32004D0294

2004/294/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 08/03/2004 pag. 0053 - 0054


Decisione del Consiglio

dell'8 marzo 2004

che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi

(2004/294/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo recante modifica della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata "convenzione di Parigi"), è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

(2) Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 13 settembre 2002, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, nelle materie che sono di competenza della Comunità europea, il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi. Tuttavia, le direttive di negoziato del Consiglio non hanno previsto la negoziazione di una clausola che consenta l'adesione della Comunità al protocollo.

(3) Il protocollo è stato definitivamente adottato dalle parti contraenti della convenzione di Parigi. Il testo del protocollo è conforme alle direttive di negoziato del Consiglio.

(4) La Comunità ha una competenza esclusiva per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 della convenzione di Parigi nella misura in cui questa modifica influisce sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(2). Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario. Considerati l'oggetto e l'obiettivo del protocollo di emendamento, l'accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza comunitaria non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

(5) Il protocollo di emendamento della convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

(6) Il protocollo(3) è stato firmato dagli Stati membri parti contraenti della convenzione, a nome della Comunità europea, il 12 febbraio 2004, con riserva di un'eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione 2003/882/CE del Consiglio.

(7) La convenzione di Parigi e il suo protocollo di emendamento non sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni regionali. Pertanto, la Comunità non è in grado di firmare e ratificare il protocollo, né di aderirvi. In questa situazione è giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri ratifichino il protocollo o vi aderiscano nell'interesse della Comunità.

(8) Tuttavia, tre Stati membri, l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo, non sono parti della convenzione di Parigi. Poiché il protocollo modifica la convenzione di Parigi, il regolamento (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da questa convenzione a continuare ad applicare le regole di competenza da essa previste e il protocollo non modifica sostanzialmente le regole di competenza di detta convenzione, è oggettivamente giustificato che solo gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi siano destinatari della presente decisione. Di conseguenza, l'Austria, l'Irlanda ed il Lussemburgo continueranno a basarsi sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Parigi e dal protocollo che modifica detta convenzione.

(9) È opportuno quindi che gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi ratifichino o aderiscano al protocollo che modifica detta convenzione, nell'interesse della Comunità europea e alle condizioni fissate dalla presente decisione. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

(10) Di conseguenza, l''applicazione delle disposizioni del protocollo, per quanto riguarda la Comunità europea, sarà limitata ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi e non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

(11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata ad essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Parigi ratificano il protocollo recante modifica di detta convenzione o vi aderiscono, nell'interesse della Comunità europea. Tale ratifica o adesione non pregiudica la posizione di Austria, Irlanda e Lussemburgo.

2. Il testo del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi è accluso alla presente decisione.

3. Ai fini della presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccettuati l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda e il Lussemburgo.

Articolo 2

1. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi adottano le misure necessarie per deporre simultaneamente i loro strumenti di ratifica del protocollo o di adesione ad esso entro un termine ragionevole presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006.

2. Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi procedono ad uno scambio di informazioni in sede di Consiglio, con la Commissione, anteriormente al 1o luglio 2006, sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all'adesione saranno completate. Le date e le modalità del deposito simultaneo sono fissate su questa base.

Articolo 3

Alla ratifica del protocollo recante modifica della convenzione di Parigi o all'adesione allo stesso, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la ratifica o l'adesione si sono svolte ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Ahern

(1) Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 32.