2004/276/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2002, che ordina una separazione di imprese a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso COMP/M.2283 — Schneider/Legrand) [notificata con il numero C(2002) 3606] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 06/04/2004 pag. 0134 - 0148
Decisione della Commissione del 30 gennaio 2002 che ordina una separazione di imprese a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso COMP/M.2283 - Schneider/Legrand) [notificata con il numero C(2002) 360] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/276/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la decisione della Commissione del 10 ottobre 2001, adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89, che dichiara la concentrazione tra le imprese Schneider e Legrand incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di formulare le loro osservazioni sulle obiezioni mosse dalla Commissione il 24 ottobre 2001, sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni,(3), vista la relazione finale del consigliere-auditore su questo caso,(4), considerando quanto segue: ESPOSIZIONE DEI FATTI (1) Il 16 febbraio 2001, alla Commissione è stato notificato, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (nel prosieguo il "regolamento sulle concentrazioni"), un progetto di concentrazione con il quale la società Schneider Electric (nel prosieguo Schneider) intendeva acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di tutta l'impresa Legrand(5) mediante offerta pubblica di scambio annunciata il 15 gennaio 2001. (2) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni autorizza la realizzazione di un'offerta pubblica di scambio, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione. L'offerta pubblica di scambio è stata chiusa il 25 luglio 2001 e Schneider detiene il 98,1 % del capitale di Legrand. (3) Il 10 ottobre 2001, la Commissione ha adottato una decisione (nel prosieguo la "decisione d'incompatibilità") a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, che dichiara il progetto di concentrazione tra Schneider e Legrand incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. (4) Per le ragioni esposte nella decisione d'incompatibilità, la concentrazione prevista avrebbe creato una posizione dominante avente l'effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei seguenti mercati: - mercato degli interruttori in scatola, interruttori in miniatura e armadi per sottoquadri di distribuzione elettrica in Italia; - mercato degli interruttori in miniatura, interruttori differenziali e mobiletti per quadri terminali di distribuzione elettrica in Danimarca, in Spagna, in Italia e in Portogallo; - mercato degli interruttori di collegamento in Francia e in Portogallo; - mercato dei supporti per cavi nel Regno Unito; - mercato delle prese e degli interruttori in Grecia; - mercato delle apparecchiature stagne in Spagna; - mercato dei materiali di fissaggio e di derivazione in Francia; - mercato dei prodotti di trasformazione dell'energia elettrica in Francia; - mercato dei modulari di comando e segnalazione in Francia. (5) Nella decisione d'incompatibilità la Commissione ha altresì concluso che l'operazione notificata avrebbe rafforzato una posizione dominante, avendo l'effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei seguenti mercati: - mercato degli interruttori in scatola, interruttori in miniatura e armadi per sottoquadri di distribuzione elettrica in Francia (posizioni dominanti detenute da Schneider); - mercato degli interruttori in miniatura, interruttori differenziali e mobiletti per quadri terminali di distribuzione elettrica in Francia (posizioni dominanti detenute da Schneider); - mercato delle prese e degli interruttori in Francia (posizione dominante detenuta da Legrand); - mercato delle apparecchiature stagne in Francia (posizione dominante detenuta da Legrand); - mercato dei sistemi di illuminazione di sicurezza o dei blocchi d'illuminazione di sicurezza autonomi in Francia (posizione dominante detenuta da Legrand). (6) Il 24 ottobre 2001, la Commissione ha inviato a Schneider una comunicazione delle obiezioni (nel prosieguo la "comunicazione delle obiezioni") ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione(6), relativa alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento sulle concentrazioni, con la quale costatava la realizzazione di un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e considerava, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, che una distribuzione delle azioni di Legrand agli azionisti di Schneider, proporzionalmente alla loro partecipazione, entro il termine di [...]*(7), rappresentava il metodo più appropriato al fine di ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati in questione. Schneider ha risposto per iscritto in data 7 novembre 2001 e si è espressa oralmente nel corso di un'audizione tenutasi il 26 novembre 2001. (7) Il 4 dicembre 2001, la Commissione ha adottato una decisione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, che autorizza Schneider a nominare un fiduciario che possa esercitare in suo nome i diritti di voto di cui Schneider dispone a titolo della sua partecipazione al capitale di Legrand (nel prosieguo la "decisione di deroga"). Il mandato di detto fiduciario, come definito dalla decisione di deroga, precisa che il primo obiettivo del fiduciario è quello di vigilare che Legrand disponga dell'autonomia e del margine di manovra necessario affinché questa società possa continuare ad essere un concorrente a tutti gli effetti sui mercati in questione, da una parte, e, dall'altra, vigilare che la direzione generale di Legrand continui ad occuparsi dell'amministrazione, della gestione e dell'esercizio di Legrand nel normale ambito degli affari e conformemente all'attività che era solita svolgere in precedenza. Il mandato conferisce al fiduciario le seguenti missioni: gestire la partecipazione di Schneider in Legrand in modo tale da permettere agli organi sociali di quest'ultima di funzionare in modo regolare; assicurarsi che Schneider non ponga in essere azioni contrarie a, o che vadano oltre, la decisione di deroga; partecipare alla preparazione di un'eventuale separazione da parte di Schneider; informare la Commissione circa l'esecuzione della propria missione. (8) Durante una riunione tenutasi il 15 gennaio 2002, i servizi della Commissione hanno informato a grandi linee i rappresentanti di Schneider circa il progetto di decisione inviato al comitato consultivo in materia di concentrazioni. Il progetto di decisione formulava il principio della libera scelta delle modalità di separazione per Schneider e prevedeva in particolare un termine di [...]* per la realizzazione della separazione. I rappresentanti di Schneider hanno fatto notare che un termine di questo genere non avrebbe permesso loro di esercitare il diritto di libera scelta delle modalità di separazione e hanno spiegato che avrebbe dovuto essere pari ad almeno [...]