Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0034 - 0042
Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio del 22 dicembre 2003 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), considerando quanto segue: (1) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità il settore della pesca incontra difficoltà che sono particolarmente aggravate dai costi del trasporto dei prodotti della pesca verso i mercati, a causa della lontananza e dell'isolamento di tali regioni. (2) Il Consiglio, con le decisioni 89/687/CEE(3), 91/314/CEE(4) e 91/315/CEE(5), ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), che rientrano nel quadro della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti di tali regioni. (3) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce gli svantaggi specifici che pesano sulla situazione socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, aggravati in particolare dalla loro lontananza e dalla loro insularità. Ciò riguarda anche il settore della pesca. (4) Tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari per lo smercio di taluni prodotti dovuti alla loro posizione ultraperiferica. (5) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, nel 1992 e nel 1993 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. A dette azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94(6) e (CE) n. 2337/95(7) nonché, nel periodo 1998-2002, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1587/98(8) e (CE) n. 579/2002(9). A decorrere dal 2003, è necessario prevedere la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione e, di conseguenza, adottare misure che consentano il proseguimento di dette azioni. (6) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la pesca artigianale e costiera riveste una notevole importanza a livello socioeconomico. (7) Per una buona gestione degli stock occorre razionalizzare lo sforzo di pesca, tenendo conto in particolare delle ricerche di elevato livello tecnico effettuate in tale ambito da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche. (8) Nell'ambito della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche in queste regioni, risulta necessario rispettare la normativa comunitaria pertinente e, in particolare, nel caso del dipartimento francese della Guiana, il divieto di pesca dei gamberetti nelle acque di profondità inferiore a 30 metri. (9) Per favorire lo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche in questione, è opportuno che gli Stati membri possano modulare i quantitativi e che la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie di una stessa regione ultraperiferica e tra le regioni ultraperiferiche di uno stesso Stato membro, per tener conto dei cambiamenti delle condizioni di smercio e delle rispettive caratteristiche. (10) È opportuno peraltro che, qualora non si siano sfruttati completamente gli importi disponibili nonostante la modulazione tra specie diverse o all'interno delle regioni di uno stesso Stato membro, la Commissione possa modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie tra le regioni ultraperiferiche dei vari Stati membri. In tal caso la modulazione viene effettuata lasciando impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili per gli anni successivi in virtù del presente regolamento. (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1994/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio dei prodotti della pesca enumerati negli allegati da I a V, originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (in seguito denominata "compensazione"). Articolo 2 Destinatari Destinatari della compensazione sono i produttori, proprietari o armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 che esercitano la loro attività in dette regioni, ovvero le loro associazioni, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici. Articolo 3 Azzorre Per quanto riguarda le Azzorre, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato I. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti: a) 177 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 10000 t all'anno consegnate all'industria locale; b) 455 EUR per tonnellata di specie destinate ad essere commercializzate allo stato fresco, per un quantitativo massimo di 2000 t all'anno; c) 148 EUR per tonnellata di piccole specie pelagiche e specie di acque profonde consegnate all'industria o alle associazioni o organizzazioni di produttori locali e destinate alla congelazione o alla trasformazione, per un quantitativo massimo di 1554 t all'anno. Articolo 4 Madera Per quanto riguarda Madera, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti: a) 230 EUR per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 4000 t all'anno consegnate all'industria locale; b) 250 EUR per tonnellata di pesce sciabola nero per un quantitativo massimo di 1600 t all'anno; c) 1080 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 50 t all'anno. Articolo 5 Isole Canarie Per quanto riguarda le isole Canarie, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato III. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti: a) 950 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via aerea, per un quantitativo massimo di 1619 t all'anno; b) 500 EUR per tonnellata di tonno commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno; c) 250 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e condizionato, per un quantitativo massimo di 453 t all'anno; d) 220 EUR per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e non condizionato, per un quantitativo massimo di 712 t all'anno; e) 240 EUR per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per un quantitativo massimo di 347 t all'anno; f) 268 EUR per tonnellata di cefalopodi e specie demersali, per un quantitativo massimo di 8292 t all'anno; g) 1300 EUR per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 1157 t all'anno. Articolo 6 Guiana Per quanto riguarda la Guiana, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato IV. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti: a) 1100 EUR per tonnellata di gamberetti provenienti dalla pesca industriale per un quantitativo massimo di 3300 t all'anno; b) 1100 EUR per tonnellata di pesce bianco fresco proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 100 t all'anno; c) 527 EUR per tonnellata di pesce bianco surgelato proveniente dalla pesca artigianale, per un quantitativo massimo di 500 t all'anno. Articolo 7 Riunione Per quanto riguarda la Riunione, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato V. