2004/177/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 499]
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2004 pag. 0064 - 0065
Decisione della Commissione del 20 febbraio 2004 relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia [notificata con il numero C(2004) 499] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/177/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 19, punto ii), considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati(2), e della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione(3), si devono fornire garanzie affinché i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio di diffusione dell'arterite virale equina. (2) I cavalli registrati che nell'agosto 2004 parteciperanno ai Giochi olimpici di Atene, in Grecia, saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche e della Federazione Equestre Internazionale (FEI), organizzatrice dell'evento. (3) I cavalli registrati che nel settembre 2004 parteciperanno alla XIIma edizione dei Giochi paraolimpici di Atene, in Grecia, saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche. (4) Alcuni cavalli maschi ammissibili a questi eventi equestri di alto livello potrebbero non soddisfare i requisiti fissati, rispettivamente, dalle decisioni 92/260/CEE o 93/197/CEE per quanto concerne l'arterite virale equina. (5) Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli temporaneamente ammessi o importati ai fini della partecipazione a questi eventi sportivi. Nella deroga devono essere fissate condizioni intese ad escludere qualsiasi rischio di diffusione dell'arterite virale equina. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. In deroga alla decisione 92/260/CEE, gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi registrati non castrati ai fini della partecipazione agli eventi equestri dei Giochi olimpici e paraolimpici che si svolgeranno ad Atene, in Grecia, rispettivamente nell'agosto e nel settembre 2004, senza esigere le garanzie richieste dalla decisione suddetta per quanto concerne l'arterite virale equina, purché siano rispettate i requisiti di cui al paragrafo 2. 2. Il certificato sanitario redatto in conformità dell'allegato II della decisione 92/260/CEE deve soddisfare i seguenti requisiti: a) nella sezione III, la lettera e), punto v), dei certificati A, B, C, D e E e nella sezione III, la lettera f), punto v), del certificato F, concernente l'arterite virale equina, è soppresso dal veterinario ufficiale che firma il certificato; b) sui certificati va apposta la seguente dicitura: "Cavallo ammesso a norma della decisione 2004/177/CE della Commissione(4)"; c) il testo seguente è aggiunto alla dichiarazione acclusa ai certificati: "Il cavallo oggetto del presente certificato è destinato a partecipare agli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (cancellare la dicitura non pertinente) e non sarà utilizzato per la riproduzione o per la raccolta dello sperma durante la sua permanenza in uno Stato membro dell'Unione europea. Sono state prese disposizioni per il trasporto immediato del cavallo fuori dell'Unione europea al termine degli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (cancellare la dicitura non pertinente). Data e luogo della prevista esportazione dall'Unione europea: ..." Articolo 2 1. In deroga alla decisione 93/197/CEE, gli Stati membri autorizzano l'introduzione temporanea di cavalli maschi registrati non castrati provenienti dalle Isole Falkland, dal Kirghizistan e da Saint-Pierre e Miquelon ai fini della partecipazione ai Giochi olimpici o paraolimpici che si svolgeranno ad Atene, in Grecia, rispettivamente nell'agosto e nel settembre 2004, senza esigere le garanzie richieste dalla decisione suddetta per quanto concerne l'arterite virale equina, purché siano rispettate i requisiti di cui al paragrafo 2. 2. Il certificato sanitario redatto in conformità dell'allegato II della decisione 93/197/CEE deve soddisfare i seguenti requisiti: a) nella sezione III, la lettera e), punto v), dei certificati A, B e G, concernente l'arterite virale equina, è soppresso dal veterinario ufficiale che firma il certificato; b) sui certificati va apposta la seguente dicitura: "Cavallo ammesso a norma della decisione 2004/177/CE della Commissione(5)"; c) il testo seguente è aggiunto alla dichiarazione acclusa ai certificati: "Il cavallo oggetto del presente certificato è destinato a partecipare agli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (cancellare la dicitura non pertinente) e non sarà utilizzato per la riproduzione o per la raccolta dello sperma durante la sua permanenza in uno Stato membro dell'Unione europea. Sono state prese disposizioni per il trasporto immediato del cavallo fuori dell'Unione europea al termine degli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (cancellare la dicitura non pertinente). Data e luogo della prevista esportazione dall'Unione europea: ..." Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20). (3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20). (4) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64. (5) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64.