* (vedere i punti da 107 a 122). PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ DI SEPARAZIONE TRA SCHNEIDER E LEGRAND (9) Una decisione adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni dichiara incompatibile con il mercato comune e, se del caso, con l'accordo SEE l'operazione in questione. Come indicato, Schneider detiene il 98,1 % del capitale di Legrand ed ha quindi già realizzato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la concentrazione progettata. (10) La concentrazione tra Schneider e Legrand che è stata notificata alla Commissione, poi dichiarata incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, concerneva l'acquisizione da parte di Schneider della totalità delle attività di Legrand. In tali circostanze, è opportuno che l'operazione in quanto tale sia annullata con una separazione completa di Schneider e Legrand. (11) Qualsiasi proposta di Schneider diversa da una separazione completa da Legrand può essere accettata dalla Commissione, in virtù del principio di proporzionalità, solo se consente, senza alcun possibile dubbio, di ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati in causa. (12) Il principio di proporzionalità implica anche che, posta di fronte ad opzioni alternative capaci di ristabilire una concorrenza effettiva, la Commissione privilegi l'opzione in grado di garantire una migliore protezione degli interessi particolari delle imprese in questione. Nel caso specifico, gli interessi particolari in causa sono, da una parte, la conservazione, per quanto possibile, del valore finanziario dell'investimento di Schneider in Legrand(8) e, dall'altra, il mantenimento della competitività di Legrand. Ne consegue che se, in base al principio di proporzionalità, occorre tenere in considerazione l'interesse di Schneider a conservare il valore finanziario del suo investimento, altrettanto non può dirsi dell'eventuale aspirazione di questo gruppo a rafforzare, attraverso lo scioglimento della concentrazione, le proprie posizioni commerciali a spese dei suoi concorrenti, in particolare a spese di Legrand con un indebolimento di quest'ultima. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che gli interessi particolari di Schneider e Legrand sono subordinati all'interesse generale volto a ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati e che l'interesse di nessuna di queste due imprese può prevalere sull'interesse dell'altra. EFFETTI NEGATIVI SULLA CONCORRENZA CAUSATI DALLA PRESENZA DI SCHNEIDER NEL CAPITALE DI LEGRAND (13) Occorre notare prima di tutto che l'attuale partecipazione di Schneider, pari al 98,1 %, supera notevolmente la soglia di partecipazione al capitale che conferisce diritti specifici come quelli accordati alle minoranze bloccanti ed ha come effetto quello di paralizzare lo sviluppo di Legrand(9). Legrand dipenderà da Schneider per qualsiasi richiesta di capitale che eventuali progetti di crescita (investimento o acquisizione) possono richiedere. Ora, i mercati sui quali è attiva Legrand possono richiedere investimenti importanti, per esempio per procedere ad acquisizioni (solitamente l'unico mezzo per entrare in un mercato geografico) o per rinnovare le gamme di prodotti (come per gli interruttori in scatola)(10). D'altra parte, sembra da escludersi la possibilità che Legrand intraprenda nuovi progetti importanti prima di avere una sufficiente prospettiva, in particolare sulla struttura del suo azionariato e sulle risorse di cui può sperare di disporre. (14) Peraltro, Schneider è ormai direttamente interessata agli utili di Legrand sebbene le due imprese siano in concorrenza su numerosi mercati. Questo diritto sugli utili di Legrand compenserebbe in parte eventuali perdite di vendite di Schneider a vantaggio di Legrand e quindi ridurrebbe l'incentivo di Schneider a fare concorrenza a Legrand sui mercati in questione. (15) Gli aumenti di prezzo da parte di un agente economico comportano due tipi di effetti. In primo luogo, si aumenta il profitto generato dalla vendita di ogni singolo prodotto. In secondo luogo, le quantità vendute da questo agente diminuiscono a seguito dell'aumento di prezzo, mentre i concorrenti recuperano queste vendite perse. L'aumento di prezzo è vantaggioso solo se il primo effetto è superiore al secondo e se l'agente economico in questione decide gli aumenti di prezzo soprattutto in funzione del livello della probabile perdita di vendite a favore dei concorrenti. Questa situazione cambia se l'agente economico può recuperare una parte dei profitti persi a seguito dell'aumento dei suoi prezzi per mezzo di un diritto sugli utili di uno dei suoi concorrenti. In questo caso, l'effetto negativo di perdita delle vendite e quindi di profitto verso i concorrenti è in parte compensato dal diritto ai profitti del concorrente nel quale questo agente possiede una partecipazione. Chiaramente, quanto maggiore è la partecipazione e quanto più forte è la posizione sul mercato del concorrente in questione, tanto più forte risulta questo effetto. (16) Prima dell'operazione, i prezzi fatturati da Schneider erano tali da massimizzare i profitti. Qualsiasi ulteriore aumento di prezzo avrebbe comportato delle perdite nelle vendite (e dunque di profitto) sufficienti ad annullare la crescita del profitto generato dalla vendita di ogni unità ad un prezzo più elevato. Tuttavia, Schneider ha ormai acquisito un diritto sugli utili di Legrand grazie alla sua partecipazione nel capitale di quest'ultima. I profitti supplementari di Legrand derivati dalle perdite delle vendite di Schneider a seguito di un aumento di prezzo andranno alla fine al suo azionista Schneider. Così, grazie al suo 98,1 % nel capitale di Legrand, Schneider ha ottenuto un margine di manovra supplementare per aumentare i suoi prezzi. Tale margine di manovra risulterà ancora maggiore nella misura in cui i rispettivi prodotti di Schneider e di Legrand sono in concorrenza diretta (ciò significa che sarà Legrand, più che gli altri concorrenti, a trarre vantaggio dalle perdite di vendita di Schneider), che il mercato è concentrato (anche in questo caso sarà Legrand, più che gli altri concorrenti, a trarre vantaggio dalle perdite di vendita di Schneider) e che Schneider possiede un'importante partecipazione in Legrand. Bisogna sottolineare che, nella fattispecie, le prime due condizioni sono largamente soddisfatte: Schneider e Legrand producono, in pratica, la stessa gamma di prodotti e, su alcuni mercati geografici, in particolare in Francia, sono i due principali operatori del settore e la loro rivalità costituisce, per le ragioni spiegate nella decisione, il principale motore della concorrenza. (17) La minore concorrenza che risulta dalla partecipazione di Schneider in Legrand, se fosse mantenuta, avrebbe come effetto quello di rafforzare le posizioni dominanti già rispettivamente detenute da Schneider o Legrand sui mercati francesi dei sottoquadri (quote di mercato di Schneider prima dell'operazione dell'ordine di [tra 60 e 70]* % per gli interruttori in scatola e interruttori in miniatura e indice di concentrazione HHI dell'ordine di [da 3000 a 6000]* punti), quadri terminali (quote di mercato prima dell'operazione di Schneider dell'ordine di [tra 40 e 50]* % e indice di concentrazione HHI dell'ordine di [tra 3000 e 4000]* punti) e delle prese e interruttori (settori di mercato prima dell'operazione di Legrand dell'ordine di [tra 80 e 90]* % e indice di concentrazione HHI dell'ordine di [7000 e 8000]* punti)(11). (18) Nel caso delle prese e degli interruttori in Francia, Schneider è praticamente l'unico concorrente di Legrand. Legrand detiene una quota di mercato pari a [tra 80 e 90]* % e Schneider è l'unico altro operatore credibile sul mercato con una fetta di mercato dell'ordine di [tra 0 e 10]* %(12). Pertanto, ogni aumento di prezzo da parte di Schneider avvantaggerebbe quasi unicamente Legrand e di rimando, vista la sua percentuale di partecipazione in Legrand, apporterebbe vantaggi a Schneider. Un aumento di prezzi da parte di Schneider potrebbe comportare una scelta simile da parte di Legrand, fino ad un livello in cui ulteriori aumenti non comportino una diminuzione della domanda globale sul mercato che finirebbe per rendere svantaggiosa tale scelta. D'altro canto, Legrand e Schneider sono i soli operatori presenti sul mercato francese degli interruttori di collegamento, con [...]