32003R2340

Regolamento (CE) n. 2340/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 1279/98 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0031 - 0032


Regolamento (CE) n. 2340/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

recante deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 1279/98 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1279/1998 della Commissione sono state adottate le modalità di applicazione relative alle concessioni concernenti le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria(2).

(2) Previa ratifica del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati "i nuovi Stati membri"), il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria entreranno a far parte dell'Unione europea. I contingenti attribuibili a tali paesi devono pertanto essere aperti solo fino alla data della loro adesione.

(3) Per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di beneficiare dei contingenti preferenziali concessi alla Bulgaria e alla Romania, indicati nel regolamento (CE) n. 1279/1998, è opportuno dividere in due contingenti, calcolati pro rata temporis, i quantitativi disponibili per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio 2004 al 30 giugno 2004. Il primo contingente deve essere aperto per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 aprile 2004.

(4) I quantitativi disponibili per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 giugno 2004 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti ai sensi del regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria devono essere resi pienamente disponibili entro il 30 aprile 2004.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2004 i quantitativi sono ripartiti come segue:

a) dal 1o gennaio al 30 aprile 2004, 50 % dei corrispondenti contingenti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia;

b) per quanto riguarda i prodotti originari della Bulgaria e della Romania:

i) dal 1o gennaio al 30 aprile 2004, 33 % dei corrispondenti contingenti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento;

ii) dal 1o maggio al 30 giugno 2004, 17 % dei corrispondenti contingenti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento;

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi sono aggiunti a quelli disponibili per i contingenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), punto i) del presente articolo.

I quantitativi rimanenti del contingente di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) sono aggiunti a quelli disponibili per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1279/98, i titoli di importazione rilasciati dal 1o gennaio 2004 al 30 aprile 2004 sono validi per un periodo di 120 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(3). I titoli concernenti prodotti originari della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia cessano tuttavia di essere validi dopo il 30 aprile 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 176 del 20.6.1998 pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160, del 28.6.2003, pag. 44).

(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.