32004D0036

2004/36/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Guyana, il Kenya, Serbia e Montenegro e l'Egitto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5007]

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2004 pag. 0008 - 0011


Decisione della Commissione

del 23 dicembre 2003

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Guyana, il Kenya, Serbia e Montenegro e l'Egitto

[notificata con il numero C(2003) 5007]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana(2), stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato alla suddetta decisione elenca i paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni 2004/40/CE(4), 2004/39/CE(5), 2004/37/CE(6) e 2004/38/CE(7) della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti, rispettivamente, dalla Guyana, dal Kenya, da Serbia e Montenegro e dall'Egitto. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti all'elenco figurante nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE.

(3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.

(4) La presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/40/CE e 2004/38/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto.

(5) Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro, la presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/39/CE e 2004/37/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro.

La presente decisione si applica a partire dal 17 gennaio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/764/CE (GU L 273 del 24.10.2003, pag. 43).

(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4) Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE

AE- EMIRATI ARABI UNITI

AL- ALBANIA

AN- ANTILLE OLANDESI

AR- ARGENTINA

AU- AUSTRALIA

BD- BANGLADESH

BG- BULGARIA

BR- BRASILE

BZ- BELIZE

CA- CANADA

CH- SVIZZERA

CI- COSTA D'AVORIO

CL- CILE

CN- CINA

CO- COLOMBIA

CR- COSTA RICA

CS- SERBIA E MONTENEGRO(1)

CU- CUBA

CV- CAPO VERDE

CZ- REPUBBLICA CECA

EC- ECUADOR

EE- ESTONIA

EG- EGITTO

FK- ISOLE FALKLAND

GA- GABON

GH- GHANA

GL- GROENLANDIA

GM- GAMBIA

GN- GUINEA

GT- GUATEMALA

GY- GUYANA

HN- HONDURAS

HR- CROAZIA

ID- INDONESIA

IN- INDIA

IR- IRAN

JM- GIAMAICA

JP- GIAPPONE

KE- KENYA

KR- COREA DEL SUD

KZ- KAZAKISTAN

LK- SRI LANKA

LT- LITUANIA

LV- LETTONIA

MA- MAROCCO

MG- MADAGASCAR

MR- MAURITANIA

MU- MAURIZIO

MV- MALDIVE

MX- MESSICO

MY- MALAYSIA

MZ- MOZAMBICO

NA- NAMIBIA

NC- NUOVA CALEDONIA

NG- NIGERIA

NI- NICARAGUA

NZ- NUOVA ZELANDA

OM- OMAN

PA- PANAMA

PE- PERÙ

PG- PAPUA NUOVA GUINEA

PH- FILIPPINE

PF- POLINESIA FRANCESE

PM- SAINT-PIERRE E MIQUELON

PK- PAKISTAN

PL- POLONIA

RU- RUSSIA

SC- SEICELLE

SG- SINGAPORE

SI- SLOVENIA

SK- SLOVACCHIA

SN- SENEGAL

SR- SURINAME

TH- THAILANDIA

TN- TUNISIA

TR- TURCHIA

TW- TAIWAN

TZ- TANZANIA

UG- UGANDA

UY- URUGUAY

VE- VENEZUELA

VN- VIETNAM

YE- YEMEN

YT- MAYOTTE

ZA- SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM- ARMENIA(2)

AO- ANGOLA

AG- ANTIGUA E BARBUDA(3)

AZ- AZERBAIGIAN(4)

BJ- BENIN

BS- BAHAMAS

BY- BIELORUSSIA

CG- REPUBBLICA DEL CONGO(5)

CM- CAMERUN

CY- CIPRO

DZ- ALGERIA

ER- ERITREA

FJ- FIGI

GD- GRENADA

HK- HONG KONG

HU- UNGHERIA(6)

IL- ISRAELE

MM- MYANMAR

MT- MALTA

RO- ROMANIA

SB- ISOLE SALOMONE

SH- SANT'ELENA

SV- EL SALVADOR

TG- TOGO

US- STATI UNITI D'AMERICA

ZW- ZIMBABWE

(1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(3) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

(4) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(5) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

(6) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.