*(13). La creazione di un legame strutturale per mezzo di una partecipazione significativa di Schneider nel capitale di Legrand comporterebbe un ulteriore incentivo (oltre soprattutto a forti barriere all'ingresso sul mercato di nuovi operatori e contatti multi-mercato tra Schneider e Legrand in Francia) ad un comportamento oligopolistico negativo per la concorrenza tra queste imprese. Su tutti questi mercati, la variazione dell'indice di concentrazione HHI causata da una partecipazione pari al 98,1 % di Schneider nel capitale di Legrand risulterebbe sostanziale (vedere le tabelle che figurano al punto 30), variando di circa [tra 0 e 1000]* punti per i sottoquadri (interruttori in scatola e interruttori in miniatura), [tra 0 e 1000]* punti per le prese e gli interruttori, [tra 1000 e 2000]* punti per i quadri terminali e fino a [tra 2000 e 3000]* punti per gli interruttori di collegamento(14). (19) Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni del 7 novembre 2001 (nel prosieguo la "risposta"), Schneider ritiene tuttavia che l'attuale situazione, nella quale Schneider possiede il 98,1 % del capitale di Legrand ma non può esercitare i suoi diritti di voto, non comporta alcuna minaccia per la concorrenza. A rafforzare questa conclusione vi sarebbero le disposizioni adottate da Schneider al fine di garantire l'indipendenza di Legrand e in particolare la nomina di un fiduciario indipendente incaricato di gestire la partecipazione di Schneider in Legrand. (20) La Commissione non concorda con questa posizione. Chiaramente la nomina di un fiduciario può contribuire a permettere di conservare al momento, per un periodo transitorio, una gestione di Legrand indipendente dall'influenza di Schneider. Tuttavia, la presenza del fiduciario non ha alcun impatto sui diritti di Schneider sugli utili di Legrand e sugli effetti negativi per la concorrenza che ne derivano. In ogni caso, l'argomentazione di Schneider che fa appello alla presenza di un fiduciario presuppone che si ricorra al fiduciario per un periodo di tempo indeterminato. Ora, la nomina di un fiduciario rappresenta semplicemente la risposta ad un obiettivo temporaneo di limitazione degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza prima che sia attuata un'azione strutturale volta a ristabilire una concorrenza effettiva. La presenza di un fiduciario non elimina le incertezze relative, in particolare, alla struttura dell'azionariato di Legrand e alle risorse di cui quest'ultima può sperare di disporre in futuro. Non conferisce quindi a Legrand une visibilità sufficiente a consentirgli di intraprendere progetti importanti di crescita interna o esterna. (21) Alla luce di quanto sopra, l'esistenza di una partecipazione importante di Schneider in Legrand comporta delle conseguenze negative sulla concorrenza. In questo contesto, la Commissione ritiene che per ristabilire una concorrenza effettiva si imponga la rapida risoluzione di questa situazione. MODALITÀ DI SEPARAZIONE (22) Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione conclude che Schneider non può conservare una partecipazione importante in Legrand e che il perimetro di Legrand deve rimanere immutato. Raccomanda inoltre che la separazione tra Schneider e Legrand assuma la forma di una distribuzione di azioni di Legrand agli azionisti di Schneider proporzionalmente alla loro partecipazione nel capitale di Schneider. Infine, propone di imporre la realizzazione di questa separazione tra Schneider e Legrand entro un termine di [...]* a partire dalla data di adozione della decisione. (23) Nella sua risposta, Schneider ritiene che quanto preteso sia sproporzionato, e complessivamente contesta le conclusioni della Commissione. Non mantenimento di una partecipazione importante nel capitale di Legrand da parte di Schneider (24) Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ritiene che, per ristabilire una concorrenza effettiva, sia necessario che Schneider non conservi una partecipazione importante nel capitale di Legrand. Ciò è dovuto all'impatto che il mantenimento di tale partecipazione avrebbe sulla concorrenza, in particolare sui mercati dove sia Schneider, sia Legrand sono dominanti (vedere i punti da 14 a 18 della presente decisione). (25) Nella sua risposta, Schneider fondamentalmente non contesta gli effetti negativi sulla concorrenza che deriverebbero dal conservare una partecipazione importante nel capitale di Legrand. Per contro, Schneider ritiene che l'imposizione di un obbligo di disinvestimento che vada oltre la cessione di una partecipazione di controllo sia "superflua e sproporzionata". Schneider spiega infatti che un obbligo di questo tipo è inutile dal momento che sono state prese tutte le necessarie precauzioni, in particolare grazie alla nomina di un fiduciario, per garantire l'indipendenza di gestione e la competitività di Legrand. (26) Innanzitutto, non si può escludere che conservando una partecipazione importante Schneider sia in grado di controllare Legrand. Questo dipenderà dalla futura ripartizione del capitale e dal tasso di presenza degli azionisti alle assemblee generali, dati questi che, al momento, non sono noti. Quantomeno, non si può escludere a priori che il possesso di una minoranza bloccante (33 % dei diritti di voto nella legislazione francese) nel capitale di Legrand conferirebbe a Schneider diritti assimilabili ad un controllo. (27) In ogni caso, gli effetti negativi sulla concorrenza perdurerebbero qualora Schneider continuasse a beneficiare di una partecipazione importante nel capitale di Legrand pur non esercitando un controllo su quest'ultima. Ciò è dovuto alla modifica degli incentivi economici derivanti da una partecipazione importante e durevole (vedere i punti da 14 a 18). (28) Inoltre, come è già stato affermato, la nomina di un fiduciario rappresenta semplicemente la risposta ad un obiettivo temporaneo di conservazione delle condizioni di concorrenza prima che sia attuata una misura strutturale volta a ristabilire una concorrenza effettiva. (29) La Commissione ritiene dunque che l'obiettivo di ristabilire una concorrenza effettiva possa essere raggiunto solo se Schneider riporta la sua partecipazione nel capitale di Legrand al di sotto di un livello tale da comportare effetti negativi sulla concorrenza quali quelli già descritti. Alla luce delle caratteristiche dei mercati in questione e della varietà delle possibili configurazioni di strutture di mercato, una partecipazione inferiore al 5 % del capitale di Legrand non condurrebbe ad effetti negativi sulla concorrenza. (30) Questo livello massimo di partecipazione di Schneider nel capitale di Legrand del 5 % supera il livello massimo che si sarebbe ottenuto utilizzando l'indice HHI. Infatti, in mercati molto concentrati come i mercati francesi dei sottoquadri, dei quadri terminali, degli interruttori di collegamento e delle prese ed interruttori (vedere gli indici HHI al punto 17) nei quali la concorrenza è il prodotto della rivalità tra Schneider e Legrand, una variazione superiore a 100 punti