2004/110/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa a misure per la valutazione del rischio residuo di ESB nei prodotti derivati da bovini/relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità a misure per la valutazione del rischio residuo di ESB nei prodotti derivati da bovini [notificata con il numero C(2004) 132]
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/2004 pag. 0018 - 0019
Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 relativa a misure per la valutazione del rischio residuo di ESB nei prodotti derivati da bovini/relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità a misure per la valutazione del rischio residuo di ESB nei prodotti derivati da bovini [notificata con il numero C(2004) 132] (2004/110/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare gli articoli 19 e 20, considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 90/424/CEE, alla Comunità spetta intraprendere le azioni scientifiche necessarie allo sviluppo della legislazione comunitaria nel settore veterinario. (2) È in corso una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nella gelatina, nel sego e nel fosfato bicalcico provenienti da ossa di bovini, nel sego proveniente da tessuti adiposi e nel sego proveniente da miscele di tessuti fusi. La metodologia utilizzata per tale valutazione è quella adottata dall'ex comitato scientifico direttivo nella sua riunione del 12 e 13 settembre 2002. (3) I lavori in corso sulla valutazione del rischio residuo di ESB devono essere aggiornati alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. (4) Una contaminazione incrociata da mangimi contenenti proteine animali e destinati a non ruminanti è considerata come la principale fonte restante di infezione di ESB dall'introduzione, nel 1994, del divieto delle proteine animali nell'alimentazione dei ruminanti. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(2) vieta l'utilizzazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione di talune proteine animali, divieto noto come "divieto esteso di mangimi". Nonostante questo divieto, piccole quantità di proteine animali sono individuate in un numero limitato di campioni di mangimi. (5) È quindi necessario estendere l'attuale valutazione del rischio a una valutazione del rischio che comportano i mangimi contenenti limitate quantità di farina di carne e ossa. Questa estensione potrebbe anche prendere in considerazione la variazione del rischio residuo dovuto alla presenza della colonna vertebrale secondo l'età degli animali. (6) Le disposizioni della presente decisione sono necessarie per lo sviluppo della legislazione veterinaria comunitaria e dovrebbero quindi fruire di una partecipazione finanziaria della Comunità. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione provvede affinché i lavori scientifici in corso sulla valutazione quantitativa del rischio residuo di ESB siano aggiornati alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, e in particolare affinché siano incluse in questa valutazione i rischi residui di ESB posti da mangimi contenenti piccole quantità di farina di carne e ossa. La Commissione riferisce sul risultato della valutazione del rischio al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Articolo 2 1. Nell'attuare le misure di cui all'articolo 1, la Commissione si basa sulla metodologia raccomandata dall'ex comitato scientifico direttivo nella sua riunione del 12 e 13 settembre 2002. Se necessario, la Commissione chiede all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) di fornire aggiornamenti della metodologia utilizzata per la valutazione del rischio. 2. La Commissione invita l'Autorità a fornire assistenza tecnica e a formulare un parere sulla relazione di cui all'articolo 1. Articolo 3 Per le misure di cui all'articolo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera la somma di 50000 EUR. Articolo 4 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).