32004D0281

Decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 30/03/2004 pag. 0001 - 0017


Decisione del Consiglio

del 22 marzo 2004

recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

(2004/281/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea(1), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea(2), in seguito denominato "atto di adesione", in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) La riforma della politica agricola comune (PAC), in particolare il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(4), introduce modifiche significative all'acquis su cui erano basati i negoziati di adesione.

(2) Occorre pertanto adattare l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in seguito denominati i "nuovi Stati membri"), in modo che i risultati dei negoziati corrispondano al nuovo acquis, in particolare nei casi in cui i riferimenti contenuti nell'atto di adesione siano diventati obsoleti o in cui i risultati dei negoziati non siano compatibili con la nuova normativa agricola.

(3) Nel procedere ai necessari adattamenti dell'atto di adesione occorrerebbe rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati e applicarli ad eventuali elementi nuovi. È inoltre opportuno limitare gli adattamenti dell'atto di adesione allo stretto necessario.

(4) Il regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(5) e il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(6), modificano in misura significativa l'acquis nel settore del latte. È quindi necessario procedere ad adattamenti tecnici dell'atto di adesione in questo settore in modo che i risultati dei negoziati facciano riferimento e siano conformi al nuovo acquis.

(5) È opportuno fondere le nuove misure "Soddisfacimento dei requisiti comunitari" create per i nuovi Stati membri nel corso dei negoziati di adesione e le misure "Rispetto delle norme" istituite dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(7), in modo da evitare sovrapposizioni, mantenendo nel contempo le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri nell'ambito della misura relativa al rispetto delle norme.

(6) Nei nuovi Stati membri è opportuno sostenere le attività di tipo LEADER (iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale) nell'ambito di una misura integrata nei programmi dei Fondi strutturali anziché nell'ambito di un programma separato.

(7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 abroga il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(8). È pertanto necessario inserire le disposizioni relative all'introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e al regime di pagamento unico per superficie nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

(8) Per salvaguardare i risultati dei negoziati occorre in particolare procedere agli adattamenti necessari a garantire che i criteri di gestione obbligatori delle misure di condizionalità ecologica previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 siano facoltative per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.

(9) È opportuno che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

(10) Per preservare la logica della complementarità dei pagamenti nazionali diretti, occorre procedere ad alcuni adattamenti conseguenti all'introduzione del nuovo regime di pagamento unico. In particolare, è necessario adattare le disposizioni dell'atto di adesione per garantire il corretto funzionamento dei pagamenti complementari nell'ambito di tre scenari diversi: in primo luogo, il regime "classico" dei pagamenti diretti, in secondo luogo l'opzione regionale del nuovo regime di pagamento unico e, in terzo luogo, il regime di pagamento unico per superficie.

(11) Occorrerebbe adattare l'atto di adesione per garantire che i periodi transitori concessi producano effetti senza soluzione di continuità anche dopo l'abrogazione dei regolamenti rispetto ai quali le disposizioni transitorie costituiscono una deroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo 6, parte A "Normativa agricola" dell'allegato II dell'atto di adesione è adattato come segue:

1) il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123)".

a) all'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2006, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 1998 per Estonia e Lettonia e dal 2000 per Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1788/2003, in base alla valutazione di una relazione che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2005. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

5. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte consegnato ad un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell'ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi."

b) all'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi individuali di riferimento è indicata nell'allegato I, tabella f).

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1o aprile 2001 per l'Ungheria, il 1o aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1o aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 1o aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003(9), se del caso, la Polonia e la Slovenia possono istituire quantitativi di riferimento individuali provvisori in base al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2003 e istituiscono quantitativi di riferimento individuali definitivi entro il 1o aprile 2005. Fino al 1o aprile 2005, gli articoli 3 e 4 del presente regolamento non si applicano in Polonia e in Slovenia.

Per la Polonia, la ripartizione dei quantitativi totali tra consegne e vendite dirette è riveduta in base ai dati reali relativi alle consegne e alle vendite dirette realizzate nel 2003 e, se necessario, adattata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1788/2003."

c) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia."

d) nell'allegato I, le tabelle sono sostituite dalle seguenti:

"a) periodo 2004/2005

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano dal 1o maggio 2004 al 31 marzo 2005.

>SPAZIO PER TABELLA>

b) periodo 2005/2006

>SPAZIO PER TABELLA>

c) periodo 2006/2007

>SPAZIO PER TABELLA>

d) periodo 2007/2008

>SPAZIO PER TABELLA>

e) periodi da 2008/2009 a 2014/2015

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

>SPAZIO PER TABELLA>"

e) nell'allegato II, la tabella è sostituita dalla seguente:

"TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) il punto 15, lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.'"

3) il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, 21.10.2003, pag. 1)";

a) all'articolo 95, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"Per la Polonia e la Slovenia, l'ammontare per tonnellata del premio per i prodotti lattiero-caseari per l'anno 2004 è moltiplicato per il quantitativo di riferimento individuale provvisorio disponibile nell'azienda il 1o maggio 2004.";

b) all'articolo 95, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio(10).

