32003R1949

Regolamento (CE) n. 1949/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 05/11/2003 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 1949/2003 della Commissione

del 3 novembre 2003

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, alcune salse a base di ortaggi o di legumi sono classificate alla voce 2103, mentre gli ortaggi o i legumi preparati o conservati rientrano nel capitolo 20.

(2) Per semplificare la distinzione tra i prodotti da classificare alla voce 2103 e quelli classificabili al capitolo 20, il regolamento (CE) n. 288/97 della Commissione, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune e che abroga alcuni regolamenti di classificazione(3) ha inserito la nota complementare 1 nel capitolo 21 della nomenclatura combinata. Detta nota stabilisce un criterio distintivo basato sul tasso di passaggio attraverso le maglie di un setaccio aventi una determinata apertura. Per considerare il prodotto una salsa è necessario che passi attraverso il setaccio metallico almeno l'80 %, in peso, degli ingredienti.

(3) In base alla nota esplicativa alla voce 2103, parte A del sistema armonizzato, il termine "salse" comprende anche alcune preparazioni a base di ortaggi o legumi, o di frutta sotto forma per lo più di liquidi, emulsioni o sospensioni, che racchiudono talvolta frammenti visibili degli ingredienti. La differenza tra queste preparazioni e gli ortaggi o legumi e la frutta preparati o conservati del capitolo 20 consiste nel fatto che le preparazioni sono usate come salse, cioè come condimento o nella preparazione di alcuni piatti, ma non sono destinate ad essere consumate tal quali.

(4) Attualmente è stato presentato e commercializzato come salsa un nuovo tipo di prodotto a base di ortaggi o legumi contenente frammenti visibili e riconoscibili di ortaggi o legumi, o frutta, ma il cui tasso di passaggio attraverso il setaccio è inferiore all'80 %, in peso, degli ingredienti. In virtù della nota complementare 1 al capitolo 21 della nomenclatura combinata, questo tipo di salsa non può essere considerato classificabile alla voce 2103, mentre, conformemente alla nomenclatura del sistema armonizzato, la classificazione come salsa sarebbe possibile(4).

(5) Di conseguenza risulta opportuno e necessario sopprimere la nota complementare 1 al capitolo 21 della nomenclatura combinata.

(6) Va notato che non è stato possibile raggiungere un accordo per modificare il testo della voce 2103 nella nomenclatura del sistema armonizzato per quanto riguarda la classificazione delle salse o adattare la nota complementare 1 al capitolo 21 della nomenclatura combinata, che è definita in base al sistema armonizzato.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere opportunamente modificato.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 1 al capitolo 21 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

(3) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 7.

(4) Cfr. decisione del comitato SA, ottobre 1999 ("Oriental Sweet and Sour Sauce").