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e di quantitativi di 1400 EUR per tonnellata di pesce spada, tonno, marlin, squalo, pesce vela e corifena, per un quantitativo massimo di 618 t all'anno. Articolo 8 Modulazione degli importi e dei quantitativi 1. Gli Stati membri possono, nell'ambito degli articoli da 3 a 7, modulare i quantitativi previsti per le diverse specie senza aumento della dotazione annua globale prevista per ciascuno Stato membro né degli importi previsti come compensazione per tonnellata di specie, se la Commissione non ha mosso obiezioni entro quattro settimane a decorrere dalla notifica di una domanda di modulazione debitamente motivata da parte di uno Stato membro. 2. La Commissione può, sulla scorta delle informazioni fornitele dagli Stati membri interessati, modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie in funzione delle rispettive caratteristiche e delle condizioni di produzione e di smercio, nell'ambito delle disposizioni finanziarie globali fissate negli articoli da 3 a 7. La modulazione può essere effettuata all'interno di una regione, tra regioni appartenenti ad uno stesso Stato membro o tra Stati membri diversi. 3. Qualora la modulazione avvenga tra Stati membri diversi, essa lascia impregiudicato il criterio di ripartizione degli importi finanziari disponibili ed è esercitata entro i limiti della dotazione annua globale per l'azione in questione, stabilita dall'autorità di bilancio. 4. La modulazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tiene conto di tutti gli elementi che consentono di identificare le modifiche che la giustificano, in particolare le caratteristiche biologiche delle specie, le variazioni dei costi supplementari e gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e dello smercio. Articolo 9 Modalità d'applicazione Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 10 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato "comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 11 Finanziamento Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999(11). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Articolo 12 Relazione Entro il 1o giugno 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento corredata, se del caso, di proposte relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento. Articolo 13 Misure transitorie Le domande di modulazione presentate alla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1587/98, per le quali non è stata presa una decisione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 8. Articolo 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (1) Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39. (4) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. (5) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10. (6) GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8. (7) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2. (8) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1. (9) GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1. (10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (11) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. ALLEGATO I Azzorre a) Tonno Katsuwonus pelamis Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnus thynnus b) Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco Phycis phycis Beryx splendens Pomatomus saltator Sphyraena viridensis Pagellus acame Helicolenus dactylopterus dactylopterus Cetrolabrus trutta Labrus bergylta Galeorhinus galeus Pontinus kuhlii Polyprion americanus Coryphaena hippurus Pseudocaranx dentex Epigonus telescopus Xiphias gladius Serranus cabrilla Serranus atricauda Pagellus bogaraveo Beryx decadactylus Phycis blennoides Seriola spp. Loligo forbesi Mora moro Epinephelus guaza Pagrus pagrus Promethichthys prometeus Lepidopus caudatus Aphanopus carbo Zeus faber, Zenopsis conchifer Balistes carolinensis Molva macrophthalma Raja clavata Scorpaena scrofa Conger conger Mullus surmelutus Diplodus sargus Sarda sarda Sparisoma cretense c) Piccole specie pelagiche e di acque profonde Scomber japonicus Trachurus picturatus Sardina pilchardus Chaecon affinis Aphanopus carbo ALLEGATO II Madera a) Tonno Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus Thynnus Thunnus obesus Katsuwonus pelamis b) Pesce sciabola nero Aphanopus carbo c) Prodotti dell'acquacoltura Sparus aurata Pagrus Pagrus Pagellus Bogaraveo ALLEGATO III Isole Canarie a) Tonno Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus thynnus thynnus Thunnus obesus b) Tonnetto striato Katsuwonus pelamis c) Sardina Sardina pilchardus d) Sgombro Scomber spp. e) Cefalopodi e specie demersali Dentex dentex Dentex gibbosus Dentex macrophatalmus Diplodus sargus Diplodus cervinus Lithognathus mormyrus Pagellus acarne Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Sparus aurata Sparus caeruleostictus Sparus auriga Sparus pagrus Spondyliosoma cantharus Merluccius merluccius Merluccius senegalensis Merluccius polli Phycis phycis Lepidorhombus boscii Lophius piscatorius Dicologlossa cuneata Solea vulgaris Solea senegalensis Seppia Officinalis Sepia bertheloti Sepia orbignyana Loligo vulgaris Loligo forbesi Octopus vulgaris Todarodes sagittatus Cynoglossus, spp Allotheutis, spp. f) Prodotti dell'acquacoltura Sparus aurata Sparus pagrus Dicentrarchus labrax Seriola spp. Solea senegalensis ALLEGATO IV Guiana a) Gamberetti Penaeus subtilis Penaeus brasiliensis Plesiopenaeus edwardsianus Solenocra acuminata b) Pesce bianco proveniente dalla pesca artigianale destinato al mercato dei prodotti freschi e surgelati Cynoscion acoupa Cynoscion virescens Cynoscion steindachneri Macrodon ancylodon Plagioscion arenatus Tarpon atlanticus Megalopos atlanticus Arius parkeri Arius proops Sphyrnidae Carcharhinidae Trachynotus cayennensis Oligoplites saliens Scomberomorus maculatus ALLEGATO V Riunione a) Pesce spada Xiphias gladius b) Tonno Thunnus albacares Thunnus alalunga Thunnus obesus Thunnus maccoyii Euthynus spp. Katsuwonus spp. c) Marlin Makaira mazara Makaira indica Tetrapterus audax d) Squali Carcharinus longimanus Isurus oxyrinchus e) Pesce vela Isiophorus f) Corifena Coryphaena hippurus