32004D0006

2004/6/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0030 - 0031


Decisione della Commissione

del 5 novembre 2003

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel giugno 2001, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(1) e 2001/528/CE(2) che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato la sua estensione, per taluni aspetti, ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure analoghe e istituire al più presto nuovi comitati consultivi nei settori delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(4) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, qui di seguito "il comitato", deve essere istituito in quanto organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Nel settore delle pensioni aziendali o professionali, tuttavia, il comitato deve prendere in considerazione aspetti di regolamentazione e vigilanza connessi a tali misure e non questioni di diritto sociale e del lavoro, come l'organizzazione dei regimi occupazionali, compresa la partecipazione obbligatoria (affiliazione) nonché disposizioni derivanti da contratti collettivi di lavoro.

(5) Il comitato è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri, garantendo una cooperazione più efficace fra le autorità nazionali di vigilanza, effettuando verifiche inter pares e promuovendo le migliori prassi.

(6) Il comitato deve definire le modalità del proprio funzionamento, tenendo conto in particolare delle specificità delle autorità competenti in tali settori e mantenendo stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato istituito ai sensi della decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali(3). Esso deve eleggere il proprio presidente tra i suoi membri.

(7) Il comitato è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

(8) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo indipendente in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato "comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali", di seguito "il comitato".

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.

Il comitato contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme delle direttive comunitarie e la convergenza delle pratiche di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità.

Il comitato rappresenta altresì un forum inteso a consentire la collaborazione tra le autorità di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni sugli istituti soggetti alla vigilanza.

Articolo 3

Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza sulle assicurazioni, le riassicurazioni e le pensioni aziendali o professionali. Ciascuno Stato membro designa rappresentanti ad alto livello delle predette autorità per partecipare alle riunioni del comitato.

La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante ad alto livello per prendere parte a tutti i suoi dibattiti.

In caso di scambio di informazioni riservate riguardanti un'impresa o un istituto soggetti a vigilanza, la partecipazione alla discussione di questo punto dell'ordine del giorno può essere limitata alle autorità direttamente impegnate nella vigilanza.

Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Il comitato non affronta questioni di diritto sociale e del lavoro, come l'organizzazione dei regimi occupazionali, compresa la partecipazione obbligatoria nonché disposizioni derivanti da contratti collettivi di lavoro.

Articolo 4

Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito ai sensi della decisione 2004/9/CE.

Può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata a partecipare a questi gruppi di lavoro in qualità di osservatore.

Articolo 5

Prima di trasmettere il suo parere, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Articolo 6

Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 8

Il comitato assumerà le sue funzioni il 24 novembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(2) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(3) Cfr. pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.