32003R2118

Regolamento (CE) n. 2118/2003 della Commissione, del 2 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativamente alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Tanzania e verso la Serbia e Montenegro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 03/12/2003 pag. 0005 - 0008


Regolamento (CE) n. 2118/2003 della Commissione

del 2 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativamente alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Tanzania e verso la Serbia e Montenegro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 ottobre 2002, la Commissione ha inviato una nota verbale alle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia, chiedendo se il paese avrebbe accettato esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero provenienti dalla Comunità e, in caso affermativo, quale eventuale procedura di controllo sarebbe stata applicata.

(2) Nella sua risposta del 30 gennaio 2003, la Serbia e Montenegro ha informato la Commissione che sarebbero state accettate importazioni di tutti i rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 provenienti dalla Comunità e non sarebbero state applicate procedure di controllo. Poiché l'ex Repubblica federale di Iugoslavia ha recentemente cambiato di costituzione e di nome diventando "Serbia e Montenegro", la richiesta [di avere tutti i rifiuti inclusi nell'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001(6)] deve trovare riscontro nella nuova voce, sotto il nuovo nome del paese.

(3) Il 27 febbraio 2003, la Tanzania ha ufficialmente informato la Commissione di un cambiamento della procedura applicabile alle importazioni di rifiuti destinati al recupero provenienti dalla Comunità. Le importazioni di rifiuti del tipo GE 010 ex 7001 00 non sono più proibite e saranno soggette solo alle procedure applicabili alle normali operazioni commerciali.

(4) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali della Tanzania e della Serbia e Montenegro sono state notificate il 30 aprile 2003 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 sui rifiuti(7), modificata da ultimo con decisione 96/350/CE della Commissione(8).

(5) Per tener conto della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare contemporaneamente il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come da allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come da allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

(4) GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11.

(5) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(6) GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11.

(7) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(8) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

ALLEGATO I

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

1) Nell'allegato D, tra la voce relativa a São Tomé e Príncipe e la voce relativa a Sierra Leone, è inserita la voce seguente:

"SERBIA E MONTENEGRO

Tutti i tipi."

2) La voce relativa alla Tanzania è sostituita dal testo seguente:

"TANZANIA

1. Nella sezione GE [Rifiuti di vetro in forma non dispersibile(1)]:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nella sezione GJ ('Rifiuti tessili')

>SPAZIO PER TABELLA>"

(1) La definizione 'non dispersibile' non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti liquidi pericolosi.

ALLEGATO II

Nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999, la voce relativa alla Tanzania è sostituita dal testo seguente

"Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

1) Nella sezione GE ['Rifiuti di vetro in forma non dispersibile(1)']:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Nella sezione GJ ('Rifiuti tessili'):

>SPAZIO PER TABELLA>"

(1) La definizione 'non dispersibile' non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti liquidi pericolosi.