32003R1982

Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/11/2003 pag. 0029 - 0033


Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione

del 21 ottobre 2003

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)(1) e, in particolare, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del medesimo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce una struttura comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita, comprendente dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sul reddito nonché sul grado e la composizione della povertà e dell'emarginazione sociale a livello nazionale e dell'UE.

(2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1177/2003, occorre armonizzare metodi e definizioni delle regole di campionamento e di inseguimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme e le direttive che regolano il campionamento e l'inseguimento nonché le definizioni da applicare alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita ("EU-SILC") saranno stabilite ai sensi dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, alla componente longitudinale di EU-SILC si applicano le seguenti definizioni:

a) campione iniziale: campione di famiglie o persone al momento in cui è selezionato per essere incluso in EU-SILC;

b) persone del campione: indica tutti dei membri delle famiglie del campione iniziale, o un loro sottoinsieme, che superano una determinata età;

c) limite d'età usato per definire le persone del campione:

in caso di un panel quadriennale, il limite d'età non supererà i 14 anni. Nei paesi con un panel quadriennale che usa un campione di indirizzi o famiglie, tutti i membri della famiglia di almeno 14 anni nel campione iniziale sono persone del campione. Nei paesi con un panel quadriennale che usa un campione di persone, si sceglierà almeno una persona per famiglia.

Il suddetto limite minimo d'età sarà più basso se il panel sarà di lunga durata. In caso di durata superiore a otto anni, saranno persone del campione i membri di tutte le età del campione iniziale, compresi i bambini nati da donne nel campione durante il periodo in cui la madre è nel panel;

d) durata del panel: numero di anni durante i quali le persone del campione, una volta selezionate, appartengono al panel per ottenere o compilare dati longitudinali;

e) famiglia campione: famiglia comprendente almeno una persona del campione. Una famiglia campione rientra in EU-SILC per raccogliere o compilare informazioni dettagliate se comprende almeno una persona del campione di almeno 16 anni;

f) informazioni dettagliate: informazioni personali (salute, accesso a cure sanitarie, informazioni dettagliate sull'occupazione, storia e calendario dell'attività) richieste per almeno una persona del campione di almeno 16 anni in ogni famiglia;

g) coresidenti (persone non del campione): tutti gli attuali membri di una famiglia campione diversi di quelli definiti sopra come persone del campione;

h) campionamento a rotazione: scelta del campione basata su vari sottoinsiemi o repliche, simili tra loro per dimensione e profilo e rappresentativi dell'intera popolazione. Da un anno all'altro, alcuni sottoinsiemi vengono conservati; altri sono abbandonati e sostituiti da nuovi;

in caso di campionamento a rotazione basato su 4 sottoinsiemi con rotazione di un sottoinsieme all'anno, uno di essi sarà abbandonato subito dopo il primo anno, si terrà il secondo per due anni, il terzo per 3 anni e il quarto per 4 anni. Dal secondo anno in poi, ogni anno si introduce un nuovo sottoinsieme, conservato per 4 anni.

Alle componenti trasversali e longitudinali di EU-SILC, si applicano le seguenti definizioni:

i) età: età alla fine del periodo di riferimento per il reddito;

j) membri della famiglia: requisiti per classificare una persona come membro della famiglia, indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione del(1) sulle definizioni e le definizioni aggiornate;

k) collettività: abitazione collettiva non istituzionale come una pensione, il dormitorio in un'istituzione educativa o altri ambienti occupati da più di cinque persone senza condivisione delle spese domestiche. Ciò comprende anche chi vive in subaffitto in famiglie con più di cinque subaffittuari;

l) istituzione: case di riposo per anziani, istituti sanitari, religiosi (conventi, monasteri), correttivi e penali. Fondamentalmente, le istituzioni si distinguono dalle collettività per il fatto che, nelle prime, i residenti non hanno alcuna responsabilità individuale nel governo della casa. Talvolta, in base a questa regola, le case di riposo per anziani vengono considerate collettività.

2. POPOLAZIONE BERSAGLIO DELL'EU-SILC

La popolazione bersaglio dell'EU-SILC sono tutte le famiglie private e i loro attuali membri che risiedono nel territorio dello Stato membro all'atto della raccolta dei dati. Coloro che vivono in collettività e in istituzioni sono in genere esclusi dalla popolazione bersaglio.

Piccole porzioni di territorio nazionale, comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale, e i territori nazionali sottoelencati possono essere esclusi dall'EU-SILC in base a un accordo tra gli Stati membri interessati e la Commissione (Eurostat).

TABELLA 1

Territori nazionali che possono essere esclusi dall'EU-SILC

>SPAZIO PER TABELLA>

3. SELEZIONE DEL CAMPIONE

1. Per tutte le componenti dell'EU-SILC (tratte da indagini o da registri), i dati trasversali e longitudinali (campione iniziale) si baseranno su un campione probabilistico su scala nazionale della popolazione residente in famiglie private nel paese, indipendentemente da lingua, nazionalità o stato giuridico di residenza. Possono essere selezionate tutte le famiglie private e tutte le persone di almeno 16 anni che in esse vivono.

