32004D0211

2004/211/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [notificata con il numero C(2003) 5242] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 11/03/2004 pag. 0001 - 0010


Decisione della Commissione

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 19, punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio stabilisce che sono consentite esclusivamente le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco da inserire nell'elenco di paesi terzi redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(3).

(2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne(4), è stata modificata nella sostanza, in particolare con l'esclusione degli equidi dal suo campo di applicazione. Tuttavia, alcune decisioni della Commissione adottate sulla base della direttiva 90/426/CEE e riguardanti le condizioni sanitarie per le importazioni di equidi istituiscono elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le esportazioni di tali animali verso la Comunità, fondati sulla decisione 79/542/CEE.

(3) È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio(5) che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e recante modifica delle direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In tale contesto, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE verrà modificato affinché stabilisca i principi di elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi.

(4) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati(6) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea degli animali in questione e ha stabilito le categorie sanitarie dei paesi terzi.

(5) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea(7) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione degli animali in questione.

(6) La decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello(8) contiene alla nota in calce 3 dell'allegato II l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.

(7) La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione(9) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.

(8) È opportuno stabilire in un unico atto comunitario l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità.

(9) In alcuni casi sono autorizzate soltanto determinate categorie di equidi o particolari tipi di importazione da una parte del territorio di un paese terzo conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi(10) per motivi di chiarezza e di trasparenza occorre inoltre stabilire tali condizioni di regionalizzazione unitamente all'elenco dei paesi terzi autorizzati ed abrogare la decisione 92/160/CEE.

(10) Poiché l'elenco dei paesi terzi è un elenco di massima, occorre prevedere i riferimenti a condizioni o restrizioni specifiche applicabili all'importazione di equidi ai sensi della normativa comunitaria.

(11) La decisione 95/461/CE della Commissione(11) reca misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia che vietano la riammissione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea in provenienza dal Venezuela e dalla Colombia. Risulta pertanto opportuno adeguare di conseguenza l'elenco.

(12) La decisione 97/10/CE della Commissione(12) recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica stabilisce condizioni specifiche di importazione compresa la regionalizzazione.

(13) La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina(13), alla parte II dell'allegato rimanda alle parti 1 e 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. Tale elenco è stato stabilito ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/65/CEE per un periodo transitorio di tre anni.

(14) La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE(14) contiene l'elenco dei paesi e degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di sperma equino.

(15) La decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino(15) e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina(16) stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di sperma, ovuli e embrioni equini; occorre far riferimento anche a tali disposizioni nell'elenco consolidato dei paesi terzi.

(16) È opportuno riunire gli elenchi specifici dei paesi e le condizioni di regionalizzazione di cui alle decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/63/CE in un unico elenco consolidato, indicando le categorie sanitarie dei paesi terzi e, se del caso, le condizioni specifiche per l'importazione da tali paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di tale specie.

(17) Pertanto, occorre abrogare le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE nonché modificare di conseguenza le decisioni 94/63/CE e 93/195/CEE.

(18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

"categoria di equidi": gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

"importazione": l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

Articolo 3

Importazione di equidi vivi

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

- l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,

- la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,

- l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,

- l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,

- l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.

Articolo 4

Importazioni di sperma della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

Articolo 5

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;

b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;

c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;

d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;

e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;

f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;

g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

Articolo 7

Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

Articolo 9

Modifiche

1. Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

2. La decisione 94/63/CE è modificata come segue:

a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

"Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina";

b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;

c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

(3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(4) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) COM(2003) 570.

(6) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

(7) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

(8) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

(9) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

(10) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20).

(11) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 40.

(12) GU L 3 del 7.4.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

(13) GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/734/CE (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 19).

(14) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/574/CE (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 27).

(15) GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

(16) GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Legenda:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:"Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:"Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Costa Rica (1), Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay".