2004/262/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 808]
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 19/03/2004 pag. 0086 - 0087
Decisione della Commissione del 17 marzo 2004 relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [notificata con il numero C(2004) 808] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/262/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(2), stabilisce le misure da adottare in relazione alla peste equina. (2) La decisione 97/10/CE della Commissione(3) ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti da alcune zone del Sudafrica. (3) Un focolaio di peste equina è stato denunciato in cavalli detenuti all'interno della zona di sorveglianza della Western Cape Province a circa 40 km dalla zona dichiarata indenne da tale malattia, istituita conformemente alla decisione 97/10/CE della Commissione, che è la sola zona del Sudafrica da cui i cavalli possono essere esportati verso altri paesi. (4) Le competenti autorità veterinarie del Sudafrica hanno adottato le misure necessarie per debellare la malattia, compresa la vaccinazione degli animali ricettivi in un raggio di 20 km attorno alla zona del focolaio. (5) La presenza di questa malattia nella zona di sorveglianza della Western Cape Province può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità. Inoltre, il ricorso alla vaccinazione in un'area limitrofa alla zona indenne impedisce un'ulteriore regionalizzazione in conformità con la normativa comunitaria e le norme sanitarie riconosciute a livello internazionale. (6) Anche se le autorità hanno sospeso tutte le esportazioni di cavalli registrati dalla zona indenne verso gli Stati membri, è necessario adottare misure di protezione a livello comunitario con riguardo all'ammissione temporanea, al transito ed all'importazione di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica. (7) Occorre sospendere l'ammissione temporanea, le importazioni definitive e il transito di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica. Tuttavia, è necessario riesaminare la situazione alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e dell'effetto delle misure adottate per controllare la malattia. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea, il transito e le importazioni di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate nei confronti dell'ammissione temporanea, del transito e delle importazioni di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1). (2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (3) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 36).