32003R2197

Regolamento (CE) n. 2197/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che determina, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 17/12/2003 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 2197/2003 della Commissione

del 16 dicembre 2003

che determina, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione(2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

(2) A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3) D'altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2003/2004 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

- per la Danimarca: 7 tonnellate

- per la Grecia: 0 tonnellate

- per l'Irlanda: 0 tonnellate

- per l'Italia: 399 tonnellate

- per il Lussemburgo: 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).