32004D0242

2004/242/CE: Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 849]

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 12/03/2004 pag. 0021 - 0022


Decisione della Commissione

dell'11 marzo 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada

[notificata con il numero C(2004) 849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3) Il 9 marzo 2004 il Canada ha confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili dello Stato della British Columbia (Fraser Valley).

(4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H7N3 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia attualmente in corso in Asia. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5) Tuttavia, tenuto conto del rischio per la salute degli animali dell'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno disporre, a titolo di misura immediata, la sospensione delle importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e delle uova da cova di tali specie in provenienza dal Canada.

(6) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione(3), sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri.

(7) Tuttavia, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza dal Canada come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

(8) Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità, in provenienza dal Canada, di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da volatili macellati dopo il 17 febbraio 2004 nonché di uova per il consumo umano.

(9) La decisione 97/222/CE della Commissione(4) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; per non ostacolare inutilmente gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari del Canada che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C in tutte le loro parti.

(10) Le misure di controllo sanitario applicabili a tali prodotti permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici.

(11) Il Canada ha firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(5).

(12) È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena il Canada avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.

(13) Il riesame della presente decisione deve tenere conto delle misure di regionalizzazione proposte dalle autorità veterinarie canadesi in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario.

(14) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 22 marzo 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio del Canada di:

- pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova di tali specie,

- volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari,

- uova per il consumo umano.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio del Canada di:

- carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, e

- preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 17 febbraio 2004.

2. I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

"Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne consistente o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne consistente o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento(6) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 17 febbraio 2004 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/242/CE."

3. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie canadesi.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(4) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(5) Decisione 99/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

(6) Cancellare la voce non pertinente.