18.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

concernente l'assistenza finanziaria della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2004

[notificata con il numero C(2004) 349]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2004/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno prevedere un'assistenza finanziaria della Comunità ai Laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive, alle decisioni e al regolamento seguenti:

direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3),

direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (4),

decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (5),

decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (6),

regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (7).

(2)

Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficiente e che le autorità forniscano tutte le necessarie informazioni entro i termini di tempo stabiliti.

(3)

Un'assistenza finanziaria addizionale andrebbe concessa per l'organizzazione di seminari nell'ambito di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento. Deroghe alla regola sul numero massimo di partecipanti ammissibili stabilite nel regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della comunità e Laboratori comunitari di riferimento in virtù dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio (8) andrebbero concesse a due Laboratori comunitari di riferimento che necessitano di sostegno per la partecipazione di più di 30 partecipanti per assicurare una riuscita ottimale dei loro seminari.

(4)

I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai Laboratori comunitari di riferimento per il 2004 sono stati valutati dalla Commissione.

(5)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (9), le misure veterinarie e fitosanitarie applicate in virtù della normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione «garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(6)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 stabilisce le disposizioni relative all'assistenza finanziaria della Comunità ai Laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità concede un'assistenza finanziaria alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE che deve esercitare il Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires dell'agence française de sécurité sanitaire des aliments (precedentemente denominato Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, France, per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 203 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 27 000 EUR.

Articolo 2

1.   La Comunità concede alla Germania un'assistenza finanziaria destinata al Bundesinstitut für Risikobewertung (ex Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.

2.   L'assistenza finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 220 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 62 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.

Articolo 3

1.   La Comunità concede ai Paesi Bassi un'assistenza finanziaria destinata al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 4

1.   La Comunità concede alla Spagna un'assistenza finanziaria destinata al Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 201 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 33 000 EUR.

Articolo 5

1.   La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio del Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science di Weymouth, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 228 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 38 000 EUR.

Articolo 6

1.   La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio della Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 380 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

3.   L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 61 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dal decisione 1999/312/CE (GU L 120 del 8.5.1999, pag. 37).

(6)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

(7)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

(8)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.