32003R2205

Regolamento (CE) n. 2205/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/2003 pag. 0010 - 0012


Regolamento (CE) n. 2205/2003 della Commissione

del 17 dicembre 2003

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del "Codex alimentarius", occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti(2), e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(2) Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva(3), rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(3) Per ottenere un allineamento dei testi, è opportuno modificare talune versioni linguistiche del testo della sottovoce 1509 10 10 della nomenclatura combinata.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5) Le ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono applicabili a decorrere dal 1o novembre 2003. Per ragioni di coerenza, il presente regolamento deve essere applicabile a partire della stessa data.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5).

(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).

(3) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

ALLEGATO

A. Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

1) Alla nota complementare 2 A, la tabella I è sostituita dalla tabella seguente:

"Tabella 1

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) La nota complementare 2 B è modificata come segue:

a) La parte iniziale del paragrafo è sostituita dal testo seguente:

"Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi di tale sottovoce."

b) Il punto B I è modificato come segue:

i) l'espressione "olio di oliva vergine lampante" è sostituita dall'espressione "olio di oliva lampante".

ii) Il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

"c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;".

iii) Il testo della lettera g) è così modificato:

- i punti 1 e 3 sono soppressi;

- il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"4) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91."

c) Il punto B II è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;"

ii) la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

"e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;"

iii) la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

"g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;"

iv) la lettera ij) è sostituita dal testo seguente:

"ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;".

3) La nota complementare 2 C è modificata come segue:

a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;"

b) le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

"c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,9;

d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;"

c) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

"f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;".

4) La nota complementare 2 D è modificata come segue:

a) la lettere a) è soppressa;

b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

"c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;".

5) Alla nota complementare 2 E, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione da HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,5."

B. Il testo del codice NC 1509 10 10 è sostituito dal testo seguente: "olio d'oliva lampante".