2004/71/CE: Decisione della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2912]
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 23/01/2004 pag. 0054 - 0055
Decisione della Commissione del 4 settembre 2003 sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) [notificata con il numero C(2003) 2912] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/71/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), considerando quanto segue: (1) Numerosi Stati membri hanno messo in atto o stanno mettendo in atto principi e regole comuni di sicurezza per l'attrezzatura di radiocomunicazione su navi marittime non SOLAS (Safety of Life At Sea). (2) L'armonizzazione dei servizi di radiocomunicazione contribuirà a rendere più sicura la navigazione delle navi marittime non SOLAS, soprattutto in caso d'emergenza e di maltempo. (3) La circolare 803 del Comitato della sicurezza marittima (CSM) sulla partecipazione di navi marittime non SOLAS al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e la risoluzione MSC.77(69) dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) invitano i governi ad applicare le direttive per la partecipazione di navi marittime non SOLAS al SMSSM e li sollecitano a chiedere che in concomitanza con esso siano attuate talune caratteristiche sull'attrezzatura di radiocomunicazione da usare su tutte le navi. (4) I regolamenti sulle comunicazioni radio dell'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (UIT) stabiliscono le frequenze che il SMSSM deve usare. Ogni apparecchio radio che operi su tali frequenze che sia destinato ai casi di emergenza, dovrà essere compatibile con l'uso previsto di tali frequenze e garantire in modo ragionevole di funzionare correttamente in caso di emergenza. (5) Il campo d'applicazione della decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo(2), si limita agli apparecchi da installare sulle navi d'alto mare. Il campo d'applicazione di tale decisione andrebbe esteso agli apparecchi SMSSM installati su tutte le navi marittime non SOLAS. Si ritiene che l'alto livello di sicurezza dato da questa decisione debba riguardare tutte le navi e che il campo di applicazione della decisione vada dunque modificato in modo da applicare i requisiti degli apparecchi SMSSM alle navi, d'alto mare o no, che non rientrano nel campo di applicazione di SOLAS e della direttiva equipaggiamento marittimo. La decisione 2000/638/CE va dunque sostituita. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità nelle telecomunicazioni e del comitato per la sorveglianza del mercato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica alle apparecchiature di radiocomunicazione installate su navi marittime non SOLAS, che partecipano al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM), di cui al capitolo IV della convenzione SOLAS, e che effettuano: a) il servizio mobile marittimo, di cui all'articolo 1.28 dei regolamenti di radiocomunicazione UIT; o b) il servizio satellitare mobile marittimo di cui all'articolo 1.29 dei regolamenti di radiocomunicazione UIT. Articolo 2 Apparecchi di radiocomunicazione che, ai sensi dell'articolo 1, rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, devono funzionare correttamente in ambiente marino, soddisfare tutti i requisiti operativi dell'SMSSM in caso di emergenza e dare un segnale chiaro e stabile in collegamenti analogici o digitali ad alta fedeltà. Articolo 3 La decisione 2000/638/CE è abrogata. Articolo 4 Questa decisione si applicherà a decorrere dal settembre 2004. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. (2) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52.