32004D0081

2004/81/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5352]

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/2004 pag. 0041 - 0045


Decisione della Commissione

del 6 gennaio 2004

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione

[notificata con il numero C(2003) 5352]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) stabilisce un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

(2) Alcuni paesi in via di adesione hanno chiesto l'autorizzazione ad esportare animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne nella Comunità precedentemente all'adesione.

(3) L'Ufficio alimentare e veterinario ha svolto numerose missioni veterinarie intese a valutare la situazione di questi paesi in materia di polizia sanitaria.

(4) Sulla base dei rapporti di queste missioni e dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni esistenti, nonché al fine di armonizzare gli elenchi precedentemente all'adesione, è opportuno estendere in linea di principio la portata delle autorizzazioni per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi in via di adesione.

(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/731/CE (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 22).

ALLEGATO

"ALLEGATO

Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria.

Parte 1

Animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne

>SPAZIO PER TABELLA>

Osservazioni particolari:

B= Bovini (compresi i bufali e i bisonti)

O/C= Ovini/caprini

S= Suini

E= Equidi

BU= Biungulati

X= Autorizzati

0= Non autorizzati"