32004D0203

2004/203/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 432]

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 03/03/2004 pag. 0013 - 0019


Decisione della Commissione

del 18 febbraio 2004

che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi. Tali condizioni variano in funzione dello stato sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.

(2) L'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che venga definito un modello di certificato per i movimenti in questione.

(3) È opportuno stabilire un modello unico per i casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 998/2003. Si tratta dei casi di introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e di introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

(4) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 si applica a decorrere dal 3 luglio 2004, occorre che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce il modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il summenzionato certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e per l'introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 2

Il modello di certificato figura in allegato.

Articolo 3

Il certificato consta di un'unica pagina redatta almeno nella lingua dello Stato membro di introduzione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di introduzione o in inglese.

Le parti da I a V del certificato devono essere rilasciate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del paese speditore o da un medico veterinario autorizzato dall'autorità competente. In quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato. Se del caso, le parti VI e VII sono compilate e firmate da veterinari abilitati all'esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore.

Il certificato deve essere corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia certificata, compresi i dati relativi alla vaccinazione e il risultato del test sierologico. Tale documentazione deve recare i dati di identificazione dell'animale in questione.

Articolo 4

La vaccinazione di cui alla parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato prodotto almeno in conformità del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

Articolo 5

Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è precedente.

Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da, o preparati in, paesi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e destinati all'Irlanda, alla Svezia o al Regno Unito, ove si applicano le disposizioni nazionali.

Articolo 6

Per i movimenti da un paese terzo figurante nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento si applicano soltanto in caso di:

- trasferimento diretto verso lo Stato membro di introduzione, oppure

- trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di introduzione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

Tuttavia, il trasferimento diretto può comprendere il transito in un paese terzo non figurante nell'allegato II per via marittima od aerea purché l'animale rimanga entro il perimetro di un aeroporto internazionale di tale paese o confinato sulla nave.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

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