel contenuto e nella forma: sottolineano l'inefficienza del mercato nel riciclaggio di diversi rifiuti e il livello insoddisfacente della raccolta differenziata dei rifiuti nel Regno Unito. Alcune osservazioni riconoscono che aumentare la tassa sulle discariche potrebbe contribuire alla soluzione, ma ciò non è fattibile in mancanza di alternative economiche al conferimento alle discariche. Secondo le parti interessate, il WRAP contribuirebbe a creare alternative ed a sviluppare mercati dei prodotti riciclabili. (43) Nella maggior parte delle osservazioni si sottolinea che il sostegno offerto dal WRAP è relativamente modesto e che le misure previste non avrebbero un'incidenza significativa sulla concorrenza. Al tempo stesso, le osservazioni evidenziano gli effetti positivi di tali misure sull'ambiente, con la riduzione dei rifiuti conferiti alle discariche. Alcune delle parti interessate indicano vantaggi più specifici: per esempio, la Royal Society for the Protection of Birds menziona i problemi relativi all'utilizzo delle torbiere ed i suoi effetti sull'habitat degli uccelli. Sostituire la torba con compost contribuirebbe a proteggere quest'habitat naturale. (44) Dunque, tutte le terze parti, ad eccezione della British Aggregates Association, ritengono che si tratti di un evidente caso di aiuti all'ambiente, al quale dovrebbero applicarsi le deroghe previste dalla disciplina ambientale. 5. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO (45) Riguardo all'applicabilità della disciplina ambientale, le autorità del Regno Unito sostengono che non vi è motivo di limitarne l'applicazione all'inquinamento provocato dal beneficiario, come indicato dalla Commissione nella decisione d'iniziare la procedura formale d'indagine. Esse osservano che, secondo il punto 42 della disciplina ambientale, possono essere approvati gli aiuti per la gestione dei rifiuti, e rammentano che la disciplina fa riferimento alla strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, quale "obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente"(11). Pertanto, secondo le autorità britanniche, non è giusto escludere a priori dalla disciplina ambientale i regimi finalizzati ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti. (46) Per quanto riguarda il punto 29 della disciplina ambientale, le autorità del Regno Unito lo interpretano nel senso che un'impresa non può ricevere aiuti che intendano soltanto aiutarla a rispettare un obbligo giuridico impostole in applicazione del diritto comunitario. Se, come nella fattispecie, non vi sono obblighi giuridici che l'impresa deve rispettare, l'aiuto può avere l'auspicato effetto incentivante e l'impresa in questione non è affatto esclusa, ai sensi della disciplina ambientale, dal beneficio di aiuti di Stato. Inoltre, le autorità britanniche aggiungono che non vi è una norma che, di per se stessa, vieti a uno Stato membro di sostenere le imprese che lo aiutano ad ottemperare agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Per questi motivi, le autorità britanniche ritengono che le due misure di aiuto possono rientrare nel campo di applicazione della disciplina ambientale. (47) Riguardo ai costi ammissibili, le autorità britanniche rammentano il punto 37 della disciplina ambientale, secondo il quale "i costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale". Poiché l'obiettivo ambientale del regime e del fondo in oggetto consiste nell'incrementare il riciclaggio dei rifiuti, le autorità britanniche sostengono che debbano essere inclusi nei costi ammissibili tutti i sovraccosti d'investimento necessari per aumentare il riciclaggio dei rifiuti, ossia tutti gli investimenti correlati alle attività di riciclaggio. Riguardo al calcolo dei profitti realizzati dal beneficiario dell'aiuto nei primi cinque anni, le autorità britanniche hanno fornito la descrizione particolareggiata delle modalità di calcolo in vari casi concreti. (48) Se la Commissione concluderà che la disciplina ambientale non è applicabile al caso in questione, le autorità britanniche propongono che le due misure di aiuto possano beneficiare direttamente della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Sulla questione della necessità dell'aiuto, le autorità britanniche sottolineano anzitutto che sono state adottate misure per incrementare il riciclaggio di rifiuti, fondandole sul principio dell'internalizzazione dei costi. Tali misure includono l'aumento della tassa sulle discariche. Tuttavia, poiché nel Regno Unito il costo del conferimento alle discariche al netto della tassa è molto basso, anche il costo comprendente la tassa resta molto inferiore alla media europea e non basta di per sé a scoraggiare il conferimento eccessivo. Inoltre, il fatto che il conferimento alle discariche non avvenga non garantisce necessariamente il riciclaggio. Le autorità britanniche hanno quindi concluso che era necessario che le attività di riciclaggio costituissero un obiettivo diretto del programma WRAP. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel caso in oggetto, le autorità britanniche sostengono che il regime e il fondo WRAP mirano a favorire il riciclaggio di rifiuti, il che corrisponde perfettamente alla politica ambientale della Comunità. Inoltre, gli aiuti sono proporzionali, non hanno effetti di distorsione della concorrenza, sono d'importo relativamente ridotto e sono destinati a settori nei quali si riscontra inefficienza del mercato. L'invito a presentare progetti, tra i quali si opera la selezione, garantisce che verrà concesso soltanto il sostegno minimo necessario per stimolare le forze di mercato. (49) All'obiezione specifica della British Aggregate Association, le autorità del Regno Unito hanno replicato che i rifiuti di aggregati che risulterebbero discriminati sono, in effetti, sottoprodotti dell'estrazione di aggregati vergini. Le autorità britanniche non considerano tali prodotti quali veri e propri rifiuti, il cui riciclaggio necessiti di sostegno, poiché un simile sostegno incrementerebbe anche l'estrazione di aggregati vergini, a scapito dell'obiettivo d'incoraggiare il riciclaggio e l'utilizzo dei rifiuti di aggregati. Nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente, le autorità del Regno Unito limiteranno il sostegno al riciclaggio dei rifiuti di aggregati, ossia di quegli aggregati che sono già stati utilizzati una volta, e degli aggregati che sono sottoprodotti di processi industriali diversi dall'estrazione di aggregati vergini, quali le scorie minerali della produzione di porcellana, argilla, carbone e ardesia. 6. VALUTAZIONE DELL'AIUTO 6.1. Il regime WRAP di aiuti all'ambiente 6.1.1. Sussistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (50) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che "salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (51) Nella fattispecie, la misura è finanziata con risorse statali nell'ambito del programma WRAP. Essa offre, in forma di sovvenzione, un vantaggio economico selettivo ad alcune imprese operanti in settori specifici. Il ricorso a una procedura aperta di sollecitazione e selezione di progetti può garantire che la sovvenzione sia limitata al minimo necessario, ma non ne modifica il carattere di aiuto. Inoltre, i rifiuti riciclati possono essere commercializzati a livello internazionale: per esempio, secondo le stime, nel 2001 il Regno Unito ha esportato fino al 25 % dei rifiuti della plastica e ha importato 10 mila tonnellate di rifiuti del vetro, soprattutto dall'Irlanda. Analogamente, sono commercializzabili a livello internazionale i prodotti finali fabbricati con rifiuti riciclati (per esempio, lettiere per animali e carbone attivo ottenuti da cascami di legno o da residui di porcellana per sanitari, comprendenti scarti di vetro). Per questi motivi, il regime WRAP di aiuti all'ambiente costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 6.1.2. Valutazione della compatibilità con l'articolo 87 del trattato (52) La Commissione ha valutato se le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE siano applicabili alla misura in questione. Le deroghe di cui al paragrafo 2 potrebbero costituire una base per considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune. Tuttavia, l'aiuto non ha carattere sociale e non è concesso a singoli consumatori, non è inteso a porre rimedio ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né è necessario per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Non sono applicabili nemmeno le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), che riguardano rispettivamente la promozione dello sviluppo economico nelle regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso o si riscontra una grave forma di sottoccupazione, i progetti di comune interesse europeo e la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio. Del resto, il Regno Unito non ha cercato di giustificare gli aiuti in base alle deroghe. (53) Per quanto