comporta normalmente serie preoccupazioni circa gli effetti sulla concorrenza. Con una partecipazione addirittura pari al 98,1 %, questa soglia di variazione è ampiamente superata per tutti i mercati in questione (vedere il punto 18 e la tabella seguente). Se il livello della partecipazione di Schneider nel capitale di Legrand raggiungesse quota 4 %, questa soglia di 100 punti sarebbe raggiunta dal solo mercato degli interruttori di collegamento. Tuttavia si può concedere a Schneider il beneficio del dubbio per una partecipazione ad un livello inferiore al 5 %. Calcolo delle variazioni di HHI su taluni mercati francesi >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: le quote di mercato sono quelle che figurano nella decisione d'incompatibilità. (31) D'altro canto, se si fosse accettato che Schneider potesse conservare una partecipazione importante nel capitale di Legrand, e se le fosse stata concessa la possibilità, su questa base preliminare, di avviare dei negoziati con eventuali acquirenti, ciò avrebbe avuto come possibile effetto quello di restringere il numero di candidati interessati al rilancio di Legrand. Allo stesso modo, una partecipazione superiore al 95 % del capitale e dei diritti di voto di una società quotata dà diritto al suo proprietario di procedere ad un'offerta pubblica di riacquisto seguita da un riacquisto obbligatorio delle partecipazioni degli altri azionisti. Dare la possibilità ad un acquirente di possedere più del 95 % del capitale e dei diritti di voto di Legrand aumenterebbe i potenziali acquirenti. In una simile ipotesi di vendita a terzi, Schneider non potrebbe detenere più del 3,1 % del capitale e dei diritti di voto di Legrand. (32) Schneider ha anche fatto notare che obbligare a vendere con un'unica operazione la totalità della sua partecipazione in Legrand ridurrebbe sensibilmente il ventaglio dei potenziali acquirenti. Infatti, un vincolo di questo tipo impedirebbe di negoziare una vendita con investitori che non siano in grado di farsi immediatamente carico del valore totale di Legrand (cioè, secondo Schneider, circa [...]* milioni di EUR). Schneider spiega quindi che la Commissione dovrebbe concederle la possibilità, se richiesto da un potenziale acquirente, di conservare una partecipazione minoritaria nel capitale di Legrand, per esempio dell'ordine del 20 %, per un periodo supplementare compreso tra due e tre anni. (33) La Commissione riconosce che è auspicabile favorire la candidatura del maggior numero possibile di acquirenti che possano contribuire a ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati in questione. Da questo punto di vista, non è opportuno rifiutare a priori un meccanismo attraverso il quale, su richiesta dell'acquirente, Schneider verrebbe ad accordare delle agevolazioni finanziarie a quest'ultimo, addirittura condividendo con l'acquirente, in una misura e per una durata limitate, i rischi della ripresa di Legrand. Ciononostante, in quest'ultimo caso, una tale condivisione dei rischi non deve in nessun modo portare alla creazione di un legame di dipendenza, sia tra Schneider e l'acquirente, sia tra Schneider e Legrand. D'altro canto, un meccanismo di questo tipo non dovrebbe incentivare Schneider a vedere Legrand massimizzare i suoi profitti. Una partecipazione minoritaria al capitale, con i relativi diritti di voto e la percezione di dividendi, è quindi da escludersi (fatti salvi i livelli di partecipazioni non importanti indicati ai punti 30 e 31). Al contrario, la detenzione da parte di Schneider di titoli assimilabili ad un credito nei confronti di Legrand o del suo acquirente (e quindi soggetti a una remunerazione già prevista in precedenza e indipendente dai futuri rendimenti di Legrand) potrebbe, per una somma pari a quella suggerita da Schneider (vedere il punto 32), su richiesta dell'acquirente e con riserva del giudizio espresso dalla Commissione circa le modalità precise di una tale operazione finanziaria, costituire una modalità transitoria accettabile di condivisione dei rischi. La vendita separata di talune controllate di Legrand (34) La Commissione ha ritenuto, nella sua comunicazione delle obiezioni, che per ristabilire una concorrenza effettiva è anche necessario che il perimetro di Legrand non sia modificato dalla procedura di separazione. (35) Nella sua risposta, Schneider ritiene che l'imposizione di non modificare il perimetro di Legrand sarebbe sproporzionata in rapporto all'obiettivo di ristabilire una concorrenza effettiva. Più precisamente, Schneider ritiene, da un lato, che la cessione di taluni attivi di Legrand non ne indebolirebbe la capacità concorrenziale nel territorio del SEE e che, al contrario, tale azione potrebbe addirittura favorire la concorrenza. Pertanto, in data 30 novembre 2001, Schneider ha fatto pervenire alla Commissione una nota relativa a taluni attivi di Legrand che Schneider ritiene potrebbero essere oggetto di una vendita separata a terzi o essere conservati da Schneider senza che tale azione risulti contraria all'obiettivo di ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati in questione. Più precisamente, la nota prevede [...]*. A questo proposito, Schneider ritiene che la considerazione da parte della Commissione degli effetti legati alle gamme di prodotti e degli effetti delle economie di scala o di portata non tenga conto della realtà dei mercati in questione. D'altra parte, Schneider ritiene che, avendo un notevole incentivo finanziario a massimizzare il prezzo di vendita di Legrand e degli attivi che potrebbe cedere separatamente, sarà fortemente incoraggiata a non indebolire Legrand, spogliandola degli attivi necessari al mantenimento della sua competitività. Proposta di Schneider di conservare o di vendere separatamente da Legrand [...]* (36) Così come illustrato ai punti 11 e 12, la valutazione delle proposte di Schneider relative alle imprese [...]* deve essere compiuta accertandosi innanzitutto che queste consentano, con un livello di certezza sufficiente, il ripristino di una concorrenza effettiva. È anche opportuno accertarsi dell'equilibrio degli interessi di Schneider e di Legrand sulla base dei seguenti principi: l'interesse a che nessuna di tali imprese prevalga su quello dell'altra impresa, e che gli interessi particolari di queste due imprese siano subordinati all'interesse generale al ripristino di una concorrenza effettiva. (37) A titolo preliminare, occorre sottolineare, come spiegato a più riprese nella decisione di incompatibilità, che il potere concorrenziale di un marchio su un determinato mercato può essere determinato da fattori che vanno oltre quel solo mercato, quali gli investimenti relazionali e promozionali, la ricerca e lo sviluppo, le economie di scala o di portata, la presenza di una gamma completa di prodotti, la presenza di rapporti privilegiati con i grossisti, o la percezione generale di detto marchio da parte degli installatori. La vendita distinta di talune attività di Legrand a Schneider o a terzi potrebbe alterare taluni di questi fattori e influenzare la capacità concorrenziale di Legrand su taluni mercati. In particolare, la struttura dei costi di Legrand per quanto riguarda i mercati in questione sarebbe probabilmente influenzata negativamente dalla perdita di economie di scala o di portata, in particolare a livello degli stabilimenti, della struttura commerciale e logistica, della politica di riduzioni, della ricerca e sviluppo. Una vendita distinta potrebbe ridurre l'ampiezza o la portata dell'offerta di Legrand, privandola dell'apparato produttivo, delle tecnologie e dei diritti di proprietà intellettuale connessi ad una o più categorie di prodotti. Ciò potrebbe nuocere all'immagine e alla credibilità del marchio Legrand rispetto ai clienti finali, agli installatori e grafici esperti di tabelle, nonché ai grossisti. (38) Infine, la Commissione osserva che [...]