Regolamento (CE) n. 1956/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 07/11/2003 pag. 0010 - 0012
Regolamento (CE) n. 1956/2003 della Commissione del 6 novembre 2003 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare gli articoli 9 e 13, visto il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(3), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 31 luglio 2003 e il 19 settembre 2003 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1351/2003. (2) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1351/2003, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali negli anni di riferimento 1998 o 1999. (3) In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative alla prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali. (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali risulta superiore alla parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I. (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1351/2003, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II. (6) I quantitativi non richiesti dagli importatori non tradizionali saranno ripartiti tra gli importatori tradizionali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999, secondo quanto indicato dall'importatore. Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti. Articolo 2 Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1351/2003. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8. ALLEGATO I Coefficiente di riduzione (-) applicabile alle importazioni nel 1998 o 1999 (importatori tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Coefficiente di riduzione (-) applicabile ai volumi richiesti entro i limiti dei quantitativi massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1351/2003 (importatori non tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA>