32003R2345

Regolamento (CE) n. 2345/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0041 - 0044


Regolamento (CE) n. 2345/2003 della Commissione

del 23 dicembre 2003

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987(1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2003(2) della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell'allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 15.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>PIC FILE= "L_2003346IT.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003346IT.004401.TIF">