* totalizzano un volume d'affari di circa [tra 400 e 1000]* milioni di EUR ([...]*), ossia [tra il 10 % e il 30 %]* circa del volume d'affari di Legrand, e rappresentano una proporzione [...]* dei risultati di esercizio calcolati sul medesimo periodo. Circa [tra il 10 % e il 30 %]* di questo volume d'affari è stato realizzato in Europa. Ne consegue che, se questi attivi dovessero [...]* essere separati da Legrand, ciò influenzerebbe in maniera significativa l'economia generale del gruppo Legrand e quindi la sua capacità concorrenziale. La stessa conclusione vale per una separazione di [...]* in quanto questa impresa rappresenta da sola circa [tra il 5 e il 25 %]* del volume d'affari totale di Legrand. (39) Per quanto riguarda la possibilità di Schneider di conservare o vendere in maniera separata [...]*, la questione è esaminata sulla base del suo impatto sul ripristino della concorrenza effettiva e del suo effetto sulla tutela degli interessi rispettivi di Schneider e di Legrand. (40)-(97) [...]* Argomento secondo il quale se Schneider avesse un interesse finanziario serio a massimizzare il prezzo di vendita di Legrand e degli attivi che potrebbe cedere separatamente, sarebbe fortemente incoraggiata a non indebolire Legrand (98) La Commissione ritiene anche che l'argomento di Schneider, secondo il quale il suo incentivo a massimizzare il prodotto della vendita di Legrand o di taluni attivi separati di Legrand esclude ogni indebolimento di Legrand, non può essere preso in considerazione in questa particolare circostanza. Certamente il prodotto finanziario della cessione di un gruppo Legrand la cui dimensione fosse stata precedentemente ristretta sarebbe a priori ridotto di conseguenza. Tuttavia, questo mancato guadagno sarebbe, dal punto di vista di Schneider, controbilanciato dall'acquisizione degli attivi di sua scelta secondo condizioni finanziarie che non avrebbe potuto necessariamente ottenere in circostanze normali e da un indebolimento del suo concorrente principale. Ora, nella sua risposta, Schneider non ha minimamente dimostrato in quali termini la composizione di questi interessi la condurrebbe a privilegiare il prodotto finanziario immediato derivante dalla vendita di Legrand rispetto ad un vantaggio concorrenziale durevole sui mercati in questione mediante l'indebolimento del suo concorrente principale e il proprio rafforzamento derivante dall'integrazione degli attivi recuperati da Legrand. Conclusione (99) Da quanto precede risulta che la proposta di Schneider di procedere alla separazione di Legrand mediante la separazione distinta delle imprese [...]* deve essere rifiutata. LE MODALITÀ DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DI SCHNEIDER IN LEGRAND (100) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che per ristabilire una concorrenza effettiva, Schneider dovrebbe procedere ad una vendita di Legrand senza separare dal gruppo Legrand le controllate che essa ha proposto di conservare o di vendere separatamente. La vendita della partecipazione di Schneider in Legrand dovrebbe essere effettuata in misura tale per cui Schneider non dovrebbe più detenere una partecipazione importante nel capitale di Legrand, in modo da ristabilire una concorrenza effettiva. (101) A tal fine, Schneider sembrerebbe disporre di due opzioni possibili: la vendita graduale di Legrand a terzi o l'ammissione in borsa delle azioni Legrand (che risulta attualmente quotata in borsa). Una vendita graduale può essere effettuata a terzi che operano già nel settore in questione o a investitori finanziari. L'ammissione in borsa delle azioni Legrand potrebbe essere effettuata sia mediante l'introduzione in borsa, sia mediante la distribuzione di azioni Legrand (o di azioni di una nuova entità alla quale siano stati trasferiti i titoli Legrand) agli azionisti Schneider, ad esempio proporzionalmente alle loro partecipazioni. Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha indicato che una distribuzione delle azioni Legrand agli azionisti Schneider sembrerebbe la soluzione più appropriata. (102) In effetti, secondo la Commissione, una vendita graduale necessiterebbe il benestare della Commissione sull'acquirente, il quale dovrebbe soddisfare un certo numero di condizioni che si riferiscono alla possibilità di ristabilire la concorrenza: indipendenza rispetto a Schneider, capacità provata a ristabilire una concorrenza effettiva ed assenza di incertezze circa la realizzazione di una tale vendita. Inoltre, una vendita graduale necessiterebbe probabilmente di una trattativa sul prezzo, la quale richiederebbe a sua volta che Schneider ottenesse da Legrand talune informazioni delicate, situazione che potrebbe nuocere alla concorrenza. Infine, una vendita graduale e un'introduzione in borsa presentano l'inconveniente di dipendere dalle condizioni del mercato e rischiano di esigere un periodo più lungo di quello necessario per l'attuazione di una distribuzione delle azioni. In effetti, una distribuzione delle azioni presenta il vantaggio di non dipendere dalle condizioni di mercato e quindi di essere più facilmente realizzabile in un periodo molto breve. (103) In compenso, la comunicazione delle obiezioni spiega che con una distribuzione delle azioni si verrebbe a creare una situazione nella quale Schneider e Legrand finirebbero per avere, almeno inizialmente, gli stessi azionisti. Ciò comporta un rischio di coordinamento dei comportamenti concorrenziali, qualora le due imprese fossero controllate da uno stesso gruppo di azionisti, o se un medesimo gruppo di azionisti fosse in grado di esercitare un'influenza importante su almeno una delle due imprese. Per eliminare tale rischio, nessun azionista o gruppo di azionisti comune a Schneider e Legrand dovrebbe essere in grado di esercitare un'influenza importante su una delle due società. (104) Nella sua risposta, Schneider ha spiegato che, per complesse ragioni di natura giuridica e fiscale, l'attuazione di una separazione tramite distribuzione delle azioni o tramite scissione necessiterebbe un periodo di tempo che non sarebbe inferiore a quello necessario per le altre soluzioni di separazione che possono essere prese in considerazione e che la scelta della soluzione di separazione dovrebbe competerle. Schneider non ha tuttavia ricusato a priori il principio di una distribuzione delle azioni. (105) In considerazione degli argomenti presentati da Schneider, la Commissione ritiene che sia preferibile lasciare a Schneider la scelta delle modalità giuridiche della separazione da Legrand, purché tali modalità consentano di realizzare una separazione conforme alle conclusioni già presentate: Schneider non deve più detenere una partecipazione importante nel capitale di Legrand; Schneider deve vendere il gruppo Legrand senza separazione distinta di talune attività [...]*. TERMINI E TEMPISTICA (106) Poiché la presenza di una partecipazione importante di Schneider in Legrand comporta conseguenze serie e negative sulla concorrenza, la cessione della partecipazione di Schneider in Legrand deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha indicato un termine massimo di [...]