riguarda la prima parte delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ossia gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche, la Commissione osserva che gli aiuti in oggetto non hanno finalità di ricerca e sviluppo, né possono esser considerati compatibili con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale e con il regolamento (CE) n. 70/2000. Tutti i progetti del regime WRAP di aiuti all'ambiente che erano compatibili con i due testi menzionati hanno formato oggetto della decisione favorevole adottata dalla Commissione il 19 marzo 2003. Quindi, per definizione, il regime WRAP di aiuti all'ambiente comprende esclusivamente progetti incompatibili con le norme comunitarie sugli aiuti a finalità regionale o sugli aiuti alle piccole e medie imprese. (54) È necessario dunque esaminare se il regime in questione si qualifichi per una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per motivi diversi da quelli enunciati nei precedenti considerando 52 e 53. Nei punti seguenti, la Commissione valuterà se il regime di regime WRAP di aiuti all'ambiente sia compatibile con la disciplina ambientale e se sia direttamente compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 6.1.2.1. Valutazione ai sensi della disciplina ambientale (55) Nella decisione del 19 marzo 2003, la Commissione ha riconosciuto che il regime WRAP di aiuti all'ambiente ha effetti ecologici positivi. Si tutela meglio l'ambiente riciclando i rifiuti, piuttosto che conferendoli alle discariche. Tuttavia, nella decisione del 17 luglio 2003, relativa all'aiuto di Stato C 61/2002 (riciclaggio di carta da giornale a cura dell'impresa Shotton), riguardante un aiuto agli investimenti per il riciclaggio della carta, la Commissione ha concluso che la disciplina ambientale non era applicabile a questo tipo di aiuto. Poiché il caso Shotton è uno dei progetti beneficiari del regime WRAP di aiuti all'ambiente a favore del settore specifico della carta, la medesima conclusione deve trarsi riguardo al regime in questione. (56) I motivi per i quali la disciplina ambientale non è applicabile sono spiegati qui di seguito. Ai sensi del punto 29 della disciplina ambientale, possono essere autorizzati gli aiuti agli investimenti "che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore, [...] o qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie [...]". (57) La prima possibilità indicata al punto 29 della disciplina ambientale, che autorizza la concessione di aiuti intesi a consentire alle imprese di migliorare le norme comunitarie in vigore, non si applica nel caso in oggetto. Gli aiuti in questione sono concessi per migliorare l'ambiente del Regno Unito in generale e per aiutare il Regno Unito a rispettare gli obblighi impostigli dalle direttive sulle discariche e sugli imballaggi: non sono concessi per consentire ai beneficiari di migliorare le norme loro imposte direttamente. (58) Per quanto riguarda la seconda possibilità di cui al punto 29 della disciplina ambientale, relativa agli aiuti concessi alle imprese per realizzare investimenti in mancanza di norme comunitarie vincolanti, le autorità britanniche hanno sostenuto che le norme pertinenti si applicano agli Stati membri, non alle singole imprese, e che quindi era possibile autorizzare gli aiuti agli investimenti ai sensi della disciplina ambientale. La Commissione ha già respinto tale argomentazione nella decisione sull'aiuto di Stato C 61/2002. Quest'eccezione applicata dalla Commissione va interpretata in base al punto 18, lettera b), della disciplina ambientale, secondo cui gli aiuti "possono altresì avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti". Su tale base, la Commissione ritiene che il punto 29 della disciplina ambientale riguarda i casi di aiuti agli investimenti in cui un'impresa investe per migliorare la propria tutela dell'ambiente e per ridurre l'inquinamento da essa stessa prodotto. Questo non è il caso del regime in questione. (59) Secondo la Commissione, al caso in questione non si applica neppure nessun'altra disposizione della disciplina ambientale. In tale contesto, la Commissione rammenta che, alle condizioni precisate ai punti 42-46 della disciplina, si possono autorizzare gli aiuti operativi intesi a promuovere la gestione dei rifiuti. Tuttavia, la misura in questione, che consiste in aiuti agli investimenti, non soddisfa alle condizioni suddette. (60) Le autorità britanniche hanno cercato di distinguere fra il caso