32004D0025

2004/25/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4961]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0038 - 0039


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2003

che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

[notificata con il numero C(2003) 4961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. La decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati(3), modificata dalla decisione 2003/181/CE(4), stabilisce una procedura per introdurre progressivamente dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per quanto riguarda i metodi di analisi utilizzati per rilevare le sostanze il cui uso non è autorizzato o è espressamente proibito nella Comunità.

(2) A seguito del rilevamento di residui della sostanza farmacologicamente attiva verde di malachite, la cui utilizzazione nei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti non è autorizzata nella Comunità, e del suo metabolita verde di leucomalachite in prodotti dell'acquacoltura, il livello da fissare per l'LMRR armonizzato per tale sostanza è stato concordato in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.

(3) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tale sostanza al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori nella Comunità.

(4) La decisione 2002/657/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati per rilevare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate in detto allegato:

a) cloramfenicolo;

b) metaboliti di nitrofurano;

c) medrossiprogesterone;

d) verde di malachite."

2) L'allegato II della decisione 2002/657/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(4) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17.

ALLEGATO

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

All'allegato II è aggiunta la riga seguente:

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