* a partire dall'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. (107) Nella sua risposta, Schneider ritiene che tale termine sarebbe sproporzionato, principalmente per tre ragioni. (108) Schneider fa notare in primo luogo il fatto di aver depositato un ricorso davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nei confronti della decisione di incompatibilità(15). In questa prospettiva, Schneider ritiene che ogni decisione che le impone di cedere le azioni di Legrand prima della sentenza del Tribunale e, se del caso, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in questa causa, priverebbe irrimediabilmente una decisione di annullamento di qualsiasi effetto utile. (109) Schneider ritiene, in secondo luogo, che l'imposizione di un termine di [...]* sarebbe sproporzionata, tenuto conto, da una parte, dell'assenza di minaccia alla concorrenza dovuta alla concentrazione e delle disposizioni adottate da Schneider al fine di garantire l'indipendenza di Legrand, e, dall'altra, del rischio serio di minusvalenza incorso da Schneider in caso di vendita rapida di Legrand. (110) In terzo luogo, Schneider ritiene che, in ogni caso, un termine di [...]* sarebbe materialmente insufficiente per consentire la cessione di Legrand, come dimostrato, sempre secondo Schneider, dai tempi richiesti dalle recenti operazioni di cessione o di acquisizione. Secondo Schneider, questi esempi dimostrano che la cessione di imprese di dimensione paragonabile a quella di Legrand richiede in generale tempi notevoli, che possono essere superiori a [...]*, in particolare nell'ambito del mercato francese. (111) Data la complessità e la vastità dell'operazione, la Commissione ritiene che un periodo di [...]* consentirebbe a Schneider tutto il tempo necessario per procedere ad una separazione di Legrand secondo le modalità di separazione scelte. In ogni caso, a Schneider dovrebbe essere accordato un ulteriore termine di [...]*, in cui il fiduciario si vedrebbe accordato un mandato di vendita irrevocabile ed esclusivo. Impatto del termine fissato per portare a termine la separazione sull'effetto utile di un ricorso di Schneider contro la decisione di incompatibilità (112) La Commissione ritiene che l'analisi di Schneider, secondo la quale una decisione che impone una separazione prima dello scadere di tutti i possibili ricorsi contro la decisione di incompatibilità priverebbe questo ricorso di qualsiasi effetto utile, non sia fondata. (113) Infatti, se una decisione di separazione rendesse inutile il ricorso di Schneider, quest'ultima potrebbe, in ogni caso, presentare un ricorso per direttissima chiedendo la sospensione di detta decisione. Inoltre, la posizione difesa da Schneider equivarrebbe a considerare che qualsiasi ricorso contro una decisione di incompatibilità è automaticamente sospensivo, ipotesi contraria all'articolo 242 del trattato. Una tale situazione equivarrebbe anche a vietare l'utilizzo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni per imporre una separazione al fine di ristabilire una concorrenza effettiva e quindi privare di effetto utile una decisione di incompatibilità in caso di ricorso formulato contro quest'ultima. Un termine di [...]* sarebbe materialmente sufficiente (114) Come esposto ai punti da 14 a 21, la Commissione non condivide l'opinione di Schneider secondo la quale la presenza di Schneider in Legrand non comporterebbe alcuna minaccia per la concorrenza, in particolare viste talune disposizioni adottate da Schneider per garantire l'indipendenza di Legrand (nomina di un fiduciario). In effetti, la semplice esistenza di una partecipazione importante di Schneider in Legrand influenza in maniera negativa la concorrenza sui mercati in questione, poiché modifica gli incentivi concorrenziali di Schneider e blocca lo sviluppo di Legrand. Parimenti, la nomina di un fiduciario indipendente non riduce significativamente le minacce alla concorrenza derivanti dalla partecipazione importante detenuta da Schneider in Legrand. Detta nomina non modifica pertanto la necessità di una risoluzione rapida della situazione. (115) Quanto alle potenziali minusvalenze dovute alla vendita di Legrand in tempi troppo brevi, occorre distinguere due possibili cause. La prima causa di minusvalenza potrebbe essere dovuta ad un andamento negativo dei mercati finanziari. Questa causa non è pertinente nel quadro dell'analisi della Commissione, in quanto è impossibile anticipare il futuro andamento dei mercati. La seconda causa sarebbe da attribuirsi ad un periodo di tempo troppo breve che non permetterebbe a Schneider di negoziare con terzi o con i mercati finanziari in condizioni favorevoli, in particolare in quanto questo lasso di tempo non lascerebbe margine di manovra in rapporto alle esigenze delle diverse opzioni in termini di calendario. (116) La Commissione ritiene che gli argomenti avanzati da Schneider, secondo i quali non sarebbe possibile operare la separazione in [...]*, non siano fondati. (117) In particolare, la Commissione constata che, nell'elenco di esempi fornito da Schneider, diverse operazioni sono state condotte a buon fine in meno di [...]*. Come indica la banca d'affari presa in considerazione da Schneider, questi esempi non sembrano costituire delle eccezioni, ma semplicemente dei "casi senza difficoltà particolare". (118) Legrand ha anche indicato alcuni esempi di termini di tempo necessari per realizzare operazioni recenti di fusione-acquisizione, riguardanti in particolare imprese francesi. Da questi esempi risulta che un periodo di tempo compreso tra [...]* a partire dalla decisione di vendita è generalmente sufficiente per condurre a buon fine tali operazioni. (119) Schneider ha spiegato che se talune operazioni di cessione o di scissione sono tecnicamente realizzabili entro un termine di [...]*, un tale periodo di tempo non consentirebbe a Schneider di esplorare, almeno in un primo tempo, tutte le possibili modalità di separazione. I consulenti di Schneider hanno tuttavia indicato che estendendo questo periodo a [...]*, la Commissione fornirebbe a Schneider la flessibilità necessaria per esplorare ciascuna delle opzioni previste (cessione e scissione) prima di prendere una decisione, pur essendo in grado di condurre a termine il processo di separazione. (120) Infine, occorre notare che Schneider ha potuto iniziare ad organizzare questa separazione dal momento che la Commissione ha adottato la decisione di incompatibilità, il 10 ottobre 2001. È peraltro a questo scopo che, il 22 novembre, Schneider ha richiesto alla Commissione una deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni al fine di poter iniziare a preparare una eventuale separazione, deroga che le è stata accordata. Un termine di [...]*, quale previsto al punto 119, si aggiungerebbe quindi al periodo trascorso tra il 10 ottobre 2001 e la data di adozione della presente decisione, ossia, in totale, più di [...]*. (121) Inoltre, [...]*. (122) Pertanto, sembrerebbe che un termine di [...]* per realizzare la separazione sarebbe materialmente sufficiente. In ogni caso, la Commissione è disponibile ad accordare un periodo supplementare di [...]*, durante il quale il fiduciario si vedrebbe accordare un mandato di vendita irrevocabile ed esclusivo, al fine di fornire a Schneider il margine di manovra necessario per le sue trattative con i potenziali acquirenti o investitori. Peraltro, al fine di fronteggiare circostanze avverse che verrebbero a mettere in pericolo il rispetto dei termini di [...]