C 61/2002 (riciclaggio di carta ad opera dell'impresa Shotton) e il caso in oggetto, sostenendo che tra i due casi vi sono sufficienti differenze per giungere a conclusioni diverse riguardo all'applicabilità della disciplina ambientale al caso in questione. In particolare, le autorità britanniche hanno fatto notare che il caso Shotton implicava un aiuto d'importo molto maggiore a quello dei singoli importi previsti nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente e riguardava un mercato già sviluppato, mentre il regime in questione si rivolge a mercati non sviluppati, che presentano un'evidente inefficienza. Inoltre, nel caso Shotton si sovvenzionava un processo allo "stato dell'arte", mentre le tecnologie alle quali il regime WRAP di aiuti all'ambiente cerca di dare impulso non sono collaudate sul mercato. La Commissione ritiene queste argomentazioni concrete e pertinenti nel contesto della discussione sulla diretta applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ma non tali da modificare la sua interpretazione giuridica del punto 29 della disciplina ambientale, che la induce a concludere che la disciplina non si applica al caso in oggetto. (61) Si deve pertanto concludere che la disciplina ambientale non è applicabile al regime WRAP di aiuti all'ambiente. 6.1.2.2. Applicazione diretta dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (62) Nonostante i vantaggi ecologici che presentano gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio dei rifiuti, la concessione di tali aiuti non è prevista dalla disciplina ambientale. È quindi opportuno valutare se questo tipo di aiuti soddisfi i criteri per essere direttamente compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. (63) A norma del suddetto articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono esser considerati compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". (64) La Commissione osserva anzitutto che l'obiettivo degli aiuti in questione è promuovere il riciclaggio dei rifiuti. È questo un elemento essenziale della gestione dei rifiuti, che la Commissione ritiene "un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente"(12). L'importanza di tale obiettivo è stata posta in rilievo nella direttiva sulle discariche, che impone agli Stati membri di ridurre il conferimento dei rifiuti urbani alle discariche, e nella direttiva sugli imballaggi, che impone d'incrementare in misura considerevole il riciclaggio dei rifiuti d'imballaggi. Il riciclaggio dei rifiuti è quindi un'attività economica il cui sviluppo va incoraggiato, per i suoi vantaggi ecologici a livello nazionale e comunitario. (65) Per essere compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'aiuto deve essere proporzionato all'obiettivo e non deve avere effetti di distorsione della concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Alcuni elementi per valutare la proporzionalità di questo tipo di aiuto sono stati indicati nella decisione sul caso C 61/2002, in cui la Commissione aveva concluso che l'aiuto concesso per aumentare la capacità della Shotton di riciclare rifiuti cartacei non era proporzionato né necessario e portava a un'indebita distorsione della concorrenza. La Commissione aveva osservato anzitutto che produrre carta da giornale mediante carta di recupero è una tecnica di normale "stato dell'arte", economicamente redditizia e ampiamente diffusa. Di conseguenza, fornire un aiuto per lo sviluppo degli impianti appariva sproporzionato e non necessario. Inoltre, considerato l'ingente importo dell'aiuto in questione (35 milioni di EUR), concesso a una singola impresa che è una delle maggiori produttrici sul mercato della carta da giornale, la Commissione aveva concluso che l'aiuto determinava un'indebita distorsione della concorrenza. (66) La Commissione ritiene che per la misura in questione si può giungere a una conclusione diversa. Le autorità del Regno Unito hanno sostenuto in modo convincente che i progetti da sovvenzionare nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente non riguardano processi allo "stato dell'arte", ossia quei processi in cui l'utilizzo di rifiuti per fabbricare un prodotto finale è economicamente redditizio ed è diffuso nella pratica. Alcuni dei progetti WRAP comprendono tecniche scarsamente collaudate sul mercato: è il caso del progetto "vetro", che implica la riduzione del vetro in granuli fini, da incorporare in porcellana per sanitari o in mattoni, ed è anche il caso