2004/25/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4961]
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0038 - 0039
Decisione della Commissione del 22 dicembre 2003 che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale [notificata con il numero C(2003) 4961] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/25/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. La decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati(3), modificata dalla decisione 2003/181/CE(4), stabilisce una procedura per introdurre progressivamente dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per quanto riguarda i metodi di analisi utilizzati per rilevare le sostanze il cui uso non è autorizzato o è espressamente proibito nella Comunità. (2) A seguito del rilevamento di residui della sostanza farmacologicamente attiva verde di malachite, la cui utilizzazione nei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti non è autorizzata nella Comunità, e del suo metabolita verde di leucomalachite in prodotti dell'acquacoltura, il livello da fissare per l'LMRR armonizzato per tale sostanza è stato concordato in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri. (3) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tale sostanza al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori nella Comunità. (4) La decisione 2002/657/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2002/657/CE è modificata come segue: 1) L'articolo 4 è sostituito da quanto segue: "Articolo 4 Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati per rilevare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate in detto allegato: a) cloramfenicolo; b) metaboliti di nitrofurano; c) medrossiprogesterone; d) verde di malachite." 2) L'allegato II della decisione 2002/657/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. (4) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17. ALLEGATO La decisione 2002/657/CE è modificata come segue: All'allegato II è aggiunta la riga seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>"