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2004/2005.";

c) all'articolo 96, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

"2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base allo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.";

4) il punto 26 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"26. 31999 R 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), modificato da:

- 32003 R 1783: Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70)";

b) il punto 1, che inserisce il capo IX bis del titolo II, è modificato come segue:

i) l'articolo 33 quater è abrogato;

ii) l'articolo 33 septies, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale, conformemente ai principi stabiliti nei punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+)(11). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.";

iii) l'articolo 33 nonies è sostituito dal seguente:

"Articolo 33 nonies

Complementi ai pagamenti diretti

1. Un sostegno può essere concesso, come misura transitoria e sui generis, agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti complementari nazionali, a norma dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(12) esclusivamente per il periodo 2004-2006.

2. Il sostegno concesso ad un agricoltore per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera la differenza tra:

a) il livello dei pagamenti diretti applicabili nei nuovi Stati membri per l'anno in questione a norma dell'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, e

b) il 40 % del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.

3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi del presente articolo in un nuovo Stato membro, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. Tuttavia, il nuovo Stato membro può sostituire detta percentuale annua del 20 % con le percentuali seguenti: 25 % per il 2004, 20 % per il 2005 e 15 % per il 2006.

4. Un sostegno concesso ad un agricoltore ai sensi del presente articolo è considerato:

a) per Cipro, un aiuto diretto complementare nazionale ai fini dell'applicazione degli importi complessivi di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) per qualsiasi altro nuovo Stato membro, un pagamento o un aiuto diretto complementare nazionale, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.";

iv) all'articolo 33 duodecies, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. In deroga all'articolo 21 ter, per le norme agricole comunitarie per le quali è previsto un periodo transitorio nell'ambito degli allegati di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione(13), il sostegno temporaneo può essere concesso a partire dalla data di ammissibilità delle spese previste nel documento di programmazione dello sviluppo rurale, agli agricoltori che osservano tali norme, per un periodo non superiore a cinque anni.";

c) nel punto 6 che inserisce il capitolo IV bis del titolo III, l'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera c) è abrogato;

d) nel punto 10 che aggiunge l'allegato II è abrogata la riga relativa all'articolo 33 quater;

5) il punto 27 è sostituito dal seguente:

"27. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/03, (CE) n. 1452/01, (CE) n. 1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/01 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1)";

a) all'articolo 1, dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente:

"- un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (in seguito denominato 'regime di pagamento unico per superficie')";

b) all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"g) 'nuovi Stati membri': la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.";

c) dopo il titolo IV è inserito il titolo seguente:

"TITOLO IV BIS ATTUAZIONE DEI REGIMI DI SOSTEGNO NEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 143 bis

Introduzione dei regimi di sostegno

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

- 25 % nel 2004,

- 30 % nel 2005,

- 35 % nel 2006,

- 40 % nel 2007,

- 50 % nel 2008,

- 60 % nel 2009,

- 70 % nel 2010,

- 80 % nel 2011,

- 90 % nel 2012,

- 100 % dal 2013.

Articolo 143 ter

Regime di pagamento unico per superficie

1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.

2. Il pagamento unico per superficie è efettuato una volta all'anno ed è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma del paragrafo 4.

3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:

- pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro;

- in conformità alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e

- adeguata in base alla pertinente percentuale specificata nell'articolo 143 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro in base al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Per 'superficie agricola utilizzata' si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione (EUROSTAT).

5. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha.

6. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono usare le superfici di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(14), l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(15) e l'articolo 52, paragrafo 1 del presente regolamento.

Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche, compatibili con la tutela dell'ambiente.

A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori.

7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annua, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

8. Le norme comunitarie sul sistema integrato, istituite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(16), in particolare l'articolo 2, e dal titolo II, capitolo 4, in particolare l'articolo 18, del presente regolamento, si applicano, ove necessario, al regime di pagamento unico per superficie. Di conseguenza, il nuovo Stato membro che sceglie tale regime:

- predispone e tratta le domande annuali di aiuto degli agricoltori. Tali domande contengono dati sui richiedenti e sulle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);

- istituisce un sistema di identificazione delle parcelle fondiarie inteso ad assicurare che le parcelle per le quali sono state introdotte domande di aiuto possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;

- dispone di una banca dati informatizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuti;

- controlla le domande di aiuti relative all'anno 2004 a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le domande relative agli anni a partire dal 2005 a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi della direttiva 92/102/CEE del Consiglio(17) e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(18).

9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006, con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Fatto salvo il paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.

10. Prima dello scadere del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, la Commissione valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro in questione alla piena applicazione del regime dei pagamenti diretti.

In particolare, al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, il nuovo Stato membro deve aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il sistema integrato di cui all'articolo 18 per un corretto funzionamento dei pagamenti diretti nella forma in quel momento applicabile.