del progetto "plastica", che prevede un impianto di selezione automatizzata delle bottiglie di plastica (operazione che, nel Regno Unito, di solito è effettuata a mano). Gli altri progetti - "legno", "compost", "aggregati"- prevedono attività in cui l'utilizzo di rifiuti come materia prima non è la pratica corrente. Nel caso del legno, per esempio, il costo dei cascami da riciclare è di norma più elevato del costo del legno vergine utilizzato per un'applicazione equivalente, il che rende non redditizio utilizzare i cascami. Poiché tale regime non sovvenziona processi allo "stato dell'arte", gli aiuti possono esser considerati necessari. (67) Per quanto riguarda l'incidenza degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, la Commissione osserva anzitutto che gli importi di tali aiuti sono molto inferiori a quello concesso nel caso Shotton: l'importo massimo di un singolo aiuto da concedere nell'ambito del regime in questione è di 3,3 milioni di EUR, rispetto ai 35 milioni di EUR nel caso Shotton. Inoltre, per la maggior parte dei rifiuti, gli aiuti sono ripartiti tra vari progetti (fino a venti nel caso del compost e degli aggregati). Tranne una, tutte le parti interessate si sono dichiarate favorevoli al regime. Soltanto la British Aggregates Association ha sottolineato il potenziale effetto negativo del regime di aiuti sulla concorrenza nel settore specifico degli aggregati, in quanto esso discriminerebbe fra tipi diversi di materiali riciclati. Risulta tuttavia che i rifiuti di aggregati che sarebbero discriminati siano in effetti dei sottoprodotti dell'estrazione di aggregati vergini. Le autorità britanniche hanno sostenuto che questi sottoprodotti non possono esser considerati veri e propri rifiuti. Nondimeno, secondo la definizione di rifiuto indicata nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(13), tali sottoprodotti sono da considerarsi genericamente quali rifiuti. Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha definito di recente i criteri per determinare caso per caso se un sottoprodotto possa considerarsi un rifiuto(14). Questa giurisprudenza non modifica la conclusione generale secondo cui i sottoprodotti dell'estrazione di aggregati vergini si devono considerare rifiuti. Tuttavia, la Commissione ritiene legittimo non concedere aiuti per il riciclaggio dei sottoprodotti dell'estrazione di aggregati vergini, in quanto tale riciclaggio avrebbe l'effetto indesiderato di favorire l'estrazione di aggregati vergini, a scapito dell'obiettivo di promuovere il riciclaggio di materiali già utilizzati. Inoltre, i pertinenti progetti s'incentrerebbero sui rifiuti di aggregati che attualmente non sono quasi per nulla riciclati, in particolare quelli che hanno subito un'elevata contaminazione da parte del terreno, dell'argilla e di altre sostanze. La situazione di tali aggregati si presenta molto diversa da quella dei sottoprodotti dell'estrazione di aggregati vergini. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non vi sia un'indebita discriminazione nel settore degli aggregati. (68) Inoltre, per determinare il rischio di un'indebita distorsione della concorrenza, si deve considerare l'intensità degli aiuti concessi ai vari progetti. Le autorità britanniche hanno basato il loro calcolo dei costi ammissibili e della corrispondente intensità degli aiuti sui principi stabiliti nella disciplina ambientale. La Commissione ha già concluso che tale disciplina non è applicabile al regime in questione. Tuttavia, dato l'obiettivo ecologico del regime WRAP di aiuti all'ambiente, è opportuno cercare nella disciplina ambientale un orientamento su come calcolare i costi ammissibili e determinare l'intensità degli aiuti. (69) Sulla questione dei costi ammissibili, il punto 37 della disciplina ambientale stabilisce che "i costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ('sovraccosti') necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale". Questi sovraccosti sono calcolati, di norma, sottraendo dai costi d'investimento ammissibili "il costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale". Nell'ambito del regime WRAP di aiuti all'ambiente, le autorità britanniche non hanno detratto dai costi d'investimento ammissibili il costo d'investimenti analoghi. Tale metodo appare giustificabile dato il carattere specifico degli aiuti. Come si è detto al punto 6.1.2.1, la disciplina ambientale è applicabile agli aiuti finalizzati a rendere più rispettoso