2004/81/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5352]
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/2004 pag. 0041 - 0045
Decisione della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine d'includervi alcuni Stati in via di adesione [notificata con il numero C(2003) 5352] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/81/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) stabilisce un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne. (2) Alcuni paesi in via di adesione hanno chiesto l'autorizzazione ad esportare animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne nella Comunità precedentemente all'adesione. (3) L'Ufficio alimentare e veterinario ha svolto numerose missioni veterinarie intese a valutare la situazione di questi paesi in materia di polizia sanitaria. (4) Sulla base dei rapporti di queste missioni e dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni esistenti, nonché al fine di armonizzare gli elenchi precedentemente all'adesione, è opportuno estendere in linea di principio la portata delle autorizzazioni per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi in via di adesione. (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36. (3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/731/CE (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 22). ALLEGATO "ALLEGATO Le importazioni devono essere conformi alle norme vigenti in materia sanitaria e di polizia sanitaria. Parte 1 Animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne >SPAZIO PER TABELLA> Osservazioni particolari: B= Bovini (compresi i bufali e i bisonti) O/C= Ovini/caprini S= Suini E= Equidi BU= Biungulati X= Autorizzati 0= Non autorizzati"