|
10.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2004
che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici
[notificata con il numero C(2004) 646]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/233/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2001/296/CE della Commissione, del 29 marzo 2001, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
|
(2) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4) ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri indenni da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi. |
|
(3) |
La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia della vaccinazione antirabbica. |
|
(4) |
Nel quadro delle misure alternative alla quarantena per la rabbia è stata stabilita una procedura di verifica dell'efficacia della titolazione di anticorpi nei carnivori domestici vaccinati. |
|
(5) |
Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy deve applicare la suddetta procedura di verifica per approvare i laboratori che realizzeranno gli esami sierologici su alcuni carnivori vaccinati contro la rabbia. |
|
(6) |
Diversi Stati membri hanno presentato domande di riconoscimento dei laboratori incaricati di realizzare le analisi necessarie per controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici. |
|
(7) |
Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy ha valutato le domande ricevute dagli Stati membri e ha trasmesso i risultati della valutazione alla Commissione. |
|
(8) |
In base ai risultati di tale valutazione la Commissione può compilare un elenco dei laboratori autorizzati a realizzare la titolazione degli anticorpi nei carnivori vaccinati contro la rabbia. |
|
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco dei laboratori presentati dagli Stati membri e autorizzati ad eseguire esami finalizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici figura nell'allegato I.
Articolo 2
La decisione 2001/296/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/341/CE (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13).
(3) Cfr. allegato II.
(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).
ALLEGATO I
NOME DEI LABORATORI
Belgio
|
Institut Pasteur de Bruxelles |
|
Rue Engeland 642 |
|
B-1180 Bruxelles |
Danimarca
|
Danish Institute for Food and Veterinary Research |
|
Lindholm |
|
DK-4771 Kalvehave |
Germania
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
Grecia
|
Center of Athens Veterinary Institutions Virus Department |
|
25, Neapoleos Str |
|
GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens |
Spagna
|
Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe |
|
Camino del Jau, s/n |
|
E-18320 Santa Fe (Granada) |
Francia
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
Italia
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
Austria
|
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
|
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |
|
Robert-Koch-Gasse 17 |
|
A-2340 Mödling |
Finlandia
|
National Veterinary and Food Research Institute |
|
PL 45 |
|
FIN-00581 Helsinki |
Svezia
|
National Veterinary Institute |
|
BMC, |
|
Box 585 |
|
S-751 23 Uppsala |
Regno Unito
|
1. |
|
|
2. |
|
ALLEGATO II
Decisione abrogata e sue modificazioni successive
|
Decisione 2001/296/CE della Commissione |
|
|
Decisione 2001/808/CE della Commissione |
|
|
Decisione 2002/341/CE della Commissione |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
|
Decisione 2001/296/CE |
Presente decisione |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
— |
Articolo 2 |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Allegato |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |