Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/2003 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione del 17 dicembre 2003 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha inoltrato alla Commissione domanda di registrazione delle denominazioni "Thüringer Leberwurst", "Thüringer Rotwurst" e "Thüringer Rostbratwurst" come indicazioni geografiche. (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la domanda è stata considerata rispondente a tutti i requisiti ivi stabiliti e, in particolare, comprensiva di tutti gli elementi d'informazione previsti dall'articolo 4. (3) Alla Commissione è pervenuta una sola dichiarazione di opposizione, ricevibile a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in merito alle denominazioni che figurano in allegato, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in parola(3). In seguito, tuttavia, essa è stata ritirata. (4) Le denominazioni, pertanto, dovrebbero essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e, di conseguenza, tutelate in tutto il territorio comunitario come indicazioni geografiche protette. (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2003(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le denominazioni elencate in allegato vengono aggiunte all'allegato al regolamento (CE) n. 2400/96 ed iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU C 114 del 15.5.2002, pag.10 (Thüringer Leberwurst). GU C 114 del 15.5.2003, pag. 12 (Thüringer Rotwurst). GU C 114 del 15.5.2003, pag. 14 (Thüringer Rostbratwurst). (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 305 del 22.11.2003, pag. 5. ALLEGATO PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Prodotti a base di carne GERMANIA Thüringer Leberwurst (IGP) Thüringer Rotwurst (IGP) Thüringer Rostbratwurst (IGP)