32004D0264

2004/264/CE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 2004, che sospende il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 19/03/2004 pag. 0089 - 0091


Decisione della Commissione

del 18 marzo 2004

che sospende il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

(2004/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (di seguito denominato "regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con decisione n. 2730/2000/CECA(3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata "RPC") e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (di seguito denominato "prodotto in esame"). L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

(2) In considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1310/2002(5), ha stabilito che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione(6), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA(7) e ancora in vigore sono confermati e sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002. Analogamente, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping tuttora pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.

(3) Nel dicembre 2002 la Commissione ha avviato un riesame intermedio, su richiesta presentata da Eucoke-EEIG (di seguito denominato "il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(4) In seguito al ritiro della denuncia da parte del richiedente, la Commissione ha proposto al Consiglio di chiudere il riesame intermedio.

(5) Tuttavia, nel corso dell'inchiesta del riesame intermedio relativa al periodo 1o ottobre 2001 - 30 settembre 2002 (di seguito denominato "periodo di inchiesta"), sono state fornite alla Commissione informazioni relative a una modifica delle condizioni di mercato, avvenuta dopo il periodo di inchiesta (cioè tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003), che può giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata o meno.

B. MOTIVI

(6) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. L'articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci, in qualsiasi momento, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

(7) Nel corso dell'inchiesta del riesame intermedio un certo numero di parti interessate ha dichiarato che, dopo il periodo di inchiesta, la situazione del mercato è completamente cambiata. Le affermazioni si fondavano su un'offerta insufficiente del prodotto in esame e sull'elevato livello dei prezzi applicati dagli operatori commerciali sul mercato comunitario.

(8) Considerata la gravità di tali affermazioni, la Commissione ha svolto un'ulteriore inchiesta per valutare la recente evoluzione dei volumi e dei prezzi del prodotto in esame per il periodo 1o ottobre 2002 - 30 settembre 2003. A tutte le parti interessate è stata data l'opportunità di presentare osservazioni. Tutte le parti interessate hanno cooperato alla nuova inchiesta, gli utilizzatori in misura minore.

(9) Riguardo alle informazioni fornite da uno degli importatori che hanno cooperato e confermate dagli utilizzatori, nel periodo esaminato si è registrato un aumento del 20 %-50 % dei prezzi del prodotto in esame importato dalla RPC. Tale andamento dei prezzi è stato confermato anche dall'industria comunitaria. Anche l'industria dell'acciaio, che non è una parte interessata in questo procedimento, ha riferito di un aumento del 76 % dei prezzi di tutti i tipi di coke.

(10) Considerato che gli utilizzatori europei non acquistano il prodotto in questione direttamente dalla RPC, ma dagli operatori commerciali che non effettuano un'accurata distinzione secondo l'origine del prodotto, le informazioni sul volume del prodotto in esame si sono basate sulle conclusioni di una rivista specializzata, The Coke Market Report, ritenuta fonte attendibile di informazioni sul mercato del coke. Tale pubblicazione ha segnalato un calo del 23 % delle importazioni dalla RPC, che sono passate, per tutti i tipi di coke, da 15,5 milioni di tonnellate nel 2002 a 12 milioni nel 2003. Questo calo è principalmente dovuto a un recente cambiamento della politica delle autorità cinesi, che hanno deciso di orientare la produzione cinese verso il mercato interno per soddisfare la crescente domanda nazionale, riducendo il numero di licenze di esportazione concesse agli esportatori cinesi. Per il 2004 è previsto un ulteriore calo delle importazioni dalla RPC di 6,5 milioni di tonnellate, sebbene tale informazione non sia stata ancora confermata, non avendo le autorità cinesi ancora rilasciato le licenze. In vista di una diminuzione del numero di licenze di esportazione rilasciate dalle autorità cinesi, per il 2004 si prevede un ulteriore aumento del 19 % dei prezzi del prodotto in esame. Poiché la notevole modifica dell'offerta del prodotto in esame è il risultato di un cambiamento della politica applicata dalle autorità cinesi, mancano dati che consentano alla Commissione di presupporre che tali modifiche abbiano carattere duraturo.

(11) Per quanto concerne l'industria comunitaria, va osservato che dall'istituzione delle misure, nel 2000, la situazione è migliorata. Le vendite e i volumi di produzione sono leggermente diminuiti, analogamente al consumo comunitario, ma i prezzi delle vendite sono notevolmente aumentati. Gli investimenti sono aumentati di un terzo e l'occupazione del 10 %. Solo la quota di mercato è rimasta stabile (33 %), ma ciò è dovuto alla comparsa sulla scena di nuovi paesi esportatori, quali la Repubblica ceca e la Polonia, mentre la quota di mercato cinese, che rappresentava il 9 % del mercato comunitario nel periodo di inchiesta, ha subito un calo di oltre dieci punti percentuali. Anche la situazione del profitto è migliorata, quantunque esso non abbia ancora raggiunto il 10,5 % fissato come obiettivo dalla decisione n. 2730/2000/CECA. Dal 2000, tuttavia, l'industria comunitaria ha guadagnato 17 punti percentuali e durante il periodo di inchiesta ha recuperato la redditività. Inoltre, riguardo alla situazione successiva al periodo di inchiesta (cioè tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003), si deve osservare che, sebbene i produttori comunitari abbiano segnalato un aumento nella produzione e nelle vendite sul mercato comunitario pari, rispettivamente, al 20 % e al 40 %, considerato che essi producono solo un terzo della domanda del mercato comunitario relativa al prodotto in esame, le importazioni dalla RPC rimangono essenziali per rifornire il mercato comunitario.

C. CONCLUSIONI

(12) In conclusione, dati il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, l'elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta originaria, nonché l'asserita insufficienza di offerta del prodotto in esame, si ritiene che sia improbabile che il pregiudizio connesso con le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure, che è nell'interesse della Comunità. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(13) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria la sua intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti, dandole l'opportunità di presentare osservazioni. L'industria comunitaria non si è opposta a tale sospensione.

(14) La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per sospendere il dazio antidumping imposto sul prodotto in esame. Di conseguenza, il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA dovrebbe essere sospeso per un periodo di nove mesi.

(15) La Commissione continuerà a sorvegliare l'andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, il ritorno ad un aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione provvederà a rendere nuovamente efficace il dazio antidumping abrogando la presente decisione di sospensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10 ) e originario della RPC, è sospeso per un periodo di nove mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30.

(4) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3.

(5) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9.

(6) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

(7) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.