32004D0312

2004/312/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 06/04/2004 pag. 0033 - 0034


Decisione del Consiglio

del 30 marzo 2004

che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(2004/312/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, di seguito "atto di adesione del 2003", in particolare l'articolo 55,

viste le domande presentate dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dall'Ungheria,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(1), gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

(2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Gli Stati devono provvedere affinché i produttori si conformino a tali obiettivi entro il 31 dicembre 2006.

(3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/96/CE stabilisce che la Grecia e l'Irlanda, a causa di carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, circostanze geografiche, come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, bassa densità di popolazione e basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(2), possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste agli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della direttiva della direttiva 2002/96/CE, fino a ventiquattro mesi.

(4) In virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2003, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria hanno presentato domanda di deroga temporanea ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, adducendo come motivi le carenze complessive di infrastrutture di riciclaggio, la bassa densità di popolazione e il basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché circostanze geografiche, come la presenza di zone rurali.

(5) Le ragioni addotte giustificano la concessione di una proroga dei limiti sopramenzionati di 24 mesi per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, e l'Ungheria e di 12 mesi per la Slovenia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e l'Ungheria sono autorizzate a prorogare di 24 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

La Slovenia è autorizzata a prorogare di 12 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(2) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).