dell'ambiente un determinato processo produttivo, riducendone le emissioni inquinanti. Ciò spiega perché al punto 37 si raccomanda di detrarre dai costi d'investimento ammissibili quelli sostenuti per un investimento di tipo analogo, ma meno rispettoso dell'ambiente. Nel caso in oggetto, tuttavia, la situazione è diversa: è il complesso dell'attività economica del beneficiario (il riciclaggio dei rifiuti) ad essere rispettosa dell'ambiente. È quindi opportuno considerare ammissibile l'intero costo degli investimenti. Inoltre, come raccomandato al punto 37 della disciplina, le autorità del Regno Unito hanno detratto dai costi ammissibili degli investimenti i profitti ottenuti dai beneficiari nell'arco di cinque anni, ed hanno inviato alla Commissione la descrizione di come avevano calcolato tali profitti. I calcoli appaiono esatti. L'intensità dei vari aiuti calcolata in base a tali costi ammissibili non supererà le soglie stabilite ai punti 34 e 35 della disciplina ambientale. (70) Infine, la Commissione osserva che, per selezionare i beneficiari e determinare l'importo degli aiuti, è prevista una procedura pubblica di presentazione di progetti. Questo sistema contribuisce a garantire che gli aiuti saranno limitati al minimo e saranno proporzionati. (71) Considerato che gli importi degli aiuti concessi sono relativamente esigui, che sono calcolati nel rispetto del principio stabilito nella disciplina ambientale e sono determinati alla conclusione di una procedura pubblica di selezione e considerato inoltre che nessun terzo interessato ha dimostrato in modo convincente che la misura in questione provochi un'indebita distorsione della concorrenza, si può concludere che il regime WRAP di aiuti all'ambiente non incide negativamente sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. (72) Sulla scorta di quanto si è detto sinora, si conclude che regime WRAP di aiuti all'ambiente è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. (73) La Commissione intende modificare la disciplina ambientale per prevedere esplicitamente la possibilità di approvare gli aiuti di Stato che apportino vantaggi ecologici al livello globale dello Stato membro o della Comunità e non al livello individuale del beneficiario. Data la mancanza di esperienza nel settore degli aiuti a favore dell'ambiente, tali casi saranno valutati secondo il loro contenuto specifico. In attesa della modifica della disciplina, la Commissione applicherà ad ogni altro caso analogo i medesimi criteri adottati nella presente decisione. 6.2. Il fondo WRAP di garanzia per locazioni 6.2.1. Sussistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (74) Il fondo WRAP di garanzia per locazioni è finanziato con risorse statali nell'ambito del programma WRAP. La Commissione osserva che il fondo fornisce garanzie per la locazione di attrezzature per il riciclaggio dei rifiuti, consentendo alle imprese che intendono procurarsi impianti di ottenere un contratto di locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte normalmente dal mercato. Poiché i locatari non pagano un premio per la garanzia, essi traggono da questa misura un evidente vantaggio economico, che ha carattere specifico: infatti possono beneficiare del fondo soltanto le imprese operanti nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Inoltre, i prodotti fabbricati da queste imprese possono essere commercializzati a livello internazionale, cosicché l'aiuto può avere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. Per tali motivi, si può concludere che il fondo WRAP di garanzia per locazioni costituisce per i locatari un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. 6.2.2. Valutazione della compatibilità con l'articolo 87 del trattato (75) Nella decisione del 19 marzo 2003, la Commissione ha proceduto a un'analisi minuziosa del fondo WRAP di garanzia, in base alla propria comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, e ha concluso che tale fondo è conforme alla comunicazione e che, in particolare, il calcolo dell'equivalente sovvenzione è esatto e l'intensità dell'aiuto è stimata a una media di circa il 6 %(15). Poiché i dispositivi del fondo non sono stati modificati e si applicheranno nello stesso identico modo alle grandi imprese di regioni non assistite, alla presente analisi si possono applicare le medesime conclusioni. (76) In secondo luogo, questa misura di aiuto è molto simile al regime WRAP di aiuti all'ambiente. L'unica differenza significativa