32003R2206

Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/2003 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione

del 17 dicembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha inoltrato alla Commissione domanda di registrazione delle denominazioni "Thüringer Leberwurst", "Thüringer Rotwurst" e "Thüringer Rostbratwurst" come indicazioni geografiche.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la domanda è stata considerata rispondente a tutti i requisiti ivi stabiliti e, in particolare, comprensiva di tutti gli elementi d'informazione previsti dall'articolo 4.

(3) Alla Commissione è pervenuta una sola dichiarazione di opposizione, ricevibile a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in merito alle denominazioni che figurano in allegato, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in parola(3). In seguito, tuttavia, essa è stata ritirata.

(4) Le denominazioni, pertanto, dovrebbero essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e, di conseguenza, tutelate in tutto il territorio comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2003(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate in allegato vengono aggiunte all'allegato al regolamento (CE) n. 2400/96 ed iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU C 114 del 15.5.2002, pag.10 (Thüringer Leberwurst).

GU C 114 del 15.5.2003, pag. 12 (Thüringer Rotwurst).

GU C 114 del 15.5.2003, pag. 14 (Thüringer Rostbratwurst).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 305 del 22.11.2003, pag. 5.

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

GERMANIA

Thüringer Leberwurst (IGP)

Thüringer Rotwurst (IGP)

Thüringer Rostbratwurst (IGP)