2. Vanno ottenuti campioni probabilistici rappresentativi sia delle famiglie, che formano le unità di base per campionamento, raccolta dei dati e loro analisi, e delle singole persone nella popolazione bersaglio.

3. La base di campionamento e i metodi di selezione del campione garantiranno che a ogni individuo e a ogni famiglia nella popolazione bersaglio si assegni una probabilità di selezione nota e diversa da zero.

4. In deroga a ciò, in Germania i paragrafi da 1 a 3 si applicano solo alla parte del campione basata sul campionamento probabilistico ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita.

4. RAPPRESENTATIVITÀ DEL CAMPIONE

Riguardo alla precisione delle variabili più critiche e all'obiettivo di produrre risultati a livello sia nazionale che di tutta la UE, il regolamento (CE) n. 1177/2003 (articolo 9 e allegato II) si riferisce a un campione efficace della minima dimensione possibile.

Per rispondere a esigenze nazionali qualche paese può desiderare un campione più vasto. Per stimare l'effetto dello schema di campionamento e stabilire le dimensioni del campione, la statistica di riferimento sarà l'indicatore strutturale trasversale sul tasso di rischio di povertà a livello nazionale, definito dal Consiglio. Per la componente longitudinale, si può determinare l'indicatore trasversale a partire dal primo anno di ogni serie di dati longitudinali. Il fattore di accrescimento per aumentare la dimensione del campione e tener conto delle non risposte e dello schema di campionamento sarà valutato da ogni paese in base a precedenti esperienze e al piano dell'indagine proposto e convenuto con la Commissione (Eurostat).

5. REQUISITI DI PRECISIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

I requisiti di precisione per la pubblicazione dei dati raccolti in EU-SILC sono espressi in termini di numero di osservazioni del campione su cui si basa la statistica e di tasso di non risposta a determinate voci (oltre alla non risposta totale a livello di unità). La Commissione non pubblicherà stime basate su meno di 20 osservazioni del campione o se il tasso di non risposta per determinate voci supera il 50 %. La Commissione denoterà con una bandierina d'avvertimento stime basate su 20-49 osservazioni del campione o se il tasso di non risposta per determinate voci si aggira tra il 20 % e il 50 %. La Commissione pubblicherà normalmente i dati basati su almeno 50 osservazioni del campione e se il tasso di non risposta per determinate voci non supera il 20 %.

Tutti i dati pubblicati comprenderanno informazioni tecniche per ogni Stato membro sulla dimensione efficace del campione nonché un'indicazione generale della deviazione standard almeno delle stime principali.

6. INSEGUIMENTO DI PERSONE E FAMIGLIE DEL CAMPIONE E DEI CORESIDENTI NELLE COMPONENTI LONGITUDINALI DI EU-SILC

1. Per studiare cambiamenti nel tempo a livello individuale e calcolare l'Indicatore di Coesione Sociale sulla povertà di reddito persistente, tutte le persone del campione che restano o si muovono nelle famiglie private sul territorio nazionale coperto dall'indagine, rimarranno nel campione EU-SILC per almeno 4 anni ("durata del panel").

2. In deroga al paragrafo 1, la durata del panel degli Stati membri che usano un piano di campionamento a rotazione, può variare da 1 ad almeno 4 anni per i sottoinsiemi introdotti nel primo anno.

3. Le norme per l'inseguimento di persone e famiglie del campione e coresidenti sono le seguenti:

TABELLA 2

Norme per l'inseguimento di persone e famiglie del campione e coresidenti

>SPAZIO PER TABELLA>

7. IMPUTAZIONE E PONDERAZIONE

1. Se, la non risposta alle variabili di reddito a livello di componente, provocasse dati mancanti, andranno applicati metodi adeguati d'imputazione statistica.

2. Se non venisse raccolta direttamente alcuna variabile di reddito lordo a livello di componente, per ottenere le variabili previste andranno applicati metodi adeguati d'imputazione e/o modellazione statistica.

3. In caso di non risposta a un questionario individuale in una famiglia del campione, andranno applicate adeguate procedure statistiche di ponderazione e/o imputazione per stimare il reddito totale della famiglia.

4. I fattori di ponderazione vanno calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, di non risposta e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni sulla distribuzione, per sesso, età (gruppi di 5 anni), dimensione e composizione della famiglia e regione (livello NUTS II), di famiglie e persone nella popolazione bersaglio o a dati sul reddito provenienti da altre fonti nazionali, se gli Stati membri interessati ritengono che tali dati esterni siano sufficientemente affidabili.

5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) ogni utile informazione sull'organizzazione e i metodi d'indagine e indicano i criteri adottati nella scelta del piano di campionamento e la dimensione del campione.

(1) Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.