Regolamento (CE) n. 2276/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che apre contingenti tariffari e fissa i dazi applicabili nell'ambito di detti contingenti tariffari per quanto riguarda l'importazione nella Comunità europea di determinati prodotti agricoli trasformati originali dell'Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0046 - 0067
Regolamento (CE) n. 2276/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 che apre contingenti tariffari e fissa i dazi applicabili nell'ambito di detti contingenti tariffari per quanto riguarda l'importazione nella Comunità europea di determinati prodotti agricoli trasformati originali dell'Egitto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti e dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In attesa che sia conclusa la procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e il suoi Stati membri da un lato e l'Egitto dall'altro, firmato il 25 giugno 2001, è stato concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni riguardanti gli scambi commerciali contenute nell'accordo euromediterraneo d'associazione con l'Egitto, denominato nel seguito "l'accordo", che entra in vigore il 1o gennaio 2004. Il Consiglio ha approvato tale accordo con la decisione del 19 dicembre 2003, riguardante l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e dei provvedimenti d'accompagnamento dell'accordo Euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e l'Egitto dall'altro(3). (2) L'accordo sostituirà le disposizioni relative al commercio che figurano nell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e l'Egitto il 18 gennaio 1977(4) e nell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977(5). (3) Le disposizioni dell'accordo relativo agli scambi commerciali stabiliscono per determinati prodotti agricoli trasformati l'applicazione di concessioni reciproche in tema di dazi all'importazione. (4) Le concessioni fatte dalla Comunità riguardano le importazioni di determinati prodotti agricoli trasformati originari dell'Egitto. Queste concessioni assumono la forma di esenzione totale dai dazi, d'esenzione dai dazi ad valorem e di riduzione dei dazi specifici nell'ambito di contingenti tariffari annui. (5) È opportuno aprire i contingenti tariffari annui basati sull'accordo. I dazi applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari annui devono essere altresì oggetto di un calcolo specifico. Giova eseguire questo calcolo a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio(6). (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(7), stabilisce regole di gestione per i contingenti tariffari. È opportuno disporre che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti conformemente a tali regole. (7) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti annui per i prodotti originali dell'Egitto che figurano nell'allegato I sono aperti dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 nonché dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi, alle condizioni specificate in detto allegato. Articolo 2 I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) 2454/93. Articolo 3 I dazi applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari a partire dal 1o gennaio 2004 all'importazione di merci originarie dell'Egitto che rientrino nell'allegato II, tabella 3, del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità e l'Egitto sono fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 15. (3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (4) GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2. (5) GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2. (6) GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18. (7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2002 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16). ALLEGATO I Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Egitto per il 2004 e gli anni successivi e dazi applicabili nell'ambito di contingenti tariffari annui a partire dal 1o gennaio 2004 all'importazione nella Comunità di determinate merci, di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 originarie dell'Egitto >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Codici addizionali ed elementi agricoli ridotti >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Dazi addizionali ridotti per lo zucchero (AD S/Z R) e per la farina (AD F/M R) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>