11. In base alla propria valutazione la Commissione:

a) constata che il nuovo Stato membro può aderire al regime di pagamenti diretti applicato negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie da parte del nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario per far sì che le necessarie procedure di gestione e controllo siano messe pienamente in atto e funzionino correttamente.

Prima della fine della proroga del periodo di applicazione di cui alla lettera b), si applica il paragrafo 10.

Fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2008), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito ad una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2008 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

12. Dopo la fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle pertinenti norme comunitarie e in base ai parametri quantitativi quali le superfici di base, i massimali di premio e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto dell'adesione(19) per ciascun pagamento diretto e nella successiva normativa comunitaria. Successivamente si applicano le percentuali di cui all'articolo 143 bis per gli anni pertinenti.

13. I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente articolo, in particolare di quelle adottate a norma del paragrafo 7.

Articolo 143 quater

Pagamenti diretti complementari nazionali e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo, per 'regime nazionale analogo alla PAC' si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei pagamenti diretti.

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

a) per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007;

ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007

e

- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe avuto diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nell'anno in questione nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da erogare sono quelli indicati nell'allegato XII.

L'aiuto complementare nazionale da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. Per l'anno 2004, l'importo complessivo per (sotto)settore dell'aiuto complementare nazionale erogato in quell'anno in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie è limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e

- l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

Per gli anni successivi al 2005, non si applica l'obbligo della limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si riferiscano esclusivamente:

- ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico e/o

- ad uno o più dei pagamenti diretti che sono esclusi o che possono essere esclusi dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

- definisce il livello fino al quale l'aiuto complementare nazionale può essere erogato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

- è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

9. Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIII e fino agli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

10. La Lettonia può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

La Lettonia può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIV e fino agli importi che figurano in tale allegato.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore."

d) all'articolo 145, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

"d bis) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo IV bis,"

e) all'articolo 153, quarto comma è aggiunta la frase seguente:"Il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis di tale regolamento non si applica ai nuovi Stati membri."

f) nell'allegato I, dopo la riga "Pagamento unico" è inserita la riga seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

g) sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO XII

Tabella 1: Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

l'importo massimo dei pagamenti diretti nazionali complementari che può essere concesso nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali dei pagamenti complementari settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2: Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato XIII

Aiuti di Stato a Cipro

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XIV

Aiuti di Stato in Lettonia

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Nel capitolo 4 "Agricoltura" dell'allegato VI dell'atto di adesione, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 l'Estonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(20), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

3. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 l'Estonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(21), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne."

Articolo 3

Nel capitolo 5, parte A "Normativa agricola" dell'allegato VII dell'atto di adesione è aggiunto il punto seguente:

"5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Cipro l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione."

Articolo 4

Nel capitolo 4, parte A "Normativa agricola" dell'allegato VIII dell'atto di adesione il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lettonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(22), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lettonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(23), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne."

Articolo 5

Nel capitolo 5, parte A "Normativa agricola" dell'allegato IX dell'atto di adesione, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lituania può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(24), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1) (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lituania può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(25), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne."

Articolo 6

Il capitolo 4, parte A "Normativa agricola" dell'allegato XI dell'atto di adesione è modificato come segue:

1) nella sezione dopo l'ultimo trattino è aggiunto quanto segue:

"32003 R 1784: Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78);

32003 R 1785: Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).";

2) il punto 1, lettera b), primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/96, all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999, all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1785/2003, Malta può concedere aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli importati che prima dell'adesione beneficiavano di restituzioni all'esportazione o erano importati da paesi terzi in esenzione da dazio, purché preveda un meccanismo per garantire che del sostegno si avvantaggino effettivamente i consumatori. Gli aiuti sono calcolati sulla base della differenza tra i prezzi UE (compreso il trasporto) e quelli del mercato mondiale, non devono superare tale differenza e tengono conto del livello delle restituzioni all'esportazione."

3) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123):

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore rappresentativo di materie grasse del latte per Malta viene determinato dopo un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Finché non viene determinato il tenore rappresentativo di materie grasse, non è applicabile a Malta il raffronto (o l'adattamento) del tenore di materie grasse per il calcolo del prelievo supplementare per le consegne, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1788/2003.";

4) dopo il punto 5, è inserito il punto seguente:

"5 bis. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Malta l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione. Nel corso di tale periodo, per la determinazione del coefficiente di densità nell'azienda non si tiene conto delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore.

Entro il 31 dicembre 2007, Malta presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale misura."

Articolo 7

Nel capitolo 6, parte A "Normativa agricola" dell'allegato XII dell'atto di adesione il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Polonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(26), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Polonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne."

Articolo 8

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno dei ventuno testi facente ugualmente fede.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto il 1o maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3) Proposta dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

(6) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

(7) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(9) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

(10) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123

(11) GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

(12) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1

(13) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33

(14) Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

(15) Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999 pag. 43).

(16) Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1).

(17) Direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

(18) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(19) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(20) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(21) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(22) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(23) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(24) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(25) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(26) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.