2004/228/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0037 - 0038
Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2004 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (2004/228/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. (2) Con lettera protocollata il 27 ottobre 2003 presso il segretariato generale della Commissione, il governo spagnolo ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di recupero e residui. (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Spagna il 7 novembre 2003. (4) La deroga in questione mira a consentire alla Spagna di designare quale debitore dell'imposta il beneficiario di specifici tipi di cessioni nel settore dei materiali di recupero e residui. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di recupero e residui può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Ciò ridurrebbe al minimo i problemi che le autorità fiscali incontrano per la riscossione dell'IVA dovuta in questo settore. (5) La misura richiesta deve essere considerata principalmente una misura di prevenzione per taluni tipi di evasione fiscale nel settore del recupero dei materiali, quali il mancato versamento di IVA fatturata da parte di operatori che raccolgono, smistano e sottopongono ad una trasformazione di base i materiali di recupero e i residui e di cui successivamente vengono perse le tracce. La misura è destinata anche a semplificare il lavoro delle autorità fiscali. (6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni soggette all'IVA nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta. (7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione del grande numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci. (8) Per quanto riguarda il settore in questione, dai recenti contatti tra la Commissione e talune amministrazioni nazionali e rappresentanti del settore risulta che, per garantire un'imposizione più adeguata di tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adattato alle specificità del settore. La Commissione intende preparare una proposta di regime speciale da applicare al settore del recupero dei materiali. (9) La deroga scade quindi alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005. (10) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione di cui all'articolo 28 octies dello stesso, il Regno di Spagna è autorizzato a designare quale debitore dell'IVA il beneficiario delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione. Articolo 2 Il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi: a) cessioni di avanzi dell'industria, cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, residui ed altri materiali di recupero costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tutti questi prodotti; b) cessioni di cascami e avanzi di carta, cartone o vetro; c) cessioni di prodotti semilavorati (lingotti, blocchi, lastre, barre, grani, graniglie, vergella ecc.) ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione dei metalli non ferrosi, ad eccezione dei composti di nichel. Articolo 3 La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, che modifica la direttiva 77/388/CEE, comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Articolo 4 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004. Per il Consiglio Il Presidente N. Dempsey (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).