2004/36/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Guyana, il Kenya, Serbia e Montenegro e l'Egitto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5007]
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2004 pag. 0008 - 0011
Decisione della Commissione del 23 dicembre 2003 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Guyana, il Kenya, Serbia e Montenegro e l'Egitto [notificata con il numero C(2003) 5007] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/36/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana(2), stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato alla suddetta decisione elenca i paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) Le decisioni 2004/40/CE(4), 2004/39/CE(5), 2004/37/CE(6) e 2004/38/CE(7) della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti, rispettivamente, dalla Guyana, dal Kenya, da Serbia e Montenegro e dall'Egitto. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti all'elenco figurante nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE. (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza. (4) La presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/40/CE e 2004/38/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto. (5) Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro, la presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/39/CE e 2004/37/CE. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro. La presente decisione si applica a partire dal 17 gennaio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/764/CE (GU L 273 del 24.10.2003, pag. 43). (3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (4) Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale. (5) Cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7) Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE AE- EMIRATI ARABI UNITI AL- ALBANIA AN- ANTILLE OLANDESI AR- ARGENTINA AU- AUSTRALIA BD- BANGLADESH BG- BULGARIA BR- BRASILE BZ- BELIZE CA- CANADA CH- SVIZZERA CI- COSTA D'AVORIO CL- CILE CN- CINA CO- COLOMBIA CR- COSTA RICA CS- SERBIA E MONTENEGRO(1) CU- CUBA CV- CAPO VERDE CZ- REPUBBLICA CECA EC- ECUADOR EE- ESTONIA EG- EGITTO FK- ISOLE FALKLAND GA- GABON GH- GHANA GL- GROENLANDIA GM- GAMBIA GN- GUINEA GT- GUATEMALA GY- GUYANA HN- HONDURAS HR- CROAZIA ID- INDONESIA IN- INDIA IR- IRAN JM- GIAMAICA JP- GIAPPONE KE- KENYA KR- COREA DEL SUD KZ- KAZAKISTAN LK- SRI LANKA LT- LITUANIA LV- LETTONIA MA- MAROCCO MG- MADAGASCAR MR- MAURITANIA MU- MAURIZIO MV- MALDIVE MX- MESSICO MY- MALAYSIA MZ- MOZAMBICO NA- NAMIBIA NC- NUOVA CALEDONIA NG- NIGERIA NI- NICARAGUA NZ- NUOVA ZELANDA OM- OMAN PA- PANAMA PE- PERÙ PG- PAPUA NUOVA GUINEA PH- FILIPPINE PF- POLINESIA FRANCESE PM- SAINT-PIERRE E MIQUELON PK- PAKISTAN PL- POLONIA RU- RUSSIA SC- SEICELLE SG- SINGAPORE SI- SLOVENIA SK- SLOVACCHIA SN- SENEGAL SR- SURINAME TH- THAILANDIA TN- TUNISIA TR- TURCHIA TW- TAIWAN TZ- TANZANIA UG- UGANDA UY- URUGUAY VE- VENEZUELA VN- VIETNAM YE- YEMEN YT- MAYOTTE ZA- SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE AM- ARMENIA(2) AO- ANGOLA AG- ANTIGUA E BARBUDA(3) AZ- AZERBAIGIAN(4) BJ- BENIN BS- BAHAMAS BY- BIELORUSSIA CG- REPUBBLICA DEL CONGO(5) CM- CAMERUN CY- CIPRO DZ- ALGERIA ER- ERITREA FJ- FIGI GD- GRENADA HK- HONG KONG HU- UNGHERIA(6) IL- ISRAELE MM- MYANMAR MT- MALTA RO- ROMANIA SB- ISOLE SALOMONE SH- SANT'ELENA SV- EL SALVADOR TG- TOGO US- STATI UNITI D'AMERICA ZW- ZIMBABWE (1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto. (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (5) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. (6) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.