*, la Commissione potrà protrarre detti termini se la richiesta le verrà inoltrata da Schneider o dal fiduciario, se Schneider o il fiduciario saranno in grado di dimostrare di aver compiuto ogni possibile sforzo per rispettare detto termine. (123) Di conseguenza, conviene accordare a Schneider un primo termine di [...]* per procedere alla separazione. Se Schneider non avrà provveduto alla separazione entro detto termine, un fiduciario sarà incaricato di procedere alla cessione delle azioni Legrand detenute da Schneider entro un nuovo termine di [...]*. (124) Peraltro, Schneider suggerisce nella sua risposta che le sia lasciata la possibilità di procedere ad una cessione graduale del capitale di Legrand. Ora, così come è già stato concluso (vedere i punti 32 e 33), ogni dilazione nella cessione da parte di Schneider del capitale di Legrand sarebbe pregiudizievole per la concorrenza. Tuttavia, a talune condizioni, dovranno poter essere esaminate dalla Commissione, su richiesta debitamente motivata di Schneider, altre modalità che permetterebbero a Schneider di attirare acquirenti che non sarebbero in grado di presentare un'offerta per l'intero valore di Legrand. FIDUCIARIO INDIPENDENTE (125) Il termine di [...]*, prolungato eventualmente di [...]* supplementari a favore del fiduciario, significa che Schneider continuerà a detenere una partecipazione pari a circa il 98 % nel capitale di Legrand per un certo periodo di tempo. La Commissione ritiene quindi che, analogamente a quanto stabilito dalla decisione di deroga del 4 dicembre 2001, il ripristino di una concorrenza effettiva presuppone che il fiduciario nominato con la decisione di deroga veda il suo mandato immediatamente esteso. Il suo mandato dovrebbe conferirgli tutti i poteri e l'indipendenza necessari per gestire la partecipazione di Schneider in Legrand per tutto il periodo transitorio precedente alla separazione di queste due società, per concedere l'autonomia e il margine di manovra necessari a Legrand affinché questa società continui ad essere un concorrente a pieno titolo sui mercati in questione, per assicurarsi che Schneider non ponga in essere azioni contrarie a, o che vadano al di là, della presente decisione, e per partecipare alla preparazione e alla realizzazione della separazione da parte di Schneider. Peraltro, nell'ipotesi in cui Schneider non riesca ad effettuare la separazione entro il termine di [...]*, il fiduciario si vedrebbe affidare un mandato di vendita esclusivo ed irrevocabile delle azioni Legrand detenute da Schneider, sulla base di una nuova clausola del mandato. Le clausole del mandato convenute dalla Commissione nella decisione di deroga dovranno essere approvate dalla Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di ripristinare una concorrenza effettiva, si ordina a Schneider Electric di separarsi dal gruppo Legrand conformemente all'allegato II. Articolo 2 Destinataria della presente decisione è SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 43-45, Boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL-MALMAISON Francia Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. (2) GU L 180 del 9.7.1997, pag 1. (3) GU C 86 del 6.4.2004. (4) GU C 86 del 6.4.2004. (5) Nella presente decisione, con il termine "Legrand" s'intende tutto il gruppo Legrand nel senso più ampio quale esistente al momento della chiusura dell'offerta di Schneider. (6) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1. (7) Taluni passaggi del presente documento sono stati tralasciati al fine di non pubblicare informazioni confidenziali; figurano tra parentesi quadre e sono contrassegnati da un asterisco. (8) Occorre ricordare che Schneider ha acquisito la sua partecipazione nel capitale di Legrand tramite un'offerta pubblica di scambio. L'avvio di questa offerta prima che la Commissione si sia pronunciata sulla compatibilità con il mercato comune del progetto di concentrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni; non costituisce un'infrazione alle regole della concorrenza e non può quindi essere sanzionato. Per contro, Schneider deve assumersi, come è giusto che accada in situazioni simili, le conseguenze di questa operazione messa deliberatamente in atto in un contesto di incertezza circa l'esito della procedura di esame condotta dalla Commissione. A questo proposito, è opportuno notare che Schneider aveva la possibilità di notificare un accordo preliminare all'avvio dell'offerta pubblica di scambio, come è stato fatto da altre imprese quotate alla Borsa di Parigi. D'altra parte, occorre ricordare che dopo che la Commissione aveva espresso, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, seri dubbi sul progetto di concentrazione tra Schneider e Legrand, Schneider si è trovata, a seguito di una controversia intervenuta con gli azionisti di minoranza di Legrand, nella posizione di poter rinunciare a questa operazione. Schneider, invece, ha deciso di non ritirare la sua offerta. (9) Nel diritto francese la minoranza bloccante è pari al 33 % del capitale. Tenendo conto di un quorum del 50 % per le assemblee generali, ciò equivale ad una partecipazione superiore al 16 %. (10) Vedere la decisione di incompatibilità, punti da 511 a 516. (11) L'indice HHI (Hirschman Herfindhal Index) è la somma dei quadrati delle quote di mercato delle imprese presenti su un dato mercato. Facendo alcune ipotesi, si può dimostrare che questo indice riflette il livello medio dei margini in un'industria. La variazione di questo indice causata da un'operazione è assimilabile ad una variazione dei margini ed è dunque un indicatore dell'effetto potenziale sui prezzi di questa operazione. Viene dunque utilizzato per misurare l'intensità della concorrenza in un dato mercato o i cambiamenti di questa intensità causati da un'operazione (vedere per esempio il caso COMP/M.1383 - Exxon/Mobil o ancora le linee direttrici del Dipartimento di giustizia della Federal Trade Commission statunitense per quanto concerne le fusioni orizzontali: http://www.usdoj.gov/atr/public /guidelines/horiz_book/toc.html). Ha un valore massimo di 10000 punti (100 punti percentuali al quadrato) e un valore superiore a 3000 indica un mercato molto concentrato dove la concorrenza può risultare alquanto limitata. (12) Vedere la decisione d'incompatibilità, punti da 689 a 691. (13) Vedere il punto 537 della decisione di incompatibilità. Schlumberger e Hager sono presenti su questo mercato ma vendono rispettivamente prodotti di Legrand e Schneider. (14) Questi calcoli sono basati su di un'estensione (da Timothy F. Bresnahan e Steven C. Salop, "Quantifying the competitive effects of production joint venture", International Journal of Industrial Organisation, 1986) del calcolo dell'HHI per prendere in considerazione l'esistenza di partecipazioni tra concorrenti. Nell'ipotesi in cui l'impresa A detiene l'x % del capitale dell'impresa B, l'impresa A cercherà di massimizzare non solo il proprio profitto ma la somma del proprio profitto e dell'x % del profitto dell'impresa B. Sulla base del ragionamento esposto al punto 15, ciò ha come conseguenza di concedere all'impresa un nuovo margine di manovra per aumentare i suoi prezzi. L'introduzione di questa funzione di profitto per l'impresa A nel calcolo dell'HHI, senza altra ipotesi, conduce a quanto segue: [HHI modificato] = [HHI normale] + [quota di mercato Schneider]x[quota di mercato Legrand]x[partecipazione di Schneider nel capitale di Legrand]. (15) Questo ricorso è stato depositato il 13 dicembre 2001. