32004D0130

2004/130/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 161]

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/2004 pag. 0032 - 0033


Decisione della Commissione

del 30 gennaio 2004

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 161]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel Regno Unito la quantità disponibile di sementi delle varietà primaverili di fava (Vicia faba L.) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.

(3) È quindi opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad ammettere, fino al 15 febbraio 2004, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4) Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che sono in grado di fornire al Regno Unito sementi di detta specie di consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo previsto dalla decisione 2003/17/CE del Consiglio sull'equivalenza delle sementi.(3)

(5) È opportuno che il Regno Unito svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi delle varietà primaverili di fava (Vicia faba L.) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 15 febbraio 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell'allegato della presente decisione;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;

c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora

a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

Il Regno Unito svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

(3) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>