32003R2241

Regolamento (CE) n. 2241/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 20/12/2003 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 2241/2003 della Commissione

del 19 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione(1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 2004 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>