è la forma dell'aiuto: sovvenzione nel caso del regime di aiuti e garanzia nel caso del fondo in oggetto. Come il regime di aiuti, anche il fondo intende sostenere gli aiuti agli investimenti nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Di conseguenza, le conclusioni relative alla compatibilità del regime WRAP di aiuti all'ambiente con l'articolo 87, paragrafo 2 e paragrafo 3, del trattato possono applicarsi al fondo WRAP di garanzia per locazioni. Per i medesimi motivi, si può concludere che non sono applicabili al fondo l'articolo 87, paragrafo 2, gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, il regolamento (CE) n. 70/2001(16) e la disciplina ambientale. (77) Riguardo alla questione se il fondo WRAP di garanzia per locazioni sia direttamente compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, le autorità del Regno Unito si sono impegnate a non concedere garanzie per la locazione d'impianti da utilizzare in processi allo "stato dell'arte". (78) In secondo luogo, il calcolo dei costi ammissibili è analogo a quello effettuato per il regime WRAP di aiuti all'ambiente ed è conforme ai principi stabiliti al punto 37 della disciplina ambientale. Si rileva, in particolare, che le autorità britanniche detrarranno dai costi ammissibili degli investimenti i profitti da questi derivanti nell'arco di cinque anni. (79) La Commissione osserva inoltre che il valore massimo di un singolo impianto da sostenere nell'ambito del Fondo è di 5 milioni di GBP, che l'intensità dell'aiuto non supererà il 15 % e che, quindi, l'equivalente sovvenzione massimo possibile di una garanzia è pari a 750 mila GBP. Nella grande maggioranza dei casi, probabilmente quest'importo sarà notevolmente inferiore, poiché il valore degli impianti sarà inferiore e l'intensità dell'aiuto si attesterà in genere attorno al 6 %. (80) Quindi, dato che non possono beneficiare di garanzia i processi allo "stato dell'arte", che l'equivalente sovvenzione delle garanzie non sarà, in media, di livello elevato e che l'intensità degli aiuti sarà notevolmente inferiore alle soglie stabilite nella disciplina ambientale, si può concludere che le garanzie fornite dal fondo WRAP di garanzia per locazioni "non incidono negativamente sugli scambi in misura contraria all'interesse comune". Poiché il fondo WRAP di garanzia per locazioni mira a incoraggiare il riciclaggio dei rifiuti, che è un obiettivo prioritario della Comunità, tale fondo soddisfa i criteri per esser considerato compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il regime WRAP di aiuti all'ambiente e il fondo WRAP di garanzia per locazioni sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La concessione dell'aiuto è quindi autorizzata. Articolo 2 Destinatario della presente decisione è il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2003. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 129 del 3.6.2003, pag. 6. (2) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3. (3) Cfr. nota 1. (4) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. (5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. (6) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. (7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. (8) Grazie alla produzione di aggregati riciclati, la Huntmans Quarries Ltd. potrà limitare lo sfruttamento della sua cava di aggregati vergini, prorogandone quindi la durata di vita. (9) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. (10) Per quanto riguarda le garanzie offerte ad investimenti effettuati da grandi imprese in regioni assistite o da PMI, nella decisione del 19 marzo 2003 la Commissione le ha ritenute incompatibili con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionali e con il regolamento (CE) n. 70/2001. (11) COM(96) 399 def. del 30.7.1996. (12) Comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti: COM(96) 399 def. del 30.7.1996. (13) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Tale direttiva è stata modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32). (14) Cfr. sentenza dell'11 settembre 2003 nella causa C-114/2001 AvestaPolarit Chrome Oy, non ancora pubblicata. (15) Cfr. considerando 83 e 84 della decisione. (16) Una parte del fondo di garanzia per locazioni compatibile con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale e con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ha formato oggetto di decisione favorevole, adottata dalla Commissione il 19 marzo 2003.