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2004101IT.014502.TIF"> ALLEGATO II Punto 1 Schneider Electric (nel prosieguo Schneider) deve separarsi dal gruppo Legrand (nel prosieguo Legrand), senza procedere ad una separazione distinta di talune attività di Legrand, entro un termine di [...]* a partire dalla data di ricevimento della presente decisione. Questa separazione può essere effettuata secondo le modalità scelte da Schneider, nel rispetto dei principi enunciati al punto 2. Punto 2 1. Se Schneider sceglie di vendere o di far vendere delle azioni che possiede nel capitale di Legrand ad uno o più acquirenti, Schneider vende le azioni necessarie per permettere a questo o questi acquirenti di effettuare una offerta pubblica di riacquisto seguita da un riacquisto obbligatorio in modo da ritirare le azioni di Legrand dalla quotazione. Una volta effettuata la cessione, Schneider e gli altri azionisti minoritari dovranno detenere nel complesso meno del 5 % del capitale e dei diritti di voto di Legrand. Se l'acquirente/gli acquirenti non chiedono di beneficiare della possibilità di procedere ad un'offerta pubblica di riacquisto seguita da un riacquisto obbligatorio, Schneider potrà conservare una partecipazione inferiore al 5 % del capitale di Legrand. 2. Se Schneider decide di immettere o di far immettere su un mercato finanziario azioni di Legrand o di un'altra entità che controlla Legrand, Schneider assicura innanzitutto alla Commissione che a seguito di questa immissione su un mercato finanziario nessun azionista o gruppo di azionisti comune a Schneider e Legrand eserciterà un'influenza rilevante su una delle due società. Schneider non può inoltre mantenere una partecipazione superiore o uguale al 5 % del capitale. 3. Se Schneider sceglie una modalità di separazione diversa da quelle previste ai paragrafi 1 e 2, richiede innanzitutto l'approvazione di questa modalità alla Commissione, in particolare per quanto concerne la possibilità eventuale per Schneider di conservare per una durata limitata e in quantità limitata dei titoli assimilabili ad un credito nei confronti di Legrand o di qualsiasi altra società che acquisterebbe il controllo di Legrand. In questo caso, la Commissione ha facoltà di imporre nuovi oneri a Schneider al fine di assicurare che venga ristabilita una concorrenza effettiva. 4. Prima della cessione di Legrand e per quanto, in particolare nel caso di una introduzione in borsa, Schneider sia in grado di identificare gli acquirenti di Legrand, Schneider chiede alla Commissione il suo benestare in merito a qualsiasi acquirente. La richiesta di benestare comporta le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di verificare che l'acquirente o gli acquirenti risultino idonei in base ai criteri di selezione dell'acquirente definiti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione(1). Qualsiasi operazione che determini un trasferimento successivo da uno o più acquirenti di talune attività di Legrand a Schneider preclude il benestare nei confronti di questi acquirenti. Punto 3 Schneider sottopone alla Commissione, entro i più brevi termini di tempo possibili: a) il progetto o i progetti di documentazione informativa dei terzi destinati ad essere consegnati ai potenziali acquirenti o investitori; b) l'elenco dei potenziali acquirenti che Schneider intende contattare e i risultati di questi contatti. Questi documenti sono ritenuti accettati dalla Commissione se questa non si è pronunciata a loro riguardo entro un periodo di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di consegna dei documenti. Punto 4 1. Schneider sottopone all'approvazione della Commissione, entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della presente decisione, una clausola al contratto che la vincola al fiduciario designato in applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 4 dicembre 2001 nel presente caso in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89. Nel caso in cui non fosse proposta una clausola entro detti termini di tempo o in caso di mancanza di accordo tra la Commissione e Schneider sulla proposta di clausola, la Commissione può imporre una clausola, a seguito di consultazione con il fiduciario. 2. La clausola di cui al paragrafo 1 è stabilita secondo i seguenti principi: a) il mandato è esteso fino alla realizzazione completa della separazione tra Schneider e Legrand; b) il fiduciario si accerta che Schneider non ponga in essere azioni contrarie a o che andrebbero oltre quanto previsto dalla presente decisione; c) il fiduciario partecipa alla preparazione e alla realizzazione della separazione per conto di Schneider; d) la clausola comprende qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per l'attuazione della presente decisione e per la preservazione dell'autonomia e del margine di manovra necessario a che Legrand continui ad essere un concorrente a pieno titolo su tutti i mercati in questione. 3. Se Schneider non rispetta i suoi impegni in maniera sostanziale, la Commissione può estendere la missione del fiduciario, al fine di consentirgli di far rispettare la presente decisione. 4. Dal momento in cui le missioni a lui affidate saranno state realizzate, Schneider chiede alla Commissione di poter sollevare il fiduciario dal suo mandato. Punto 5 La data di scadenza del termine di cui al punto 1 è la data di firma di un accordo irrevocabile di vendita o quella della pubblicazione di un'offerta pubblica o il voto dell'assemblea generale di Schneider per una scissione. La separazione effettiva di Schneider e Legrand si compie entro un termine di [...]* a partire da detta data. Punto 6 1. Se Schneider non è stata in grado di firmare un accordo irrevocabile di vendita con terzi o di pubblicare una offerta pubblica di vendita delle azioni entro un termine di [...]* di cui al punto 1, Schneider affida un mandato irrevocabile ed esclusivo al fiduciario di cui al punto 4, affinché costui effettui, al miglior prezzo possibile, ma senza che sia determinato un prezzo minimo, la separazione tra Schneider e Legrand. A tal fine, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza di detto termine, Schneider sottopone al benestare della Commissione una clausola al contratto di mandato. In caso di mancanza di proposta di clausola dieci giorni lavorativi prima dello scadere di detto termine o in caso di mancato accordo tra la Commissione e Schneider sulla proposta di clausola, la Commissione ha facoltà di imporre una clausola, a seguito di consultazione con il fiduciario. 2. Il fiduciario dispone di un termine di [...]* per firmare un accordo irrevocabile di vendita con terzi o per pubblicare una offerta pubblica di vendita delle azioni. Punto 7 In caso di circostanze eccezionali che ostacolino la firma di un accordo irrevocabile di vendita con terzi o la pubblicazione di un'offerta pubblica di vendita delle azioni da parte di Schneider o del fiduciario di cui al punto 4, la scadenza di cui al punto 1 o la scadenza di cui al punto 6, paragrafo 2, possono essere prolungate, a discrezione della Commissione, su richiesta debitamente giustificata di Schneider o del fiduciario. Detta richiesta è depositata immediatamente dopo l'insorgere delle circostanze eccezionali e dimostra che è stato profuso il massimo impegno per rispettare i termini. (1) GU C 68 del 2.3.2001, pag. 3.